Sentenza n. 184/2026 - Catania, Sezione 2
per l'annullamento della nota del giorno 8 agosto 2025, n. 6955, con la quale lo IACP di Catania ha respinto l'istanza di accesso agli atti richiesti dal ricorrente in data 17 luglio 2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di accesso agli atti richiesti il 17 luglio 2025, relativo alla procedura di selezione per un incarico dirigenziale e alle professionalità interne dell'Ufficio tecnico
Esito
Favorevole al ricorrente (interessato alla procedura)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito ai sensi dell'art. 116 c.p.a. contro il diniego dello IACP, fondato sull'assunto che gli atti fossero già stati richiesti in precedenza e già ostesi, che non fosse dimostrato un interesse diretto, concreto e attuale, che la documentazione fosse pubblicata sul sito istituzionale, nonché che la richiesta fosse generica, indeterminata e concernesse terzi estranei alla procedura contestata. Il ricorrente ha dedotto il proprio interesse a verificare la legittimità del conferimento dell'incarico dirigenziale e, in particolare, l'eventuale presenza di professionalità interne utilizzabili prima dell'avvio del reclutamento esterno. L'amministrazione ha eccepito l'inammissibilità per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i dipendenti dell'Ufficio tecnico e la carenza di interesse, sostenendo che il ricorrente avrebbe già conosciuto gli atti attraverso un ricorso per motivi aggiunti proposto in altro giudizio. Il Collegio ha inoltre esaminato l'eccezione del ricorrente relativa al tardivo deposito delle difese e dei documenti dell'amministrazione e del controinteressato.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente dichiarato inutilizzabili, ai fini della decisione, le memorie e i documenti depositati tardivamente dall'amministrazione e dal controinteressato. Ha chiarito che, nei giudizi ex art. 116 c.p.a., il termine per memorie è quello di 15 giorni liberi prima della camera di consiglio e quello per documenti e repliche di 10 giorni liberi; il termine di due giorni liberi riguarda invece i giudizi cautelari ex art. 55, comma 5, c.p.a. Nel merito, il ricorso è stato accolto parzialmente. Il Collegio ha riconosciuto l'interesse diretto, concreto e attuale del ricorrente, desumibile anche dal precedente contenzioso relativo alla procedura selettiva. La pubblicazione degli atti sul sito istituzionale non ha escluso l'interesse all'accesso, anche al fine di verificare la corrispondenza tra quanto pubblicato e gli atti formalmente adottati. È stata ritenuta già acquisita aliunde la conoscenza dell'atto di avvio della procedura, indicato alla lettera c), sicché l'ostensione di tale documento non è stata ordinata. È stata invece ordinata, entro 20 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, l'ostensione dei documenti indicati alle lettere a), b), d), e) ed f) dell'istanza: la nota del 24 giugno 2021, la deliberazione del 12 ottobre 2021 di approvazione dell'avviso di selezione, i documenti relativi ai titoli di studio e alle abilitazioni degli addetti all'Ufficio tecnico, quelli relativi alle categorie di inquadramento e quelli concernenti la preventiva verifica dell'insussistenza di professionalità interne. Per i documenti sub d) ed e), l'ostensione deve avvenire in forma anonima, senza indicazione dei soggetti interessati né di elementi idonei a identificarli direttamente o indirettamente. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 116 c.p.a.
azione a norma dell’art. 116 c.p.a.
Disciplina il rito per la tutela giurisdizionale contro il diniego o il differimento dell'accesso; il giudizio è stato utilizzato per contestare il diniego parziale dell'amministrazione.
art. 22, comma 1, lett. b), l. 241/1990
un interesse diretto, concreto e attuale all’ostensione degli atti richiesti
Il requisito dell'interesse qualificato sussiste quando l'accesso è funzionale alla verifica della legittimità di una procedura amministrativa direttamente contestata dall'istante; la pubblicazione degli atti non elimina tale interesse.
art. 73, comma 1, c.p.a.
termine ultimo per poter presentare memorie ... di 15 giorni liberi ... e per documenti e memorie in replica di 10 giorni liberi
I termini per il deposito di memorie, documenti e repliche si applicano anche nel giudizio ex art. 116 c.p.a.; il loro mancato rispetto comporta l'inutilizzabilità degli atti tardivi.
art. 87, comma 3, c.p.a.
Concorre a individuare i termini processuali applicabili ai giudizi camerali ex art. 116 c.p.a.
art. 55, comma 5, c.p.a.
Il termine dei due giorni liberi anteriori alla data della fissata camera di consiglio vale invece unicamente per i giudizi cautelari
Il termine ridotto di due giorni liberi è proprio dei giudizi cautelari e non si applica al rito sull'accesso.
art. 19, comma 6, d.lgs. 165/2001
conferimento di un incarico dirigenziale a tempo determinato
È la disposizione richiamata quale base della procedura di selezione dirigenziale rispetto alla quale il ricorrente intendeva verificare la previa disponibilità di professionalità interne.
Massime di principio
- Nel giudizio amministrativo sull'accesso, l'interesse diretto, concreto e attuale può risultare dal collegamento tra i documenti richiesti e un contenzioso già instaurato dall'istante sulla legittimità della procedura amministrativa cui gli atti si riferiscono.
- La pubblicazione di documenti sul sito istituzionale non esclude di per sé il diritto di accesso documentale, quando l'istante abbia interesse a verificare la corrispondenza tra i contenuti pubblicati e gli atti formalmente adottati dall'amministrazione.
- Una richiesta di accesso non è generica o indeterminata se, interpretata secondo la sua effettiva finalità, individua una categoria documentale sufficientemente delimitata e mira a conoscere dati non nominativi necessari a verificare la disponibilità di professionalità interne nell'amministrazione.
- Quando l'accesso riguarda dati relativi a dipendenti pubblici, l'amministrazione può soddisfare la richiesta mediante ostensione anonima, oscurando i nominativi e ogni elemento idoneo a consentire l'identificazione diretta o indiretta degli interessati.
- Nel rito sull'accesso ex art. 116 c.p.a., le memorie devono essere depositate entro 15 giorni liberi dalla camera di consiglio e i documenti e le repliche entro 10 giorni liberi; il termine di due giorni liberi previsto per il rito cautelare non è applicabile, e gli atti depositati oltre i termini sono inutilizzabili ai fini della decisione.
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