Sentenza del 17/05/2018 n. 5857 - Comm. Trib. Prov. Catania
Diritto al contraddittorio endoprocedimentale - Sussistenza nei casi previsti dalla legge - Contraddittorio necessario nei casi di accessi, ispezioni e verifiche fiscali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato la validità dell'atto impositivo sostenendo la violazione del diritto al contraddittorio endoprocedimentale, cioè del diritto di essere previamente ascoltato prima dell'adozione di un provvedimento fiscale lesivo. La questione riguardava in particolare l'esistenza di un obbligo generale dell'Amministrazione di instaurare il contraddittorio anche in assenza di una specifica previsione normativa.
La decisione
La sentenza ha escluso che, allo stato della legislazione nazionale, esista un obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale per ogni provvedimento fiscale. La violazione del contraddittorio può determinare l'invalidità dell'atto soltanto quando l'obbligo sia espressamente previsto dalla legge. Tra tali ipotesi rientra l'art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000, applicabile ai casi di accessi, ispezioni e verifiche fiscali, nei quali il contribuente deve poter formulare osservazioni dopo la consegna del processo verbale di chiusura. Il ricorso fondato esclusivamente sull'asserita esistenza di un obbligo generale non è quindi risultato accolto.
Norme richiamate
Art. 12, comma 7, legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente)
Il riferimento riguarda il contraddittorio successivo alla conclusione di accessi, ispezioni e verifiche fiscali.
La norma impone uno specifico obbligo di contraddittorio nei procedimenti preceduti da accessi, ispezioni o verifiche fiscali. La sua violazione può incidere sulla validità dell'atto, secondo i presupposti previsti dalla disciplina applicabile.
Massime di principio
- Nel diritto tributario italiano il contraddittorio endoprocedimentale non è automaticamente obbligatorio per ogni atto dell'Amministrazione finanziaria: occorre verificare se una norma specifica lo preveda.
- Nei procedimenti preceduti da accessi, ispezioni o verifiche fiscali, l'Amministrazione deve rispettare le garanzie dell'art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000, consentendo al contribuente di presentare osservazioni prima dell'atto impositivo.
- L'assenza di contraddittorio determina l'invalidità dell'atto solo quando il contraddittorio era imposto da una specifica disposizione normativa; non è sufficiente invocare in astratto un principio generale di partecipazione.
- Per valutare una contestazione occorre quindi individuare il tipo di procedimento, verificare se vi siano stati accessi, ispezioni o verifiche e controllare l'eventuale norma che prescrive termini e modalità del contraddittorio.
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