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Sentenza

Sentenza n. 950/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'annullamento - della Determinazione N. 8274 del 6.5.2021 del Responsabile del Servizio programmazione e sviluppo locale integrato della Regione Emilia-Romagna, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna (BURERT) N. 157 del 26.5.2021, nella parte in cui, approvando in via definitiva l'Allegato 1, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, ovverosia la graduatoria delle domande ammissibili di sostegno, già approvata in via provvisoria con precedente Determinazione N. 7355/2021, esclude dal sostegno la ricorrente, collocata alla posizione n. 44 della predetta graduatoria; - di ogni altro atto e provvedimento, comunque connesso, presupposto e/o consequenziale, ivi compresi: - della Determinazione N. 7355 del 23.4.2021 del Responsabile del Servizio programmazione e sviluppo locale integrato della Regione Emilia-Romagna, nella parte in cui approva la graduatoria provvisoria delle domande ammissibili, con quantificazione della spesa, dei punteggi e dei sostegni spettanti, collocando alla posizione n. 44 della graduatoria la società ricorrente e così escludendola dal sostegno; - della Comunicazione dell'esito istruttorio Prot. 01/02/2021.0083507.U del Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Modena, nella parte in cui comunica alla ricorrente che non intende riconoscerle il punteggio di 8 punti; per l'accertamento - del silenzio assenso ex art. 20 comma 1 L. 241/1990, per l'inutile decorso del termine di rilascio del provvedimento, equivalente ad accoglimento della “Richiesta di aggiornamento a abilitazione all'esercizio dell'attività agrituristica, certificazione relativa al rapporto di connessione, iscrizione all'elenco provinciale degli operatori agrituristici (L.R. 31 marzo 2009 n. 4 artt. 8 e 30)”; - e della inefficacia / nullità ex art. 2 comma 8-bis L. 241/1990, per adozione dopo la scadenza dei termini di legge, della Determina dirigenziale n. 3088 del 22.2.2021 del Responsabile del Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Modena, pervenuta con Comunicazione Prot. 25.02.2021.166735.U in pari data; e per la condanna della Regione Emilia-Romagna al risarcimento dei danni tutti patiti e patiendi dalla società ricorrente in conseguenza dell'illegittimo esercizio dell'attività amministrativa e della eventuale esecuzione, nelle more, dei provvedimenti oggetto di gravame.

Giustizia amministrativa202100575

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria definitiva e provvedimenti presupposti che hanno negato otto punti di priorità e conseguentemente escluso dal finanziamento regionale una domanda collocata al n. 44 della graduatoria

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato la determinazione regionale che ha approvato la graduatoria definitiva delle domande di sostegno nell'ambito del PSR 2014-2020, nella parte in cui ha finanziato soltanto le domande collocate dalla posizione n. 1 alla n. 41, escludendo la società collocata al n. 44 con 58 punti. La società aveva richiesto otto punti per la priorità relativa alla ristrutturazione di locali destinati ad attività sociali. Ha dedotto, in primo luogo, violazione della lex specialis, difetto di istruttoria, travisamento, illogicità, contraddittorietà, sviamento, violazione dell'art. 97 Cost., buona fede, correttezza e affidamento, sostenendo che sulla domanda del 12 ottobre 2020 di aggiornamento della certificazione del rapporto di connessione tra attività agrituristica e agricola si fosse formato il silenzio-assenso l'11 novembre 2020. Ha inoltre sostenuto che la successiva determinazione del 22 febbraio 2021, che aveva escluso la connessione per le attività sociali, fosse tardiva e inefficace o nulla ai sensi dell'art. 2, comma 8-bis, l. 241/1990. In secondo luogo, ha dedotto che l'esclusione fosse contraria alla finalità del finanziamento e alla lex specialis. In terzo luogo, ha lamentato disparità di trattamento rispetto alle valutazioni svolte da altri Servizi territoriali. La Regione ha eccepito che il requisito dovesse sussistere alla data di scadenza del bando, fissata al 20 ottobre 2020, e che la richiesta di aggiornamento di una certificazione non fosse riconducibile al silenzio-assenso.

La decisione

Il TAR ha dichiarato preliminarmente inammissibile la censura, introdotta per la prima volta nella memoria, secondo cui il bando non avrebbe richiesto il possesso di una certificazione già aggiornata alla data del 20 ottobre 2020. Nel merito ha respinto il ricorso. La lex specialis stabiliva che la data di riferimento per il riconoscimento dei punteggi fosse quella di scadenza per la presentazione delle domande di sostegno, fissata al 20 ottobre 2020. A tale data la società non possedeva una certificazione del rapporto di connessione che attestasse anche la possibilità di svolgere attività sociali; pertanto, il mancato riconoscimento degli otto punti e la conseguente collocazione in posizione non finanziabile erano legittimi. Il TAR ha ritenuto priva di rilievo decisivo la questione della formazione del silenzio-assenso, reputando comunque infondato il motivo poiché il requisito non sussisteva alla data rilevante e risultava poi espressamente negato. Ha respinto anche la censura fondata sulla finalità del finanziamento, inidonea a superare la disciplina puntuale della lex specialis, e quella di disparità di trattamento, formulata in modo generico, ipotetico e non provato. Sono state rigettate anche le domande di accertamento del silenzio-assenso e dell'inefficacia o nullità della determinazione del 22 febbraio 2021, nonché la domanda risarcitoria, conseguente all'infondatezza delle censure di illegittimità. Le spese sono state poste a carico della ricorrente e liquidate in 2.000 euro, oltre accessori se dovuti.

Norme richiamate

  • art. 8, comma 3, l.r. Emilia-Romagna 4/2009

    La certificazione del rapporto di connessione rilasciata dalla Provincia, sulla base di una descrizione dell’azienda agricola comprensiva di un dettagliato elenco delle attività agricole esercitate, definisce le attività agrituristiche che potranno essere svolte nel rispetto del principio di connessione.

    La certificazione del rapporto di connessione individua le attività agrituristiche consentite; nel caso concreto, l'assenza dell'indicazione delle attività sociali impediva di riconoscere il relativo punteggio di priorità.

  • art. 20, comma 1, l. 241/1990

    La ricorrente ha invocato la formazione del silenzio-assenso sull'istanza di aggiornamento della certificazione; il TAR ha osservato che la censura appariva infondata, ma l'ha comunque ritenuta priva di rilievo decisivo perché il requisito mancava alla data di scadenza del bando.

  • art. 2, comma 8-bis, l. 241/1990

    La ricorrente ne ha invocato l'applicazione per sostenere l'inefficacia o nullità della determinazione tardiva; la domanda è stata rigettata.

  • art. 97 Cost.

    La ricorrente ha dedotto la violazione dei principi di buon andamento e ragionevolezza; il TAR non ha ravvisato la violazione, ritenendo corretta l'applicazione della data di riferimento prevista dal bando.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato in epigrafe in relazione alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.

  • art. 73, comma 1, c.p.a.

    Il TAR ha dichiarato inammissibile, perché nuova e introdotta nella memoria, la censura relativa all'asserita introduzione in sede istruttoria di un requisito non previsto dal bando.

Massime di principio

  • Quando la lex specialis stabilisce che i requisiti o i punteggi di priorità devono essere valutati con riferimento alla data di scadenza per la presentazione delle domande, il requisito deve risultare posseduto e documentato a quella data; il conseguimento o l'aggiornamento successivo non consente di ottenere il punteggio.
  • L'eventuale formazione del silenzio-assenso su un'istanza amministrativa non è decisiva ai fini dell'ammissione a un beneficio se, alla data stabilita dalla lex specialis, il richiedente non possedeva comunque il requisito sostanziale necessario per il riconoscimento del punteggio.
  • La finalità generale di un finanziamento pubblico non può prevalere sulla disciplina puntuale della lex specialis, che determina i requisiti e la data di verifica utili per l'attribuzione dei punteggi e per l'accesso alle risorse.
  • La censura di disparità di trattamento richiede l'indicazione di situazioni concretamente comparabili e la dimostrazione dell'effettiva difformità delle valutazioni amministrative; una prospettazione generica o meramente ipotetica non è sufficiente.
  • Nel giudizio amministrativo è inammissibile la censura nuova introdotta per la prima volta con una memoria difensiva, anziché mediante tempestivi motivi di ricorso o motivi aggiunti.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatorieTermini del procedimento e silenzioInvalidità del provvedimentoMotivi aggiunti e ricorso incidentale
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoEccesso di potereLegittimo affidamento

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