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Sentenza

Sentenza n. 3502/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

per l’ottemperanza della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VII n. 7383/2024, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202507014

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: rifiuto di ANAS di formulare la proposta risarcitoria e di dare esecuzione alla sentenza del Consiglio di Stato n. 7383/2024

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietaria danneggiata)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato n. 7383/2024, che aveva riconosciuto il suo diritto al risarcimento del danno da mancato avvio dell’attività ricettiva, conseguente all’illegittimo diniego e al ritardo di ANAS nella regolarizzazione dell’accesso carraio agli immobili. La sentenza da eseguire aveva rimesso ad ANAS la formulazione di una proposta di pagamento ai sensi dell’art. 34, comma 4, c.p.a., sulla base dell’utile netto ricostruibile mediante i risultati dell’attività esercitata negli anni successivi, con applicazione di rivalutazione monetaria e interessi sulle somme rivalutate. ANAS ha rifiutato di formulare la proposta, sostenendo che l’attività fosse stata esercitata formalmente dal figlio della ricorrente tramite una società e che, pertanto, la ricorrente non avesse personalmente conseguito utili né fosse legittimata a ricevere il risarcimento. La ricorrente ha dedotto che ANAS stesse rimettendo in discussione l’an debeatur, già coperto dal giudicato, e ha chiesto la condanna all’ottemperanza, la declaratoria di nullità, annullamento o inefficacia delle note dell’amministrazione, l’applicazione di una penalità di mora, la nomina di un commissario ad acta e, in subordine, chiarimenti sulle modalità di esecuzione. Ha documentato i ricavi e i costi dell’attività ricettiva svolta nell’immobile, quantificando l’utile netto in euro 21.113,06 per ciascuno degli anni 2015-2018 e in euro 10.403,10 per il 2014, oltre rivalutazione e interessi.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso. Ha chiarito che la sentenza n. 7383/2024 aveva già definitivamente accertato l’an del risarcimento e il nesso causale tra la condotta di ANAS e il danno, sicché in sede di ottemperanza restava da determinare soltanto il quantum secondo i criteri fissati ai sensi dell’art. 34, comma 4, c.p.a. Il rifiuto di ANAS è stato ritenuto elusivo del giudicato, perché fondato sulla rimessa in discussione della spettanza del risarcimento e sull’irrilevanza, ai fini dell’ottemperanza, del fatto che l’attività fosse stata formalmente esercitata dal figlio della ricorrente mediante una società. Il Collegio ha ritenuto provati elementi contabili sufficienti per quantificare direttamente il danno: euro 21.113,06 per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, ed euro 10.403,10 per il 2014, calcolato per 180 giorni. Agli importi devono aggiungersi rivalutazione monetaria anno per anno e interessi legali sulle somme rivalutate. Sono state ritenute inconferenti le contestazioni fiscali di ANAS, poiché il risarcimento sostitutivo di redditi perduti segue il trattamento reddituale della categoria dei redditi sostituiti e non può essere assoggettato a una duplicazione impositiva. È stata respinta la richiesta di penalità di mora, ritenendo satisfattiva l’applicazione degli interessi fino al soddisfo. ANAS è stata condannata a dare completa esecuzione alla sentenza entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione; in caso di ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il Prefetto del Verbano Cusio Ossola o un funzionario da lui delegato. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.a.

    domanda di esecuzione del giudicato

    Fondamento dell’azione di ottemperanza proposta per ottenere l’esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato.

  • art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a.

    nomina di un commissario ad acta

    Consente al giudice dell’ottemperanza di nominare un commissario destinato a sostituirsi all’amministrazione in caso di persistente inerzia.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    condanna al pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato

    La penalità di mora è stata negata perché il Collegio ha ritenuto già ampiamente satisfattivi gli interessi dovuti per il ritardo.

  • art. 34, comma 4, c.p.a.

    La disposizione consente di definire in sede successiva il quantum risarcitorio sulla base dei criteri fissati dalla sentenza di cognizione; in ottemperanza non può essere rimesso in discussione l’an debeatur.

  • art. 2043 c.c.

    responsabilità da fatto illecito aquiliano

    La responsabilità dell’amministrazione per illegittimità provvedimentale o ritardo nell’esercizio del potere è ricondotta al paradigma della responsabilità extracontrattuale.

  • art. 1223 c.c.

    Rileva nella valutazione causale del lucro cessante, che deve essere riconosciuto quando il mancato guadagno risulti probabile secondo un giudizio fondato sugli elementi disponibili.

  • art. 1226 c.c.

    Consente la liquidazione equitativa del danno quando il suo preciso ammontare non sia dimostrabile, senza esonerare il danneggiato dalla prova dell’an e degli elementi utili alla quantificazione.

  • art. 2056 c.c.

    Richiamato quale fondamento della liquidazione equitativa del danno da illecito extracontrattuale.

  • art. 6, comma 2, d.P.R. 917/1986

    le indennità conseguite a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti

    Il risarcimento del lucro cessante segue la categoria reddituale dei redditi sostituiti o perduti; la contestazione fiscale di ANAS non giustifica una duplicazione del prelievo.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza avente a oggetto una condanna risarcitoria sui criteri ex art. 34, comma 4, c.p.a., l’an debeatur e i criteri di liquidazione stabiliti dalla sentenza di cognizione sono coperti dal giudicato e non possono essere rimessi in discussione; l’ottemperanza riguarda esclusivamente la determinazione e il pagamento del quantum.
  • L’amministrazione elude il giudicato quando rifiuta di eseguire una condanna risarcitoria allegando nuovamente l’insussistenza del danno o del nesso causale già accertati nella sentenza da eseguire.
  • Ai fini della quantificazione del lucro cessante derivante dal ritardato avvio di un’attività economica, possono essere utilizzati i dati contabili e fiscali relativi all’attività effettivamente esercitata successivamente, anche se nel frattempo l’attività è stata formalmente intestata o gestita da un soggetto diverso dal danneggiato, quando tali dati servano a ricostruire l’utile che il danneggiato avrebbe conseguito nel periodo di ritardo.
  • Il lucro cessante non richiede la certezza assoluta del guadagno perduto, ma una prova, anche indiziaria, fondata su un giudizio rigoroso di probabilità e sulla regola del più probabile che non; la liquidazione equitativa presuppone comunque la dimostrazione dell’an debeatur e degli elementi concretamente disponibili per stimare il danno.
  • Quando il giudicato dispone la rivalutazione monetaria dei singoli importi annuali e gli interessi sulle somme rivalutate, la liquidazione deve essere effettuata mediante rivalutazione anno per anno e successiva applicazione degli interessi legali sulle somme rivalutate.
  • In caso di ulteriore inerzia dell’amministrazione nell’esecuzione del giudicato, il giudice dell’ottemperanza può nominare un commissario ad acta; la penalità di mora può essere negata quando gli interessi dovuti fino al soddisfo siano ritenuti misura già sufficientemente satisfattiva.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaDanno da provvedimento illegittimoDanno da ritardoPerdita di chance e quantificazione del danno
RamiProcesso amministrativoResponsabilità della pubblica amministrazione
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereRisarcimento del danno da attività amministrativaOnere della prova e principio dispositivo

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