Cassazione Penale, Sentenza n. 37196/2024 del 09/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva applicato la disciplina della continuazione tra più condanne irrevocabili. Il ricorrente denunciava un errore di diritto nella determinazione della pena complessiva: in particolare la mancata corretta applicazione della diminuzione per il rito abbreviato secondo l'ordine previsto, il calcolo errato della pena base (attribuita indistintamente ai reati già soggetti a riduzione) e la determinazione non motivata degli aumenti per i reati satellite; omissione di "scorporo" dei reati già riuniti nel giudizio di cognizione per individuare il reato più grave "scevro" della diminuzione abbreviata.
La decisione
La Corte di legittimità ha ritenuto il ricorso fondato nei limiti indicati, richiamando principi consolidati: il giudice dell'esecuzione deve prendere come pena base la pena più grave inflitta in concreto dal giudice della cognizione (senza modificarne misura o specie) e può soltanto diminuire le pene satellite; quando si riconosce la continuazione tra condanne provenienti da riti abbreviati, la pena base va assunta nella sua entità precedente alla diminuzione per il rito abbreviato, sull'esa pena va calcolato l'aumento per continuazione e successivamente si applica la diminuente per il rito abbreviato sull'intero risultante; se la sentenza più grave era già il frutto di un giudizio che aveva unito più reati, bisogna assumere quale base la pena inflitta in quel giudizio per la violazione più grave prescindendo dagli aumenti per i satelliti, che il giudice dell'esecuzione dovrà determinare ex novo. Nel caso concreto il giudice dell'esecuzione non ha scorporato i reati già riuniti né ha correttamente applicato la sequenza di calcolo prevista, per cui la Corte ha annullato l'ordinanza con rinvio per nuovo esame.
Norme richiamate
art. 78 cod. pen.
Criterio moderatore tra più condanne (concorsualità). La Corte indica che, dopo la corretta determinazione della pena nell'ambito della continuazione e delle riduzioni per rito abbreviato, il giudice dell'esecuzione deve valutare l'applicabilità del criterio moderatore ex art. 78.
art. 81 cod. pen.
Principi generali sulla punibilità e sulla determinazione della pena; richiamato nel contesto della corretta individuazione della misura della pena complessiva.
art. 132 cod. pen.
Norma sulla continuazione di pene (modalità di determinazione della pena nella continuazione); utilizzata come riferimento per la corretta costruzione della pena base e degli aumenti.
art. 133 cod. pen.
Criteri per la determinazione delle circostanze e delle diminuzioni; rilevante per la valutazione delle riduzioni (es. rito abbreviato) e del loro momento di applicazione nel calcolo complessivo.
art. 444 cod. proc. pen.
Riferimento al rito abbreviato e alla sua diminuzione speciale: la pronuncia richiama la necessità di rispettare la sequenza giuridica corretta nell'applicazione della diminuente prevista per il rito abbreviato.
art. 671 cod. proc. pen.
Norma che disciplina il procedimento davanti al giudice dell'esecuzione per la determinazione della pena nell'ipotesi di continuazione tra reati giudicati separatamente; la Corte specifica i limiti dell'intervento del giudice dell'esecuzione.
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma penale relativa a produzione, traffico e detenzione illecita di stupefacenti; citata per descrivere il reato oggetto di una delle condanne prese in considerazione nella vicenda.
art. 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152 (conv. L. 12 luglio 1991, n. 203)
Aggravante collegata alla connessione con l'attività mafiosa, richiamata nelle imputazioni contestate al ricorrente.
art. 416-bis, 56, 629 cod. pen.
Art. 416-bis (associazione di tipo mafioso), art. 56 (tentativo) e art. 629 (estorsione): norme sostanziali che definiscono i reati e le aggravanti oggetto delle condanne cui si applicava la questione di continuazione.
Massime di principio
- Il giudice dell'esecuzione è vincolato a prendere come pena base la pena più grave inflitta in concreto dal giudice della cognizione e non può modificarne misura o specie, potendo solo diminuire le pene satellite.
- Se si riconosce la continuazione tra condanne provenienti da riti abbreviati, la sequenza corretta è: (1) assumere la pena base nella sua entità precedente alla diminuzione per il rito abbreviato; (2) calcolare l'aumento per continuazione su tale pena base; (3) applicare la diminuzione per il rito abbreviato sull'intero risultato.
- Se la sentenza più grave deriva da un giudizio in cui erano già uniti più reati, occorre scorporare e assumere come base la pena relativa alla violazione più grave così come inflitta in quel giudizio, prescindendo dagli aumenti per i reati satelliti che il giudice dell'esecuzione dovrà determinare ex novo.
- L'eventuale applicazione del criterio moderatore di cui all'art. 78 c.p. va valutata dopo la corretta determinazione della pena secondo i passaggi sopra indicati.
- La mancata motivazione o il mancato scorporo dei reati già riuniti da parte del giudice dell'esecuzione sono vizi che comportano l'annullamento dell'ordinanza e il rinvio per un nuovo calcolo conforme ai principi di diritto richiamati.
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