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Sentenza

Sentenza n. 773/2026 - Venezia, Sezione 4

Giustizia amministrativa202501053

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego dell'autorizzazione all'estirpo di una superficie vitata in vista del reimpianto e cancellazione dallo schedario viticolo di 420 mq

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni agricole)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società agricola aveva presentato istanza per l'aggiornamento dello schedario viticolo e istanza per l'autorizzazione all'estirpo di 7.603 mq di vigneto. Nel corso del sopralluogo AVEPA accertava che una porzione di 420 mq era già stata estirpata senza previa autorizzazione, per la realizzazione di una strada sterrata, e che non era possibile ricostruire per l'intero vigneto l'anno e il sesto di impianto. AVEPA negava quindi l'autorizzazione all'estirpo e disponeva la cancellazione dallo schedario della superficie di 420 mq. La ricorrente deduceva: 1) violazione dell'art. 66 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e dell'art. 13 del d.m. n. 649010/2022, sostenendo che il nuovo sistema dello schedario grafico rendesse superflua la previa autorizzazione e imponesse il riconoscimento automatico del diritto al reimpianto; 2) eccesso di potere per erroneità dei presupposti e travisamento, perché l'aggiornamento grafico presentato avrebbe consentito di ricostruire le caratteristiche del vigneto; 3) violazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e legalità in materia sanzionatoria, poiché la cancellazione di 420 mq avrebbe avuto natura sostanzialmente punitiva; 4) violazione dell'art. 10-bis della l. n. 241/1990 e difetto di motivazione, per mancata confutazione delle osservazioni procedimentali; 5) ulteriore difetto di motivazione, travisamento ed erronea quantificazione della superficie, che secondo la ricorrente avrebbe dovuto essere pari a 217 mq sulla base dei criteri dell'art. 42 del regolamento delegato (UE) 2022/126.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto che, alla data dei fatti, nella Regione Veneto non fosse ancora completato l'allineamento tra fascicolo aziendale e schedario grafico; pertanto continuava ad applicarsi la procedura che consentiva alla Regione di richiedere la comunicazione preventiva e imponeva la verifica delle superfici prima dell'estirpo. Le disposizioni regionali del 2003, che subordinano l'estirpazione alla previa autorizzazione di AVEPA e collegano alla sua mancanza la perdita del diritto al reimpianto e l'attribuzione della superficie alla Riserva regionale, erano quindi ancora applicabili. L'art. 66 del regolamento (UE) n. 1308/2013, pur direttamente applicabile, necessitava di norme operative nazionali; l'automatismo previsto dall'art. 13, comma 5, del d.m. n. 649010/2022 operava soltanto dopo il completamento dell'allineamento grafico. L'istanza di aggiornamento presentata dalla società non poteva sostituire tale procedura: al momento del provvedimento l'aggiornamento non era concluso e il sopralluogo aveva evidenziato difformità tra le varie rappresentazioni grafiche e la situazione reale. La cancellazione dallo schedario non è stata qualificata come sanzione amministrativa, ma come conseguenza dell'adeguamento dello schedario alla situazione di fatto e del mancato rispetto della sequenza procedimentale necessaria a garantire il controllo del potenziale vitivinicolo; non occorreva quindi applicare il principio di tassatività delle sanzioni né dimostrare dolo o colpa. Il motivo relativo all'art. 10-bis è stato respinto perché il preavviso aveva indicato i motivi ostativi, le osservazioni erano state valutate e il provvedimento finale aveva fornito una motivazione complessiva sufficiente, senza introdurre elementi nuovi; inoltre l'autorizzazione non poteva essere rilasciata dopo l'estirpazione già eseguita. È stata ritenuta legittima anche la quantificazione di 420 mq mediante rilievo GPS: i criteri dell'art. 42 del regolamento delegato (UE) 2022/126 riguardano specifici interventi vitivinicoli legittimati dall'amministrazione e non l'estirpazione effettuata senza titolo. La scelta del metodo di misurazione costituiva esercizio di discrezionalità tecnica, non affetto da macroscopica irragionevolezza, illogicità o travisamento. Spese integralmente compensate per la novità e complessità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 66 regolamento (UE) n. 1308/2013

    Gli Stati membri concedono automaticamente un'autorizzazione a produttori che hanno estirpato una superficie vitata successivamente al 1° gennaio 2016 e che hanno presentato una richiesta.

    La disposizione è direttamente applicabile, ma necessita di norme operative nazionali; l'automatismo del reimpianto opera secondo la disciplina nazionale attuativa e, nel caso esaminato, dopo il completamento dell'allineamento tra fascicolo aziendale e schedario grafico.

  • art. 13, commi 4, 5 e 6, d.m. 19 dicembre 2022, n. 649010

    La comunicazione preventiva eventualmente prevista dalle Regioni non è più richiesta a conclusione delle operazioni di allineamento allo schedario grafico.

    Finché l'allineamento non è completato, la Regione può richiedere la comunicazione preventiva e verificare le superfici prima dell'estirpo; il conduttore deve dichiarare l'estirpazione utilizzando le funzionalità dello schedario.

  • art. 4 d.m. 28 febbraio 2022, n. 93849

    Le superfici afferenti lo schedario sono allineate [...] con quelle presenti nel Fascicolo aziendale grafico aggiornato e validato dal produttore.

    L'allineamento tra fascicolo aziendale grafico e schedario viticolo costituisce il presupposto per il nuovo regime procedurale e deve essere effettivamente completato, non potendo essere sostituito dalla mera presentazione di una domanda di aggiornamento.

  • art. 1 d.m. 24 ottobre 2024, n. 563749

    L'allineamento delle superfici afferenti allo schedario con quelle presenti nel Fascicolo aziendale grafico è completato entro il 31 luglio 2025.

    Nelle more del completamento dell'allineamento, le domande relative agli interventi vitivinicoli dovevano essere presentate sulla base dello schedario alfanumerico.

  • capitolo 8 dell'Allegato B alla D.G.R. 25 luglio 2003, n. 2257

    L'estirpazione del vigneto può avere luogo solo dopo l'espressa autorizzazione di Avepa, in caso contrario, per la superficie in questione non potrà essere concesso alcun diritto e la stessa sarà attribuita alla Riserva regionale.

    La previa autorizzazione di AVEPA resta necessaria finché non è operativo il regime fondato sull'allineamento grafico; l'estirpazione anticipata produce la perdita del diritto al reimpianto per la superficie interessata.

  • art. 8 l. 12 dicembre 2016, n. 238

    Prevede lo schedario viticolo regionale quale strumento di riepilogo delle superfici vitate, delle varietà, dell'anno di impianto e della forma di allevamento.

  • art. 10-bis l. 7 agosto 1990, n. 241

    Il preavviso di rigetto non impone la confutazione analitica di ogni deduzione; è sufficiente una motivazione complessiva e logica, purché non fondata su elementi nuovi rispetto a quelli comunicati.

  • art. 21-octies, comma 2, l. 7 agosto 1990, n. 241

    La sua rilevanza è stata richiamata con riguardo all'impossibilità di rilasciare retroattivamente l'autorizzazione dopo l'estirpazione e alla sufficienza della motivazione resa.

  • art. 1 l. 24 novembre 1981, n. 689

    Il principio di tassatività delle sanzioni amministrative non si applica alla cancellazione dallo schedario quando essa costituisce conseguenza amministrativa non sanzionatoria dell'adeguamento dello schedario alla realtà di campo.

  • art. 42 regolamento delegato (UE) 2022/126

    I criteri di delimitazione della superficie vitata sono riferiti agli interventi previsti dall'art. 58, paragrafo 1, lettere a) e c), del regolamento (UE) 2021/2115 e non si applicano all'estirpazione eseguita senza titolo.

  • art. 30, paragrafo 1, regolamento (CE) n. 796/2004

    La determinazione della superficie delle parcelle agricole si effettua con qualsiasi mezzo appropriato definito dalla competente autorità e atto a garantire una precisione almeno equivalente a quella richiesta dalle disposizioni nazionali per le misurazioni ufficiali.

    Il rilievo GPS costituisce metodo appropriato per la determinazione della superficie, salvo prova di una macroscopica irragionevolezza o erroneità.

Massime di principio

  • Finché non sia completato l'allineamento tra fascicolo aziendale grafico e schedario viticolo, l'estirpazione di superfici vitate finalizzata al reimpianto può essere subordinata alla comunicazione preventiva e alla previa autorizzazione dell'amministrazione regionale competente; l'automatismo previsto dalla disciplina europea e nazionale opera soltanto a regime, dopo il completamento dell'allineamento.
  • La mera presentazione di un'istanza di aggiornamento dello schedario viticolo non equivale al completamento dell'allineamento grafico e non consente di applicare il regime che esonera dalla verifica preventiva delle superfici.
  • L'estirpazione di una superficie vitata senza la previa autorizzazione richiesta dalla disciplina applicabile può comportare la perdita del diritto al reimpianto e la cancellazione della superficie dallo schedario, quale conseguenza amministrativa funzionale al controllo del potenziale vitivinicolo e non quale sanzione amministrativa in senso proprio; non è quindi necessaria la previsione di una specifica fattispecie sanzionatoria né l'accertamento dell'elemento soggettivo.
  • L'obbligo di cui all'art. 10-bis della l. n. 241/1990 è assolto quando il preavviso individua i motivi ostativi e il provvedimento finale valuta le osservazioni mediante una motivazione complessiva e logicamente coerente, senza necessità di confutare analiticamente ogni argomento del privato.
  • La scelta del metodo di misurazione della superficie vitata rientra nella discrezionalità tecnica dell'amministrazione ed è sindacabile soltanto in presenza di macroscopica irragionevolezza, illogicità o travisamento; i criteri dettati per specifici interventi vitivinicoli autorizzati non si applicano automaticamente all'estirpazione eseguita senza titolo.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatoriePartecipazione al procedimentoInvalidità del provvedimento
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaPartecipazione procedimentalePrincipio di legalità e tipicità

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