Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1170/2026 - Milano, Sezione 4

per l'annullamento del provvedimento dell’Aeronautica Militare - Direzione per l’Impiego del Personale Militare dell’Aeronautica prot. n. -OMISSIS- del 31.07.2024, con cui è stato disposto il trasferimento d’autorità della ricorrente, con decorrenza 18.09.2024, dall’attuale sede di servizio alla sede di -OMISSIS- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche di estremi e contenuto sconosciuti.

Giustizia amministrativa202402739

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: trasferimento d’autorità disposto dall’Aeronautica Militare dalla sede di servizio originaria a una diversa sede, con decorrenza 18 settembre 2024

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il trasferimento d’autorità disposto dall’Aeronautica Militare, deducendo la violazione e falsa applicazione dei criteri di reimpiego del personale previsti per la riorganizzazione e rilocazione del Comando della Squadra Aerea e dei Comandi intermedi, nonché degli artt. 3 e 97 Cost., eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza, ingiustizia manifesta, disparità di trattamento, carenza istruttoria e motivazionale, erronea applicazione della direttiva per l’impiego del personale militare e violazione dei principi di buona fede, affidamento e buon andamento. La ricorrente sosteneva di non rientrare tra il personale movimentabile secondo i criteri del piano di reimpiego, poiché non era effettiva presso i Comandi interessati dalla rilocazione, non era già assegnata alla sede di destinazione, non aveva manifestato volontà di essere trasferita e, al momento della movimentazione, si trovava in stato di gravidanza a rischio. Deduceva inoltre l’irragionevolezza della scelta amministrativa, considerato che l’Aeronautica avrebbe potuto utilizzare personale proveniente da corsi di formazione o da nuovi reclutamenti, senza trasferire la ricorrente. Nel corso del giudizio, dopo la nascita della figlia e l’insorgenza di problematiche di salute della minore, la ricorrente aveva ottenuto un’assegnazione temporanea, a domanda, presso una sede ubicata nel comune di origine fino al 14 agosto 2028, ma aveva confermato l’interesse alla decisione di merito, trattandosi di beneficio transitorio.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha distinto il trasferimento impugnato dalla mobilità ordinaria prevista dalla programmazione annuale e dal piano di reimpiego. La ricorrente era stata inizialmente assegnata nell’ambito della programmazione annuale, ma il successivo provvedimento è stato qualificato come trasferimento d’autorità, adottato per specifiche esigenze operative e funzionali sopravvenute, tra cui la necessità di colmare carenze di organico presso il neo-costituito Comando della Squadra Aerea e di reperire personale dotato della professionalità della ricorrente. In quanto ordine gerarchico volto all’organizzazione del servizio, il trasferimento d’autorità è espressione di ampia discrezionalità amministrativa e può essere sindacato soltanto per manifesta irrazionalità, illogicità, irragionevolezza o grave travisamento dei fatti. I criteri del piano di reimpiego non costituivano quindi parametro applicabile al diverso trasferimento d’autorità. Il Tribunale ha inoltre rilevato che, al momento dell’attività istruttoria, la gravidanza e la nascita della figlia erano circostanze successive e che la ricorrente non risultava titolare dei benefici di legge richiamati dal piano. Le censure relative alla possibilità di utilizzare altro personale sono state ritenute inammissibili, in quanto dirette a ottenere un sindacato di merito sulle scelte organizzative militari, e comunque infondate: l’amministrazione aveva adeguatamente evidenziato la priorità dell’alimentazione del nuovo Comando, le sopravvenute scoperture di organico e la necessità di personale con specifica formazione e professionalità, non equivalente a quella del personale di più recente incorporamento. Le esigenze personali e professionali della militare hanno natura recessiva rispetto alle esigenze organizzative e operative dell’amministrazione, salvi gli specifici istituti di tutela previsti dall’ordinamento, dei quali la ricorrente aveva successivamente fruito mediante assegnazione temporanea. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • artt. 3 e 97 Cost.

    Sono richiamati dalla ricorrente a sostegno delle censure di irragionevolezza, disparità di trattamento e violazione del buon andamento; il giudice non ravvisa la loro violazione.

  • DIPMA – UD– 001 – Direttiva per l’impiego degli ufficiali, sottufficiali, graduati e militari di truppa in ambito nazionale e internazionale

    Il trasferimento “d’autorità” è uno strumento che consente la movimentazione del personale militare anche “a prescindere” dalle pianificazioni pluriennali e dalle programmazioni annuali “nel caso di specifiche esigenze operative e funzionali”.

    La direttiva consente all’amministrazione militare di disporre trasferimenti d’autorità per specifiche esigenze operative e funzionali, anche al di fuori della mobilità ordinaria programmata.

  • l. 5 febbraio 1992, n. 104

    È richiamata tra le tutele legislative considerate dal piano di reimpiego; il giudice rileva che la ricorrente non risultava titolare dei relativi benefici.

  • art. 267 d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297

    È richiamato nel piano di reimpiego tra gli esempi di tutele legislative per il personale non movimentabile; il giudice non ravvisa che la ricorrente ne fosse beneficiaria.

  • art. 56 c.p.a.

    La misura cautelare monocratica era stata concessa nel corso del giudizio, ma l’istanza cautelare è stata successivamente rinunciata dopo l’assegnazione temporanea.

Massime di principio

  • Il trasferimento d’autorità del personale militare, disposto per specifiche esigenze organizzative, operative o funzionali, costituisce un ordine gerarchico espressivo dell’ampia discrezionalità dell’amministrazione e può essere sindacato dal giudice amministrativo soltanto entro i limiti della manifesta irrazionalità, illogicità, irragionevolezza o del grave travisamento dei fatti.
  • I criteri fissati per la mobilità ordinaria o per uno specifico piano di reimpiego non costituiscono parametro di legittimità di un successivo trasferimento d’autorità, quando quest’ultimo sia fondato su esigenze organizzative autonome e sopravvenute.
  • Nel rapporto di servizio militare, l’interesse del singolo a prestare servizio in una determinata sede ha, di regola, rilevanza di mero fatto e recede rispetto alle esigenze organizzative e operative dell’amministrazione, salvo che trovi tutela in specifici istituti previsti dall’ordinamento.
  • I trasferimenti d’autorità direttamente collegati a esigenze organizzative interne dell’amministrazione militare non richiedono una particolare motivazione, purché risultino comprensibili le ragioni di servizio e non emergano profili di manifesta illogicità o travisamento.
  • Il giudice amministrativo non può sostituire le proprie valutazioni a quelle dell’amministrazione militare nella scelta delle professionalità da assegnare ai diversi reparti, quando la decisione sia sorretta da esigenze operative, carenze di organico, priorità organizzative e considerazioni sulle competenze del personale.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimenti e impiegoMotivazione del provvedimento
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneProporzionalità e ragionevolezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.