Cassazione Penale, Sentenza n. 3911/2023 del 30/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha chiesto la restituzione nel termine per proporre appello sostenendo di non aver avuto conoscenza del procedimento e della sentenza di condanna (truffa, pena di 6 mesi e multa) emessa il 21/07/2012: avrebbe appreso la sentenza solo con la notifica, il 16/05/2022, dell'ordine di esecuzione SIEP n. 8086/13. La difesa ha poi contestato che la nomina dell'avv. Piccoli come difensore di fiducia e le comunicazioni inviate da quest'ultimo fossero idonee a dimostrare la conoscenza della vocatio in iudicium e della sentenza, rilevando l'assenza di certezza sulla ricezione da parte dell'imputato e che il difensore, prima di rimettere formalmente il mandato, avrebbe solo inviato messaggi non sufficientemente provati
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la Corte di appello avesse motivato in modo puntuale e logico la decisione, accertando che sia il decreto di citazione a giudizio sia l'estratto contumaciale di sentenza erano stati regolarmente notificati presso l'avv. Piccoli, presso il quale il ricorrente aveva eletto domicilio. Nonostante la successiva rinunzia formale dell'avv. Piccoli, questi aveva mantenuto la veste di domiciliatario e aveva effettuato comunicazioni (lettera e telegramma) all'imputato; pertanto è stata applicata la presunzione di conoscenza del procedimento e del provvedimento da parte dell'imputato. La mera dichiarazione di non conoscenza, priva di allegazioni concrete sulla perdurante negligenza del difensore domiciliatario, è risultata insufficiente. Conseguentemente la Corte ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 175 cod. proc. pen.
Norma relativa all'istanza di restituzione nel termine per proporre impugnazione. La Corte ha valutato l'istanza ex art. 175 e ha ritenuto infondata la richiesta perché la notifica al difensore domiciliatario integra la presunzione di conoscenza da parte dell'imputato, salvo prova concreta di negligenza protratta del difensore
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che disciplina la condanna alle spese processuali e alle somme da versare alla Cassa delle ammende; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e di euro 3.000
Giurisprudenza (Sez. 3, n. 8860 del 25/05/2016, Adinolfi, Rv. 269341)
"la notifica della citazione a giudizio e dell'estratto della sentenza contumaciale nel domicilio eletto presso lo studio del difensore di fiducia dell'imputato, deve far ritenere che il condannato in contumacia abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento e del provvedimento di condanna, sì da non aver diritto alla restituzione nel termine per l'impugnazione, salva la documentata allegazione della perdurante negligenza del difensore domiciliatario, a fronte di una periodica attività di ricerca di informazioni presso tale professionista."
La Corte ha richiamato il principio secondo cui la notifica al domicilio eletto presso il difensore di fiducia produce la presunzione di conoscenza dell'imputato, che solo può essere superata con prove concrete della negligenza protratta del difensore domiciliatario
Massime di principio
- La notifica della citazione a giudizio o dell'estratto di sentenza presso il domicilio eletto dal difensore di fiducia presume la conoscenza, da parte dell'imputato, del procedimento e del provvedimento: tale presunzione può essere superata solo con allegazioni e prove concrete di una perdurante negligenza del difensore domiciliatario
- La semplice dichiarazione del soggetto di non aver avuto conoscenza non è sufficiente ai fini della restituzione nel termine: occorrono elementi fattuali specifici (es. prova che il difensore non ha mai comunicato, documentazione di contatti mancati, prove dell'assenza di attività di informazione da parte del difensore)
- Se il difensore ha formalmente rinunciato all'incarico ma ha continuato ad assumere la veste di domiciliatario o ha effettuato comunicazioni formali (lettera, telegramma) al cliente, le notifiche presso il suo studio restano efficaci
- Per ottenere la restituzione del termine ex art. 175 c.p.p. è utile documentare la ricerca attiva di informazioni presso il difensore domiciliatario o altri elementi che dimostrino l'ignoranza effettiva del provvedimento per cause non riconducibili alla negligenza del ricorrente
- In casi analoghi, il grave rischio è la condanna alle spese processuali e a somme a titolo di ammenda se il ricorso è dichiarato inammissibile: valutare attentamente l'ammissibilità e l'onere probatorio prima di proporre ricorso
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