Cassazione Penale, Sentenza n. 20335/2023 del 12/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la conferma in appello della condanna (tentato omicidio continuato, porto di pistola cal. 9 e di una spranga di metallo) per presunto travisamento del fatto e illogicità della motivazione: contestano che sia stato correttamente accertato il dolo omicidiario (animus necandi), sostenendo che l\'esplosione di un unico colpo e le dichiarazioni di terzi avrebbero indicato un\'azione intimidatoria o difensiva, non idonea a costituire tentato omicidio; altresì censurano il mancato riconoscimento dell\'attenuante per il risarcimento del danno (art. 62 n. 6 c.p.), sostenendo che era stata offerta una somma in contanti tramite Ufficiale giudiziario anche se non convalidata secondo la procedura civilistica dell\'offerta reale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi (in gran parte dichiarandoli inammissibili o meramente confutativi). Ha richiamato il principio della "doppia conforme": non è ammessa in Cassazione una rivalutazione dei fatti già congruamente valutati nei due gradi di merito e il censurato "travisamento" non emerge in modo tale da superare tale limite. Ha ritenuto logica e coerente la ricostruzione delle condotte e del dolo alternativo di tentato omicidio operata dai giudici di merito (anche alla luce dello scarrellamento dell\'arma e del ruolo coordinato degli imputati). Ha inoltre confermato la corretta esclusione dell\'attenuante del risarcimento integrale del danno perché non è stata seguita la procedura dell\'offerta reale (art. 1029 e ss. c.c.), pur rilevando che l\'intenzione risarcitoria è stata comunque valorizzata con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in massima estensione. Condanna alle spese processuali ai sensi dell\'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
Richiamato come parametro per valutare le censure di violazione di legge e di motivazione ammissibili in Cassazione; la Corte precisa i limiti della sindacabilità delle valutazioni di merito
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Riferimento al principio che fuori dal caso della "doppia conforme" è preclusa la rilevazione del vizio di motivazione in Cassazione
art. 192 cod. proc. pen.
Richiamato nella censura difensiva relativa all\'esame delle prove e al travisamento, ma la Corte indica che le valutazioni probatorie dei giudici di merito sono corrette e non suscettibili di riforma in Cassazione
art. 62, comma 1, n. 6 cod. pen.
Norma sull\'attenuante per il risarcimento del danno: la Corte precisa che per riconoscerla il risarcimento deve essere volontario, integrale, effettivo e realizzato secondo le forme che ne garantiscano la concreta disponibilità alla parte offesa
art. 1029 e ss. cod. civ.
Richiamate le disposizioni sull\'offerta reale: la Corte afferma che, se la parte offesa rifiuta il risarcimento, per rendere efficace la dazione è necessaria la procedura dell\'offerta reale (deposito presso Cassa Depositi e Prestiti o istituto bancario), mancando la quale l\'offerta non è ritualmente effettuata
art. 616 cod. proc. pen.
Norma applicata per l\'imputazione delle spese processuali a carico dei ricorrenti in caso di rigetto
Massime di principio
- In presenza di doppia pronuncia conforme (prime due decisioni di merito concordi) la Corte di Cassazione è fortemente limitata nella riconsiderazione delle valutazioni probatorie: non può sostituirsi ai giudici di merito salvo casi di palese omissione o travisamento documentabile
- La doglianza per "travisamento del fatto" in Cassazione è ammissibile solo se si dimostra che i giudici di merito hanno omesso di esaminare punti probatori decisivi o hanno dato valutazioni manifestamente contraddittorie; mere alternative interpretative non sono sufficienti
- Per ottenere l\'attenuante prevista dall\'art. 62 n. 6 c.p. è necessario che il risarcimento sia effettivo e reso disponibile alla parte offesa secondo le forme riconosciute dal diritto civile (offerta reale ai sensi dell\'art. 1029 c.c. e ss.); una semplice somma consegnata informalmente o un versamento non perfezionato non soddisfano il requisito
- Anche se l\'offerta risarcitoria formale manca, la buona fede o l\'intenzione di risarcire possono essere comunque valorizzate dal giudice tramite il riconoscimento di attenuanti generiche, ma ciò non equivale al riconoscimento automatico dell\'attenuante specifica per il risarcimento
- Nel conflitto di dichiarazioni testimoniali (es. "Spara, spara" vs "Non sparare") la valutazione della credibilità spetta ai giudici di merito e, se fondata e congrua, sarà difficilmente rimessa in discussione in Cassazione
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