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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20335/2023 del 12/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la conferma in appello della condanna (tentato omicidio continuato, porto di pistola cal. 9 e di una spranga di metallo) per presunto travisamento del fatto e illogicità della motivazione: contestano che sia stato correttamente accertato il dolo omicidiario (animus necandi), sostenendo che l\'esplosione di un unico colpo e le dichiarazioni di terzi avrebbero indicato un\'azione intimidatoria o difensiva, non idonea a costituire tentato omicidio; altresì censurano il mancato riconoscimento dell\'attenuante per il risarcimento del danno (art. 62 n. 6 c.p.), sostenendo che era stata offerta una somma in contanti tramite Ufficiale giudiziario anche se non convalidata secondo la procedura civilistica dell\'offerta reale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi (in gran parte dichiarandoli inammissibili o meramente confutativi). Ha richiamato il principio della "doppia conforme": non è ammessa in Cassazione una rivalutazione dei fatti già congruamente valutati nei due gradi di merito e il censurato "travisamento" non emerge in modo tale da superare tale limite. Ha ritenuto logica e coerente la ricostruzione delle condotte e del dolo alternativo di tentato omicidio operata dai giudici di merito (anche alla luce dello scarrellamento dell\'arma e del ruolo coordinato degli imputati). Ha inoltre confermato la corretta esclusione dell\'attenuante del risarcimento integrale del danno perché non è stata seguita la procedura dell\'offerta reale (art. 1029 e ss. c.c.), pur rilevando che l\'intenzione risarcitoria è stata comunque valorizzata con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in massima estensione. Condanna alle spese processuali ai sensi dell\'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.

    Richiamato come parametro per valutare le censure di violazione di legge e di motivazione ammissibili in Cassazione; la Corte precisa i limiti della sindacabilità delle valutazioni di merito

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Riferimento al principio che fuori dal caso della "doppia conforme" è preclusa la rilevazione del vizio di motivazione in Cassazione

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Richiamato nella censura difensiva relativa all\'esame delle prove e al travisamento, ma la Corte indica che le valutazioni probatorie dei giudici di merito sono corrette e non suscettibili di riforma in Cassazione

  • art. 62, comma 1, n. 6 cod. pen.

    Norma sull\'attenuante per il risarcimento del danno: la Corte precisa che per riconoscerla il risarcimento deve essere volontario, integrale, effettivo e realizzato secondo le forme che ne garantiscano la concreta disponibilità alla parte offesa

  • art. 1029 e ss. cod. civ.

    Richiamate le disposizioni sull\'offerta reale: la Corte afferma che, se la parte offesa rifiuta il risarcimento, per rendere efficace la dazione è necessaria la procedura dell\'offerta reale (deposito presso Cassa Depositi e Prestiti o istituto bancario), mancando la quale l\'offerta non è ritualmente effettuata

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per l\'imputazione delle spese processuali a carico dei ricorrenti in caso di rigetto

Massime di principio

  • In presenza di doppia pronuncia conforme (prime due decisioni di merito concordi) la Corte di Cassazione è fortemente limitata nella riconsiderazione delle valutazioni probatorie: non può sostituirsi ai giudici di merito salvo casi di palese omissione o travisamento documentabile
  • La doglianza per "travisamento del fatto" in Cassazione è ammissibile solo se si dimostra che i giudici di merito hanno omesso di esaminare punti probatori decisivi o hanno dato valutazioni manifestamente contraddittorie; mere alternative interpretative non sono sufficienti
  • Per ottenere l\'attenuante prevista dall\'art. 62 n. 6 c.p. è necessario che il risarcimento sia effettivo e reso disponibile alla parte offesa secondo le forme riconosciute dal diritto civile (offerta reale ai sensi dell\'art. 1029 c.c. e ss.); una semplice somma consegnata informalmente o un versamento non perfezionato non soddisfano il requisito
  • Anche se l\'offerta risarcitoria formale manca, la buona fede o l\'intenzione di risarcire possono essere comunque valorizzate dal giudice tramite il riconoscimento di attenuanti generiche, ma ciò non equivale al riconoscimento automatico dell\'attenuante specifica per il risarcimento
  • Nel conflitto di dichiarazioni testimoniali (es. "Spara, spara" vs "Non sparare") la valutazione della credibilità spetta ai giudici di merito e, se fondata e congrua, sarà difficilmente rimessa in discussione in Cassazione

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