Cassazione Penale, Sentenza n. 25324/2022 del 04/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di convalida del provvedimento impositivo del Questore (obbligo di presentazione quinquennale al Commissariato in coincidenza con gli incontri del Venezia F.C.) per violazione del termine minimo di 48 ore a difesa: il provvedimento del Questore era stato notificato il 17/02/2022 alle ore 12:20 e la convalida del G.I.P. è intervenuta il 18/02/2022 alle ore 14:00, quindi prima del decorso del termine di quarantotto ore decorrente dalla notifica; ciò ha impedito all'interessato di esercitare pienamente il diritto di difesa (presentare memorie, esaminare la documentazione trasmessa dal Questore).
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso. Ha annullato senza rinvio l'ordinanza di convalida emessa dal G.I.P. per violazione del termine di 48 ore e ha dichiarato la cessazione dell'efficacia del provvedimento del Questore del 15/02/2022 limitatamente all'obbligo di presentazione (misura limitativa della libertà personale). È stato disposto che la Cancelleria comunichi il dispositivo al Questore di Venezia. La decisione si fonda sulla tutela del diritto di difesa e sul principio secondo cui la convalida intervenuta prima del decorso del termine a difesa integra un error in procedendo di natura radicale.
Norme richiamate
art. 178 cod. proc. pen.
La Corte richiama la regola processuale sulle garanzie difensive: l'inosservanza del termine a difesa di 48 ore decorrente dalla notifica del provvedimento questorile viola le garanzie difensive previste da tale norma e costituisce errore in procedendo che determina radicale vizio dell'atto.
Giurisprudenza: Sez. 3, n. 8678 del 04/02/2016 (La Marca), Rv. 266769
Precedente richiamato a sostegno del principio che la convalida anticipata rispetto al termine a difesa comporta annullamento senza rinvio.
Giurisprudenza: Sez. 3, n. 20366 del 02/12/2020 (Pedretti), Rv. 281341
Conferma l'orientamento in tema di rispetto del termine a difesa e della necessità che l'interessato possa effettivamente esercitare il diritto di difesa.
Giurisprudenza: Sez. 3, n. 50456 del 11/11/2015 (Murari), Rv. 267281
Richiamata per il principio secondo cui il destinatario della misura deve poter presentare memorie e deduzioni dopo la notifica, poiché il P.M. ha lo stesso termine di 48 ore per richiedere la convalida.
Giurisprudenza: Sez. U, n. 44273 del 27/10/2004 (Labbia), Rv. 229110-229112
Richiamo di massima alla giurisprudenza di legittimità sul bilanciamento delle garanzie difensive nei procedimenti semplificati di convalida.
Massime di principio
- Il termine di 48 ore decorre dalla notifica del provvedimento questorile e deve essere rispettato anche rispetto all'interessato: la convalida disposta prima del suo decorso può essere annullata.
- La violazione del termine a difesa integra un error in procedendo che produce la nullità radicale dell'atto di convalida e la cessazione dell'efficacia della misura limitativa della libertà personale (qui: obbligo di presentazione).
- La garanzia consiste nella concreta possibilità per il destinatario di consultare gli atti e presentare memorie; la compressione temporale che impedisca un effettivo esercizio del diritto di difesa è illegittima.
- In situazioni analoghe è opportuno eccepire tempestivamente la violazione del termine di 48 ore e documentare gli orari di notifica e di adozione/convalida dell'atto per chiedere l'annullamento senza rinvio.
- L'annullamento per vizi procedurali non necessariamente preclude l'adozione di un nuovo provvedimento, purché venga rispettata la procedura e i termini di garanzia; tuttavia la Corte può limitare l'inefficacia agli aspetti che incidono sulla libertà personale.
- Quando si agisce contro misure amministrative con rilevanza penale/amministrativa, è cruciale verificare i termini procedurali e, se necessario, chiedere tempo per esercitare il diritto di difesa o segnalare l'immediata disponibilità di memorie scritte.
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