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Sentenza

Sentenza del 05/07/2019 n. 821 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria

TRIBUTI VARI - tassa di ancoraggio - natura tributaria - sussistenza - collegamenti intra ed extra UE - differenziazione della tassa - legittimità

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato i dinieghi di rimborso relativi a euro 233.086,71 versati a titolo di tassa di ancoraggio nel periodo 31 gennaio 2012-5 novembre 2013. Sosteneva che la tassa, nella parte in cui applicava aliquote più elevate alle navi provenienti da o dirette verso porti extra UE, fosse incompatibile con i principi europei di libera prestazione dei servizi e con il Regolamento CEE n. 4055/1986. Secondo la società, non era stata fornita una prova analitica dei maggiori costi connessi ai traffici extra UE. Contestava inoltre il difetto di legittimazione passiva dell'Agenzia delle Dogane e chiedeva la restituzione delle somme versate.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha confermato che il diniego di rimborso è impugnabile e che il ricorso era tempestivo, applicando il termine di 90 giorni previsto dall'art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992. Ha però confermato il difetto di legittimazione passiva dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ritenendo che essa svolgesse soltanto attività di riscossione, mentre il tributo era di pertinenza della Capitaneria di Porto. Nel merito, ha qualificato la tassa di ancoraggio come vero e proprio tributo, non come corrispettivo contrattuale o tariffa. Ha ritenuto legittima la differenziazione tra traffici intra UE e traffici extra UE, senza necessità di una dimostrazione analitica dei singoli costi, purché risultassero maggiori oneri e servizi pubblici connessi ai traffici extra UE. Sono stati ritenuti sufficienti i servizi doganali, di polizia di frontiera, sanitari, veterinari, fitosanitari e di controllo alimentare. L'appello principale della società e l'appello incidentale del Ministero sono stati entrambi respinti; le spese del grado sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 107/2009, art. 1

    Normativa nazionale in materia di tassa di ancoraggio, adottata in attuazione dell'art. 1, comma 989, della legge finanziaria 2007.

    La disciplina che prevede aliquote differenziate per navi impegnate in traffici extra UE e per navi impegnate in traffici nazionali o intracomunitari è stata ritenuta legittima, poiché collegata a maggiori oneri pubblici connessi ai traffici con Paesi terzi.

  • Regolamento CEE n. 4055/1986

    Richiamato dalla società in relazione ai principi di libera prestazione dei servizi e di divieto di restrizioni discriminatorie nei trasporti marittimi.

    La differenziazione tributaria non è stata considerata incompatibile con il diritto UE, poiché giustificata da funzioni pubbliche e da oneri ulteriori effettivamente connessi ai collegamenti extra UE.

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 19, comma 1

    Disposizioni sugli atti impugnabili nel processo tributario.

    Il diniego di rimborso, quando esprime una compiuta pretesa tributaria, è impugnabile, anche se la controversia riguarda sostanzialmente la fondatezza della pretesa fiscale.

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 21, comma 2

    Termine di 90 giorni applicabile in mancanza di una specifica disciplina dei termini decadenziali per la tassa di ancoraggio.

    Il ricorso contro il rifiuto, anche tacito, della restituzione di somme deve essere proposto entro 90 giorni secondo il criterio applicato dalla Commissione.

  • D.P.R. n. 1340/1966, art. 1

    Richiamato quale fondamento dell'attività dell'Agenzia delle Dogane nella riscossione.

    L'Agenzia delle Dogane è stata considerata un soggetto incaricato della riscossione, non titolare del rapporto tributario sostanziale e quindi privo di legittimazione passiva rispetto alla domanda di rimborso.

  • Regio Decreto n. 638/1910

    Procedura ingiuntiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

    La possibilità di utilizzare la procedura ingiuntiva è stata valorizzata come elemento indicativo della natura tributaria della tassa di ancoraggio.

  • Cassazione, Sez. Unite, n. 16412/2007

    Principio secondo cui il contribuente può convenire in giudizio sia l'ente creditore sia il concessionario.

    La società ha invocato tale principio per sostenere la legittimazione passiva dell'Agenzia; la Commissione, tuttavia, ha ritenuto prevalente la concreta distinzione tra titolare del tributo e mero soggetto incaricato della riscossione.

  • Cassazione n. 4920/2007

    La tassa di ancoraggio è una vera e propria tassa.

    La natura tributaria deriva dall'imposizione autoritativa e dall'assenza di un rapporto contrattuale sinallagmatico tra contribuente e amministrazione.

Massime di principio

  • Quando un prelievo è imposto autoritativamente dalla legge e non deriva da un contratto per un servizio individuale, deve essere qualificato come tributo anche se il gettito è destinato a un'autorità portuale o ad altro ente pubblico diverso dallo Stato.
  • Per contestare una differenziazione tariffaria o tributaria tra traffici intra UE ed extra UE non è sempre sufficiente chiedere la prova analitica di ogni singolo costo: può bastare la dimostrazione dell'esistenza di funzioni pubbliche e oneri aggiuntivi tipici dei traffici con Paesi terzi.
  • Una differenziazione degli importi può essere compatibile con il diritto europeo se è collegata a interessi generali, come controlli doganali, di frontiera, sanitari, veterinari, fitosanitari e alimentari, e non costituisce una discriminazione protezionistica a favore degli operatori nazionali.
  • Nel giudizio di rimborso occorre individuare correttamente il titolare del rapporto tributario: l'ente che riscuote materialmente il tributo può non essere legittimato passivamente se agisce soltanto come incaricato della riscossione.
  • Il diniego di rimborso che conferma una pretesa tributaria è normalmente impugnabile; in assenza di termini speciali, va verificata l'applicazione del termine processuale previsto dall'art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992.
  • La qualificazione del prelievo come tributo riduce l'esigenza di una corrispondenza matematica tra importo richiesto e costo di ciascun servizio, ma resta necessario che la differenziazione sia ragionevole, collegata a funzioni pubbliche reali e non arbitraria.

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