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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24278/2025 del 01/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per bancarotta fraudolenta distrattiva (concorso, in qualità di extraneus, con l'amministratore Lolli Giulio, nella distrazione di euro 330.000 dalla Rimini Yacht S.p.A. fallita). Il ricorso si articolava in due motivi: (1) carenza/manifesta illogicità della motivazione della Corte d'appello che, secondo la difesa, non avrebbe risposto ai punti specifici di gravame né valorizzato le prove a discarico (in particolare la scrittura privata del marzo 2007 e la consulenza tecnica del dr. Santolini), nonché non avrebbe considerato la possibile svalutazione del natante e la presunta legittimità dell'operazione intercorsa tra Pizzo e Lolli; (2) insufficienza della prova del dolo dell'extraneus: la difesa proponeva una ricostruzione alternativa secondo cui le somme corrisponderebbero a restituzioni a seguito della risoluzione/permuta dell'operazione commerciale e che Pizzo avrebbe ritenuto il denaro proveniente da Lolli e non dalla società fallita. Sono state richiamate anche doglianze processuali con riferimento alle norme di impugnazione (art. 606 c.p.p.).

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, in presenza di una doppia conforme (sentenza di primo grado e sentenza d'appello coincidenti), la motivazione della Corte d'appello possa integrarsi con quella del primo giudice e che non fosse obbligatorio un'analisi dettagliata punto per punto di tutte le deduzioni difensive. È stato inoltre affermato che la rivalutazione critica degli elementi di fatto non è consentita in sede di legittimità, salvo vizio manifesto di logica o di motivazione desumibile dal testo del provvedimento. La Cassazione ha condiviso la valutazione del merito secondo cui mancava un adeguato conforto documentale alla versione difensiva (assenza di riscontri contabili, incongruenze aritmetiche rispetto al residuo leasing, mancanza di prove delle presunte migliorie e della risoluzione contrattuale, attendibilità di dichiarazioni emerse in altri procedimenti). Quanto al dolo dell'extraneus, la Corte ha confermato che può desumersi da elementi oggettivi della transazione e dalla consapevolezza dell'origine dei titoli/denaro. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese e a versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Richiamato come norma sul concorso di persone nel reato: la responsabilità di Pizzo è stata configurata in concorso con l'amministratore Lolli.

  • r.d. n. 267 del 1942 art. 216 comma 1 n. 1

    Norma sulla bancarotta fraudolenta distrattiva; applicata per qualificare la condotta di distrazione delle somme dalla società fallita.

  • r.d. n. 267 del 1942 art. 223 comma 1

    Richiamata nel novero delle norme fallimentari pertinenti alla fattispecie di distrazione di beni/proventi.

  • r.d. n. 267 del 1942 art. 219 comma 1

    Ulteriore riferimento normativo alle ipotesi di bancarotta e relative sanzioni/elementi tipici, valutato nel complesso della fattispecie.

  • art. 173 comma 1 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato quale limite alla esposizione dei motivi nel ricorso per cassazione (richiesta di enunciazione nei limiti di stretta necessità).

  • art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen.

    Fondamento delle censure sulla motivazione; la Corte afferma che la mancanza o manifesta illogicità della motivazione deve risultare dal testo e non è consentito sostituire la propria ricostruzione dei fatti a quella del giudice di merito.

  • art. 606 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.

    Richiamato tra i limiti delle doglianze in Cassazione; la Corte osserva che non si possono eludere i limiti dell'art. 606 invocando ipotetiche nullità o violazioni formali per ottenere una nuova valutazione degli elementi probatori.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicato per disporre la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, per profili di colpa nella formulazione del ricorso, al versamento alla Cassa delle ammende.

  • art. 1478 cod. civ.

    Richiamato dal giudice di merito per evidenziare l'irragionevolezza di un accordo in cui il venditore 'di cosa altrui' non procuri l'acquisto al compratore, elemento usato per confutare la versione difensiva.

Massime di principio

  • In presenza di 'doppia conforme' (sentenza di primo grado e sentenza d'appello allineate), la motivazione dell'appello può integrarsi con quella del primo grado: la Cassazione non è obbligata a ripetere punto per punto ogni argomento già trattato.
  • La Corte di legittimità non può riesaminare i fatti e le prove per adottare una diversa ricostruzione: il sindacato è limitato al controllo di logicità e adeguatezza della motivazione espressa dal giudice di merito.
  • Il giudice non è tenuto a rispondere in motivazione a tutti i rilievi del consulente tecnico di parte; la consulenza di parte è un contributo tecnico e non un mezzo che impone una replica dettagliata se il convincimento è già adeguatamente fondato.
  • Per l'elemento soggettivo dell'extraneus nella bancarotta fraudolenta è sufficiente il dolo generico: la consapevolezza di destinare il patrimonio sociale ad uso diverso da quello di garanzia è desumibile anche da indici oggettivi dell'operazione (natura dell'atto, incongruenze contabili, conoscenza dell'origine dei fondi).
  • Per censurare la motivazione in Cassazione occorre dimostrare la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione nel testo del provvedimento; non è sufficiente offrire una ricostruzione alternativa plausibile.
  • Assenza di documentazione probatoria (riscontri contabili, atti formali che attestino risoluzioni o permute, prove delle migliorie) indebolisce fortemente una versione difensiva che pretende di giustificare prelievi o pagamenti apparentemente ingiustificati.

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