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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28287/2021 del 15/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da avvisi di accertamento emessi nei confronti di una società di persone e, per trasparenza, dei soci, con recupero di IRPEF, IVA e IRAP relative all’anno d’imposta 2005. L’Ufficio aveva rideterminato i maggiori ricavi sulla base della disciplina degli studi di settore e di ulteriori elementi presuntivi, tra cui quotazioni OMI, mancata produzione di preliminari, asserita inattendibilità del prezzo di vendita al metro quadro e dichiarazioni della società in perdita. La CTP aveva accolto i ricorsi dei contribuenti; in appello la CTR aveva respinto il gravame dell’Ufficio, ritenendo non sufficienti gli elementi presuntivi posti a fondamento dell’accertamento, anche perché lo studio di settore risultava congruo e coerente. Con il ricorso per cassazione l’Agenzia denunciava, con il primo motivo, violazione dell’art. 112 c.p.c. per omesso esame delle specifiche doglianze e delle ulteriori circostanze di fatto dedotte a sostegno dell’accertamento; con il secondo motivo, violazione dell’art. 39, comma 1, d.P.R. 600/1973 e dell’art. 2697 c.c., sostenendo che la CTR non avesse valorizzato gli ulteriori indizi probatori diversi dai valori OMI.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché la censura, pur formalmente prospettata come violazione dell’art. 112 c.p.c., in realtà riguardava un preteso omesso esame di circostanze di fatto e non un’omessa pronuncia su domanda o eccezione autonomamente apprezzabile. Ha ritenuto il secondo motivo parimenti inammissibile perché, pur dedotto come violazione di legge, mirava a rivalutare apprezzamenti di fatto già compiuti dalla CTR; inoltre la doglianza attinente al vizio motivazionale era preclusa dalla doppia conforme, non essendo stata allegata la diversità delle ragioni delle decisioni di primo e secondo grado. Le spese sono state poste a carico dell’Agenzia delle Entrate.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    La deduzione di omessa pronuncia richiede che sia mancata la decisione su una domanda o eccezione autonomamente apprezzabile; non basta lamentare il mancato esame di semplici circostanze di fatto.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È il parametro corretto per denunciare un vizio di omessa pronuncia, ma non può essere utilizzato per censurare il mancato apprezzamento di meri fatti.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Non consente di veicolare una richiesta di nuova valutazione del materiale fattuale già esaminato dal giudice di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    La doglianza sull’omesso esame di fatti decisivi integra, in sostanza, un vizio motivazionale, qui non ammissibile per effetto della doppia conforme.

  • art. 39, comma 1, d.P.R. 600/1973

    Richiamato come base dell’accertamento analitico-induttivo fondato su presunzioni; la Corte non entra nel merito della sua applicazione perché il motivo è inammissibile.

  • art. 2697 c.c.

    Invocato dall’Ufficio per sostenere la corretta ripartizione dell’onere probatorio, ma la censura è stata dichiarata inammissibile perché diretta alla rivalutazione del fatto.

  • art. 348-ter c.p.c.

    In presenza di doppia conforme, il vizio motivazionale è precluso se non si allega che le ragioni delle due decisioni di merito siano diverse.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato per la trattazione in camera di consiglio non partecipata.

Massime di principio

  • La denuncia di omessa pronuncia è configurabile solo quando il giudice ometta di decidere su una domanda o eccezione effettivamente introdotta e autonomamente valutabile; non quando si contesti il mancato esame di singoli elementi fattuali o probatori.
  • Quando una censura è formalmente costruita come violazione di legge ma mira in realtà a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove, il motivo è inammissibile in cassazione.
  • L’omesso esame di elementi probatori o indiziari rileva, di regola, come vizio motivazionale e non come violazione dell’art. 112 c.p.c.
  • In presenza di doppia conforme, la critica al vizio motivazionale non è scrutinabile se il ricorrente non indica che le ragioni delle decisioni di primo e secondo grado siano tra loro diverse.
  • Nei giudizi tributari basati su presunzioni, la parte ricorrente in cassazione non può limitarsi a contrapporre una diversa lettura degli indizi, ma deve dedurre un vero errore di diritto o un vizio processuale nei limiti consentiti dal giudizio di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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