Sentenza del 05/07/2019 n. 52 - Comm. Trib. Prov. Biella
Tremonti ambiente - Conto energia tariffe incentivanti - Legittimità del cumulo
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la possibilità di cumulare l'agevolazione fiscale denominata "Tremonti ambiente", prevista dall'art. 6 della legge n. 388/2000, con le tariffe incentivanti riconosciute dai decreti attuativi del d.lgs. n. 387/2003 nell'ambito dei cosiddetti "Conti energia". Il punto centrale è stabilire se gli investimenti agevolati siano effettivamente destinati a contrastare l'inquinamento ambientale, requisito necessario per l'applicazione della Tremonti ambiente.
La decisione
La sentenza ha ritenuto legittimo, in linea di principio, il cumulo tra la Tremonti ambiente e le tariffe incentivanti dei Conti energia, purché siano rispettate le condizioni previste dalla normativa e, in particolare, purché gli investimenti realizzati abbiano effettiva finalità di contrasto dell'inquinamento ambientale. Il riconoscimento del cumulo resta quindi subordinato alla verifica concreta della natura e della funzione ambientale dell'investimento.
Norme richiamate
Art. 6 della legge n. 388/2000 (Tremonti ambiente)
La norma consente un beneficio fiscale per gli investimenti ambientali, purché siano diretti a prevenire, ridurre o contrastare l'inquinamento ambientale.
D.lgs. n. 387/2003
Costituisce la base normativa dei decreti attuativi che hanno introdotto e disciplinato le tariffe incentivanti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, inclusi i Conti energia.
Massime di principio
- Un incentivo fiscale e una tariffa incentivante possono essere cumulabili quando hanno presupposti, finalità e meccanismi differenti, salvo un espresso divieto normativo di cumulo.
- Per applicare la Tremonti ambiente non è sufficiente che l'investimento produca energia rinnovabile: occorre dimostrare che esso abbia una concreta e qualificata funzione di contrasto dell'inquinamento ambientale.
- La verifica deve essere effettuata caso per caso sulla natura dell'investimento, sulla sua effettiva destinazione ambientale e sulla normativa vigente nel periodo di realizzazione.
- L'eventuale cumulo deve comunque rispettare i limiti, le condizioni e le esclusioni stabiliti dalla disciplina degli incentivi applicabile al momento dell'investimento.
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