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Sentenza

Sentenza del 07/07/2020 n. 475 - Comm. Trib. Prov. Torino

Incompetenza delle Commissioni Tributarie su ricorsi attinenti a sanzioni amministrative non connesse a questioni tributarie - Sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato presso la Commissione Tributaria una sanzione amministrativa irrogata dall'Agenzia delle Entrate relativa a un illecito connesso a prestazioni lavorative. La questione centrale è la competenza della Commissione Tributaria a decidere su sanzioni amministrative non attinenti a profili tributari. La normativa aveva provvisoriamente esteso la competenza alle sanzioni irrogate da uffici finanziari con l'art. 12 co. 2 della L. 448/2001, ma tale estensione è stata dichiarata incostituzionale dalla Corte Costituzionale n. 130/2008.

La decisione

Il ricorso è stato ritenuto inammissibile per difetto di giurisdizione della Commissione Tributaria: le Commissioni tributarie non sono competenti a conoscere di sanzioni amministrative non connesse a questioni tributarie. La giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 1864/2010) ha confermato che, dopo la dichiarazione di incostituzionalità della L. 448/2001 (art. 12 co. 2), la competenza delle Commissioni Tributarie è limitata alle controversie attinenti a materie tributarie e non può essere estesa alle sanzioni di natura diversa.

Norme richiamate

  • art. 2 D.Lgs. 546/1992

    Indica la competenza delle Commissioni tributarie per le controversie in materia tributaria. Non comprende le sanzioni amministrative estranee alla materia tributaria, salvo la modifica poi dichiarata incostituzionale.

  • art. 12 co. 2 L. 448/2001 (Finanziaria 2002)

    Aveva esteso la competenza delle Commissioni tributarie a qualsiasi sanzione amministrativa irrogata da uffici finanziari; tale estensione è stata però ritenuta incostituzionale e pertanto non opera.

  • Corte Costituzionale, sent. n. 130/2008

    Dichiarazione di incostituzionalità dell'estensione prevista dalla L. 448/2001, con la conseguente esclusione della competenza delle Commissioni tributarie sulle sanzioni non attinenti a questioni tributarie.

  • Cassazione, sent. n. 1864/2010

    Conferma di orientamento della Corte di legittimità: le Commissioni tributarie sono incompetenti a giudicare sanzioni amministrative non connesse a irregolarità tributarie, in linea con la declaratoria di incostituzionalità della normativa che le avrebbe estese.

Massime di principio

  • Determinare sempre la natura sostanziale della sanzione: se è strettamente connessa a obblighi tributari la competente è la Commissione Tributaria; se attiene a profili di diritto del lavoro, amministrativo o penale, la Commissione Tributaria è incompetente.
  • La circostanza che una sanzione sia stata irrogata dall'Agenzia delle Entrate non è di per sé sufficiente a far rilevare la competenza tributaria: è decisivo il contenuto e la connessione con la materia fiscale.
  • Gli interventi legislativi che avevano temporaneamente ampliato la competenza delle Commissioni tributarie (es. L. 448/2001) sono stati dichiarati incostituzionali; pertanto non possono essere invocati per giustificare la giurisdizione tributaria su sanzioni estranee al diritto tributario.
  • Se un ricorso è già stato proposto davanti alla Commissione Tributaria e questa è incompetente, l'atto può essere dichiarato inammissibile o la competenza può essere eccepita; valutare i termini e la possibilità di riproporre il gravame davanti al giudice competente (giudice ordinario o amministrativo) secondo la natura della sanzione.
  • In caso di dubbio sulla competenza, sollevare tempestivamente l'eccezione di incompetenza e documentare la mancanza di connessione con profili tributari; verificare la giurisprudenza applicabile per orientare la scelta della sede più idonea.

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