Ordinanza n. 2122/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Sardegna, Sezione Seconda, che aveva respinto la domanda cautelare proposta dalla concessionaria
Esito
Favorevole al resistente (autorità portuale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’appellante ha impugnato l’ordinanza cautelare del TAR Sardegna chiedendone la riforma. Dal testo non risultano specificati i singoli motivi d’appello. La controversia riguarda una concessione portuale ormai scaduta e affidata a un altro soggetto, del quale l’appellante sostiene il collegamento d’interessi con la stessa appellante. Il contenzioso residuo concerne il regolamento economico del rapporto intercorso tra la concessionaria e l’Autorità portuale fino alla scadenza della concessione.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare, confermando la reiezione della domanda cautelare pronunciata dal TAR. Ha rilevato che la concessione era ormai scaduta ed era stata affidata a un altro soggetto, sicché la controversia non riguardava più la prosecuzione o il ripristino del rapporto concessorio, ma esclusivamente il regolamento economico del rapporto pregresso. Tale posizione è suscettibile di successivo ristoro economico e non giustifica, in sede cautelare, una misura di sospensione o altra tutela urgente. Il Collegio ha inoltre ritenuto prevalente l’esigenza di preservare l’attività nautica consentita dal servizio di charter, fermo restando l’obbligo dell’Autorità portuale di garantire un’adeguata dotazione di posti barca disponibili ai diportisti. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
La disposizione costituisce la base processuale dell’appello cautelare avverso l’ordinanza del TAR; l’appello è stato respinto.
Massime di principio
- Quando la concessione amministrativa è scaduta ed è stata affidata a un altro soggetto, la controversia cautelare non può normalmente mirare alla conservazione di un rapporto concessorio ormai cessato, ma resta circoscritta agli eventuali profili economici del rapporto pregresso.
- La pretesa relativa al regolamento economico di un rapporto amministrativo già concluso è, in linea di principio, suscettibile di successivo ristoro economico e non impone necessariamente la concessione di una misura cautelare.
- Nella valutazione cautelare relativa a un’attività svolta in ambito portuale, può prevalere l’esigenza di preservare la continuità dell’attività nautica e del servizio agli utenti, ferma restando la necessità per l’autorità portuale di assicurare un’adeguata disponibilità di posti barca ai diportisti.
Come è indicizzato
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