Cassazione Penale, Sentenza n. 24310/2022 del 23/06/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato il riesame avverso il sequestro per equivalente disposto dal GIP fino a euro 619.355,00. La difesa ha dedotto: 1) decadenza della misura per tardiva trasmissione degli atti e violazione dei termini (richiamo agli artt. 324 c.7 e 309 c.9-10 c.p.p. e giurisprudenza delle Sezioni Unite); 2) nullità/inutilizzabilità dell'interrogatorio di garanzia per notifica tardiva via PEC; 3) illegittimità del sequestro per ne bis in idem e per effetto di provvedimenti annullatori (Tribunale di L'Aquila) e per utilizzazione di atti acquisiti tramite Ordine Europeo di Indagine (hard disk duplicati); 4) carenza di fumus commissi delicti, in particolare per riciclaggio e associazione per delinquere, e vizi nella quantificazione dell'ingiusto profitto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto corretta la motivazione del Tribunale del Riesame: il termine di dieci giorni per la decisione decorre dalla ricezione integrale degli atti e non dall'istanza; la sospensione feriale non incideva sulla legittimità; l'ordinanza impugnata ha adeguatamente motivato il fumus del reato richiamando intercettazioni, bonifici (anche dal coniuge Creo Elia) e documentazione bancaria/contabile, e ha escluso l'utilizzabilità degli hard disk senza però fondare la decisione su di essi; il principio del ne bis in idem non opera nei termini dedotti dalla difesa (procedimenti pendenti in uffici/autorità diverse e fatti non sovrapponibili); le censure sulla determinazione del profitto erano generiche e non autosufficienti. Conseguentemente il ricorso è stato respinto, la ricorrente condannata alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 324 cod. proc. pen., comma 7
Stabilisce il termine per la decisione del tribunale del riesame in materia di misure cautelari reali; la Corte interpreta che il termine utile decorre dalla ricezione integrale degli atti e non dall'istanza.
art. 309 cod. proc. pen., commi 9 e 10
Riguarda la trasmissione degli atti al tribunale; la giurisprudenza chiarisce che il termine perentorio di dieci giorni per il riesame non coincide con il termine meramente ordinatorio di trasmissione frazionata degli atti.
legge 162/2014
Richiamata dalla difesa in tema di novità procedurali sulle misure cautelari reali; la Corte la considera nel corretto quadro sistematico senza dar luogo a decadenza per i motivi prospettati.
art. 2, L. 7/10/1969 n. 742
Richiamata dai ricorrenti nei motivi processuali; la Corte non ne rileva violazioni tali da incidere sull'ordinanza impugnata.
art. 125 cod. proc. pen.
Norma richiamata in ordine alla decisione su istanze di riesame di più coindagati; la Corte conferma che il tribunale può decidere solo quando ha tutti gli atti relativi all'ultimo richiedente o ha notizia che gli atti indispensabili sono in suo possesso.
art. 649 cod. pen.
Principio del ne bis in idem; la Corte puntualizza che la non procedibilità rileva fra procedimenti pendenti nella stessa sede e per gli stessi fatti, non per procedimenti distinti o fra uffici diversi in fase d'indagine.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese e una somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha condannato la ricorrente conformemente.
Massime di principio
- Il termine per la decisione del tribunale del riesame (dieci giorni) decorre dalla ricezione integrale degli atti: se la trasmissione è frazionata, il "dies a quo" è il momento in cui il Tribunale ritiene completa l'acquisizione degli atti.
- La sospensione feriale non è di per sé idonea a determinare la perdita di efficacia della misura quando il criterio di completezza degli atti non è soddisfatto.
- L'inutilizzabilità di specifici elementi di prova (es. atti acquisiti tramite OEI) non impedisce al giudice di fondare il fumus del reato su altri riscontri significativi (intercettazioni, flussi finanziari, bonifici, documentazione bancaria).
- Il principio del ne bis in idem trova applicazione solo per fatti sovrapponibili e dinanzi alla stessa sede giudiziaria; procedimenti pendenti in uffici diversi o relativi a fatti differenti non determinano automaticamente la non procedibilità.
- In Cassazione contro ordinanze cautelari è ammessa la censura per violazione di legge; le critiche di merito e le nuove argomentazioni non già prospettate in modo specifico e documentato nei gradi precedenti sono inammissibili per carenza del principio di autosufficienza del ricorso.
- Le censure sulla quantificazione del sequestro/profitto devono essere specifiche e supportate da elementi già dedotti nel grado di riesame; semplici affermazioni generiche non sono idonee a smontare la motivazione del giudice.
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