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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35492/2023 del 23/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente era stato condannato per il reato di cui all'art. 348 c.p. per aver esercitato l'attività professionale di geometra nonostante risultasse sospeso dall'albo. La condanna si fondava sull'assunzione e lo svolgimento del ruolo di direttore dei lavori per la costruzione di un edificio, confermato dalla presentazione della comunicazione di inizio lavori (CIL) in qualità di direttore dei lavori. In ricorso si deduceva che la CIL non è atto riservato al geometra e può essere presentata anche da non qualificati, che l'attività era occasionale, priva di organizzazione di impresa e gratuita, richiamando la giurisprudenza delle Sezioni unite sulla rilevanza dell'occasionalità, dell'assenza di struttura organizzativa e della non remuneratività; infine si contestava il diniego delle attenuanti generiche nonostante la gratuità della prestazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha confermato la sentenza di merito. Ha ritenuto pacifico che il ricorrente avesse assunto l'incarico di direttore dei lavori e che tale funzione rientri tra le attività tipiche e, in concreto, riservate alla professione di geometra, richiedendo quindi l'abilitazione. La presentazione della CIL da parte del ricorrente, usando la propria qualifica, è stata valutata come conferma del concreto esercizio professionale abusivo e non è stato ritenuto rilevante che la CIL potesse teoricamente essere presentata dal committente. Le circostanze di occasionalità, mancanza di organizzazione e gratuità non hanno escluso la responsabilità, posto che tali profili rilevano principalmente quando l'atto non sia tipico/esclusivo della professione. Sul diniego delle attenuanti generiche la Corte ha invece rilevato precedenti penali del ricorrente e un comportamento complessivamente finalizzato al profitto (impresa appaltatrice riconducibile al ricorrente), giustificando la decisione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio; si è applicato l'art. 616 c.p.p. per le pronunzie conseguenti all'inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 348 cod. pen.

    condotta contestata per aver esercitato l'attività professionale di geometra pur risultando sospeso dall'albo

    La Corte ha interpretato che l'assunzione e l'esercizio del ruolo di direttore dei lavori, svolto usando la qualifica di geometra, integra l'esercizio abusivo della professione previsto dall'articolo

  • art. 16 regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274

    riferimento alle condizioni di cui alle lettere m, I (non contestate)

    La direzione dei lavori rientra tra le attività tipiche previste dalla normativa professionale che richiedono abilitazione, dunque l'attività svolta dal ricorrente è stata considerata riservata e subordinata all'iscrizione all'albo

  • Sentenza Sezioni Unite n. 11545 del 15/12/2011 (cd. 'Cani')

    principi su occasionalità, organizzazione e remuneratività della prestazione

    La Corte ha richiamato il principio ma ha distinto il caso, ritenendo che le osservazioni della sentenza 'Cani' sono rilevanti per atti non esclusivi della professione; nel caso in esame l'atto era connesso a una funzione tipica del geometra e quindi le circostanze di occasionalità e gratuità non escludevano il reato

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    pronunzie conseguenti all'inammissibilità del ricorso

    Prevede le conseguenze processuali e la condanna alle spese quando il ricorso è dichiarato inammissibile

Massime di principio

  • La presentazione di un atto amministrativo (es. CIL) da parte di chi si presenta con una qualifica professionale puo' essere valutata come prova del concreto esercizio della professione, anche se l'atto in astratto potrebbe essere compiuto da chiunque.
  • Se l'attività svolta rientra tra le prestazioni tipiche ed essenziali della professione protetta, l'assenza di remunerazione, la natura occasionale o la mancanza di struttura organizzativa non escludono automaticamente la configurabilità del reato di esercizio abusivo della professione.
  • La giurisprudenza che valorizza occasionalità, gratuità e assenza di organizzazione trova applicazione soprattutto per atti non esclusivi della professione; il punto centrale è stabilire se l'atto fosse parte integrante del ruolo professionale rivestito.
  • Per ottenere un risultato difensivo efficace in casi simili è necessario dimostrare che l'atto non costituiva esercizio della professione riservata (ad esempio assenza di uso della qualifica, mancata assunzione di incarico professionale, prova che l'azione era estranea al ruolo professionale) o che sussistono fatti attenuanti pregnanti non neutralizzati da precedenti o da un disegno lucrativo complessivo.
  • La negazione delle attenuanti generiche puo' essere giustificata dal giudice in presenza di precedenti penali e di elementi che fanno ritenere l'azione inserita in un progetto profittevole anche quando una singola prestazione sia stata dichiarata gratuita.

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