Sentenza del 05/07/2019 n. 5933 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
Massima n. 142/2019 ICI - AVVISO DI ACCERTAMENTO- Notifica - A mezzo posta - Momento di perfezionamento - Consegna del plico all'Ufficio postale - Esclusione - Ricezione da parte del contribuente - Ragioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha impugnato l’avviso di accertamento ICI notificato il 29 dicembre 2016, relativo agli anni 2010 e 2011, contestandone la motivazione, la tempestività rispetto al termine quinquennale di decadenza, la qualificazione dei terreni come edificabili e l’eccessività della relativa stima. In particolare, ha sostenuto che il termine previsto dall’art. 1, comma 161, della legge n. 296/2006 dovesse essere verificato con riferimento alla data di ricezione dell’avviso, e non alla data di consegna del plico all’ufficio postale.
La decisione
La Commissione tributaria regionale ha accolto parzialmente l’appello. Ha dichiarato prescritta o decaduta la pretesa ICI relativa all’anno 2010, poiché l’avviso, sebbene spedito entro il 31 dicembre 2015, è stato ricevuto dal contribuente soltanto il 29 dicembre 2016. Ha invece confermato la debenza dell’imposta per il 2011, nonché la sufficienza della motivazione dell’atto e la correttezza della valutazione dei terreni, determinata dal Comune in euro 21,71 al metro quadrato sulla base dei criteri OMI. È stata inoltre riconosciuta la rilevanza della vocazione edificatoria dei terreni e posto a carico del contribuente l’onere di dimostrare l’erroneità della stima comunale. Le spese del grado sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 1, comma 161, legge n. 296/2006
Il quinquennio deve essere riferito alla data di ricezione dell’atto da parte del contribuente.
Per gli avvisi di accertamento tributario, che sono atti sostanziali e recettizi, il termine decadenziale si considera rispettato solo se l’atto è ricevuto dal contribuente entro il termine previsto, non essendo sufficiente la sua consegna all’ufficio postale.
Art. 7, legge n. 212/2000
L’atto impositivo deve indicare in modo chiaro e circostanziato i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa, così da consentire al contribuente un’effettiva difesa. Nel caso concreto la motivazione è stata ritenuta sufficiente.
Art. 2697 c.c.
La decisione richiama la regola generale sull’onere della prova, ritenendo che il contribuente debba dimostrare i fatti impeditivi o estintivi della pretesa e, in particolare, l’erroneità della stima dell’immobile.
Art. 115 c.p.c.
La consulenza tecnica di parte non vincola il giudice e può essere valorizzata principalmente per i dati di fatto non contestati, ma non per le valutazioni critiche o estimative.
Art. 92 c.p.c.
Le spese processuali possono essere compensate in presenza di ragioni straordinarie ed eccezionali, individuate nella parziale fondatezza dell’appello e nella controvertibilità della vicenda.
Art. 34, d.lgs. n. 546/1992
La sentenza dà atto dello svolgimento dell’udienza secondo le formalità previste per il processo tributario.
Massime di principio
- Per gli atti tributari sostanziali e recettizi, come gli avvisi di accertamento, il termine decadenziale dell’amministrazione si considera rispettato quando l’atto viene ricevuto dal contribuente entro la scadenza; la sola spedizione entro il termine non è sufficiente.
- Il principio della scissione degli effetti della notificazione, che tutela il notificante con riferimento alla data di consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario o all’ufficio postale, opera principalmente per gli atti processuali e non si applica automaticamente agli atti tributari sostanziali.
- Se un avviso riguarda più annualità, la tempestività deve essere verificata separatamente per ciascun periodo d’imposta; l’eventuale decadenza per un’annualità non comporta necessariamente l’annullamento dell’avviso per le altre.
- La motivazione dell’avviso è sufficiente quando consente al contribuente di comprendere i presupposti fattuali e giuridici della pretesa e di contestarla efficacemente.
- La qualificazione di un terreno come edificabile può incidere sulla base imponibile anche in presenza di vincoli o limitazioni, purché sussista una concreta vocazione edificatoria secondo la disciplina urbanistica applicabile.
- Una stima tecnica di parte, da sola, non dimostra l’erroneità della valutazione comunale: il contribuente deve fornire elementi concreti e attendibili idonei a confutare i criteri utilizzati dall’ente, inclusi eventuali parametri OMI.
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