Sentenza del 05/07/2019 n. 5952 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
Massima n. 163/2019 ICI- AVVISO DI ACCERTAMENTO- NOTIFICA - A mezzo posta - Perfezionamento - Momento di ricezione da parte del contribuente - Esclusione - Consegna del plico all'Ufficio postale - Sufficienza. Ragioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha impugnato l'avviso di accertamento relativo al mancato pagamento di TARSU/TIA per gli anni 2010, 2011 e 2012, contestandone la validità per mancata sottoscrizione da parte di un funzionario comunale, assenza del visto di esecutività, prescrizione o decadenza del credito e, in appello, per asserito difetto di rappresentanza della società concessionaria. La contestazione principale in appello riguardava la decadenza per l'annualità 2011, sostenendo che il termine dovesse essere calcolato sulla data di ricezione dell'avviso e non su quella di spedizione.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello. Ha ritenuto valida la costituzione in giudizio della società concessionaria tramite un avvocato del libero foro, non applicandosi alla concessionaria le regole sulla difesa diretta previste per l'amministrazione finanziaria e gli enti locali. Ha inoltre ritenuto legittima la sottoscrizione dell'avviso da parte del legale rappresentante della concessionaria, purché siano validi ed efficaci la concessione e i poteri rappresentativi. Quanto alla decadenza, ha applicato il principio della scissione degli effetti della notificazione, stabilendo che, per il notificante, la notifica si perfeziona con la consegna del plico all'ufficio postale, avvenuta il 28 dicembre 2016, e non con la successiva ricezione da parte del contribuente. L'annullamento dell'avviso per la sola annualità 2010, già disposto in primo grado, è rimasto fermo; l'appellante è stato condannato al pagamento di 300 euro oltre accessori per le spese del grado, mentre nulla è stato disposto sulle spese nei confronti del Comune non costituito.
Norme richiamate
Art. 11 del d.lgs. n. 546/1992
Difesa diretta da parte dell'amministrazione finanziaria e dell'ente locale.
La disciplina della difesa diretta riguarda l'amministrazione finanziaria e l'ente locale, ma non si estende automaticamente alla società privata concessionaria del servizio di accertamento e riscossione, che può quindi stare in giudizio tramite un avvocato del libero foro.
Art. 53 del d.lgs. n. 546/1992
L'appello deve contenere specifiche censure contro la sentenza impugnata. Nel caso concreto l'appello è stato ritenuto ammissibile perché conteneva contestazioni puntuali.
Art. 342 c.p.c.
È richiamato insieme all'art. 53 del d.lgs. n. 546/1992 per affermare che il giudizio di appello richiede motivi specifici e critiche concrete alla decisione di primo grado.
Principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione
Per il notificante rileva la data di spedizione o di consegna del plico all'ufficio postale; per il destinatario rileva la data di ricezione.
Quando l'amministrazione si avvale di un soggetto terzo, ai fini del rispetto del termine di decadenza la notifica si perfeziona per l'amministrazione con la consegna del plico all'ufficio postale, senza necessità che il contribuente lo riceva entro la stessa data.
Cass. n. 14580/2018
Il principio della scissione soggettiva trova applicazione solo ove l'Amministrazione si avvalga di soggetti terzi per la notifica.
La scissione non opera quando l'ufficio esegue direttamente la notifica: in tal caso ritardi e omissioni restano imputabili all'amministrazione notificante.
Cass. SS.UU. n. 12332/2017
Il principio della scissione degli effetti è applicabile anche agli atti amministrativi e sanzionatori, bilanciando l'interesse del notificante a non subire ritardi imputabili a terzi con il diritto del destinatario di esercitare la propria difesa dopo la conoscenza dell'atto.
Cass. n. 22895/2017
In caso di concessione dell'attività di accertamento e riscossione, rilevano la validità e l'efficacia della concessione e l'effettiva potestà rappresentativa del sottoscrittore.
L'atto della società concessionaria non è invalido soltanto perché non è sottoscritto da un funzionario comunale; occorre invece verificare la validità della concessione e i poteri del soggetto che ha firmato.
Massime di principio
- Per gli avvisi tributari notificati tramite servizio postale da un concessionario o altro soggetto terzo, il termine di decadenza dell'ente impositore è normalmente rispettato se il plico è stato consegnato all'ufficio postale entro il termine, anche se il contribuente lo riceve successivamente.
- La regola della scissione degli effetti opera quando la fase di trasmissione dipende da un soggetto terzo estraneo alla disponibilità del notificante; non opera necessariamente quando la notifica è eseguita direttamente dall'amministrazione.
- La mancata firma di un funzionario comunale non determina automaticamente la nullità dell'avviso se l'accertamento è stato validamente affidato a una società concessionaria e l'atto è stato sottoscritto da un rappresentante munito dei necessari poteri.
- Per contestare efficacemente un avviso occorre verificare concretamente la validità della concessione, i poteri del firmatario, la prova della data di consegna del plico alle poste e le modalità effettive di esecuzione della notifica.
- L'annullamento parziale dell'avviso per una determinata annualità non comporta automaticamente l'annullamento delle altre, che devono essere valutate separatamente sotto il profilo della prescrizione, della decadenza e della regolarità della notifica.
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