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Sentenza

Sentenza del 05/07/2019 n. 1087 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente ha impugnato gli avvisi di accertamento ICI relativi agli anni 2010 e 2011, sostenendo che l'immobile dovesse essere considerato abitazione principale in quanto vi aveva trasferito la residenza anagrafica nel 2008. Ha contestato l'utilizzo, da parte del Comune, di regolamenti comunali asseritamente non applicabili, la rilevanza della residenza del nucleo familiare in altro Comune, la mancata considerazione della dichiarazione ICI e l'omessa riduzione delle sanzioni. In appello ha inoltre eccepito la tardiva costituzione del Comune nel giudizio di primo grado.

La decisione

La Commissione tributaria regionale ha rigettato integralmente l'appello e confermato la sentenza di primo grado. L'eccezione sulla tardiva costituzione del Comune è stata dichiarata inammissibile, perché non sollevata tempestivamente davanti alla CTP, e comunque infondata. Nel merito, il Collegio ha ritenuto insufficiente il solo trasferimento della residenza anagrafica per ottenere l'agevolazione ICI sull'abitazione principale. Il contribuente non aveva dimostrato né la presentazione di una dichiarazione ICI di variazione, né l'effettiva dimora abituale propria e del nucleo familiare nell'immobile di Montignoso. Consumi energetici e idrici ridotti, mancata scelta del medico di base e residenza del nucleo familiare a Venezia sono stati considerati elementi contrari alla pretesa agevolazione. È stata inoltre esclusa la riduzione della sanzione di 576 euro, riferita al tardivo versamento e non ricompresa tra le ipotesi agevolabili. Il contribuente è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in 510 euro oltre oneri se dovuti.

Norme richiamate

  • Art. 8, comma 2, del d.lgs. n. 504 del 1992

    Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, i suoi familiari dimorano abitualmente

    Ai fini dell'agevolazione ICI, il requisito decisivo è la dimora abituale del contribuente e dei suoi familiari, non il solo dato formale della residenza anagrafica.

  • Art. 1, comma 173, della legge n. 296 del 2006

    intendendosi per tale, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica

    La residenza anagrafica costituisce una presunzione relativa di abitazione principale, superabile mediante prova contraria e non sostitutiva della verifica dell'effettiva dimora abituale.

  • Art. 10 del d.lgs. n. 504 del 1992

    Impone gli obblighi dichiarativi ICI; una variazione essenziale e non immediatamente conoscibile dal Comune, come il mutamento della situazione abitativa e della dimora abituale, deve essere documentata dal contribuente.

  • Art. 32 del d.lgs. n. 546 del 1992

    Consente il deposito di memorie entro dieci giorni liberi prima della trattazione e disciplina le conseguenze processuali della tardiva costituzione, che rileva soprattutto per eccezioni non rilevabili d'ufficio o per la chiamata di terzi.

  • Art. 13, comma 2, del d.l. n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011

    La disposizione riguarda l'IMU, non l'ICI, e non può essere utilizzata per disciplinare retroattivamente gli anni d'imposta oggetto della controversia.

  • Art. 4, comma 5, del d.l. n. 16 del 2012, convertito dalla legge n. 44 del 2012

    Conferma, nell'ambito dell'IMU, la rilevanza della dimora abituale e della residenza anagrafica del nucleo familiare nel medesimo Comune.

  • Art. 14 del d.lgs. n. 504 del 1992, come sostituito dall'art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 473 del 1997

    Prevede specifiche ipotesi di definizione o riduzione delle sanzioni ICI; trattandosi di disciplina agevolativa e derogatoria, è soggetta a interpretazione restrittiva.

  • Art. 13, comma 1, del d.lgs. n. 471 del 1997

    Disciplina la sanzione per il mancato o tardivo versamento dell'imposta. Tale sanzione non rientra nelle ipotesi tassative di riduzione previste dall'art. 14 del d.lgs. n. 504 del 1992.

  • Cassazione, sentenza n. 6634 del 7 marzo 2019

    Ribadisce che la residenza anagrafica non è indissolubilmente legata all'abitazione principale e che il contribuente deve dimostrare l'effettivo utilizzo dell'immobile quale dimora abituale del nucleo familiare.

Massime di principio

  • Per ottenere un'agevolazione fiscale sull'abitazione principale non è normalmente sufficiente trasferire la residenza anagrafica: occorre dimostrare l'effettiva dimora abituale richiesta dalla legge.
  • Quando la normativa richiede una dichiarazione di variazione, il contribuente deve conservare e produrre la prova della sua presentazione; non è normalmente imposto all'ente dimostrare l'inesistenza di un adempimento negativo.
  • La dimora abituale può essere provata o esclusa attraverso elementi complessivi, come residenza del nucleo familiare, consumi di utenze, scelta del medico, contratti e altri indizi di effettivo radicamento territoriale.
  • Le norme agevolative in materia tributaria sono di stretta interpretazione: non è possibile estendere una riduzione della sanzione a fattispecie diverse da quelle espressamente previste.
  • Una disciplina successiva relativa a un tributo diverso, come l'IMU, non può essere automaticamente applicata per ottenere benefici in materia di ICI e per annualità precedenti.
  • Le eccezioni processuali devono essere sollevate tempestivamente nel grado di giudizio previsto; la tardiva costituzione della controparte non determina automaticamente l'illegittimità della sentenza o dell'accertamento.

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