Sentenza n. 109/2026 - Genova, Sezione 1
per l'annullamento del provvedimento del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della società Porto Antico di Genova S.p.a. prot. n. 25/1585 del 19 settembre 2025, avente ad oggetto «Riscontro richiesta di riesame 25/07/2025 formulata in nome e per conto della Sig.ra Catia De Francesco»; di tutti gli atti e i provvedimenti ad esso presupposti, connessi e/o conseguenti, anche laddove non conosciuti, e in particolare, ove occorrer possa, del provvedimento del Direttore Generale della società Porto Antico di Genova S.p.a. prot. n. 25/1137 del 3 luglio 2025, avente ad oggetto «Riscontro a vs. nota del 26/06/2025»; nonché per la declaratoria del diritto della sig.ra Catia De Francesco ad accedere alla documentazione indicata nell'istanza di accesso civico inviata in data 26 giugno 2025 alla società Porto Antico di Genova s.p.a. ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33; e per la condanna della società Porto Antico di Genova s.p.a. ad esibire tutta la documentazione indicata nell'istanza di accesso civico inviata dalla sig.ra Catia De Francesco in data 26 giugno 2025 ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 33 del 2013;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dell'accesso civico alle liste di attesa per gli ormeggi e ai contratti di ormeggio delle stagioni estive 2024 e 2025, confermato in sede di riesame
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedente accesso)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente aveva chiesto alla società l'accesso alle liste di attesa per gli ormeggi e ai relativi contratti stipulati per le stagioni estive 2024 e 2025, ai sensi dell'accesso civico previsto dal d.lgs. n. 33/2013. La società aveva negato l'accesso sostenendo che la disciplina della trasparenza non fosse applicabile al settore di attività e invocando la tutela degli interessi economici e dei dati personali dei privati. La ricorrente ha dedotto che la società, in quanto gestore di un porto turistico e di un servizio pubblico locale, fosse soggetta agli obblighi di trasparenza; ha inoltre denunciato la violazione dell'art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 33/2013 per la mancata comunicazione dell'istanza ai controinteressati e la violazione dell'art. 5, comma 7, per la mancata richiesta del parere al Garante per la protezione dei dati personali. La resistente ha anche sostenuto in giudizio l'inesistenza delle liste d'attesa, contestando peraltro la qualificazione della struttura come porto turistico e prospettando esigenze di tutela della riservatezza.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato entrambi i dinieghi. Ha ritenuto non utilizzabile per la prima volta in giudizio l'eccezione relativa all'inesistenza delle liste d'attesa, poiché tale circostanza non era stata dichiarata nei provvedimenti impugnati; la resistente avrebbe dovuto assumersi formalmente la responsabilità di verificare e dichiarare l'eventuale assenza dei documenti o di documenti assimilabili nei propri archivi. Nel merito, ha stabilito che la struttura è qualificabile come porto turistico anche se offre soltanto il servizio di ormeggio, poiché i servizi complementari non sono necessari ai sensi dell'art. 2 del d.P.R. n. 509/1997. La gestione di un porto turistico costituisce servizio pubblico locale di rilevanza economica e a domanda individuale, con conseguente applicabilità della disciplina del d.lgs. n. 33/2013 in forza dell'art. 3-bis, comma 3. La società, pur avendo individuato interessi-limite connessi alla riservatezza e agli interessi economici, ha violato le garanzie procedurali dell'accesso civico: non ha coinvolto i potenziali controinteressati e il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza non ha richiesto il parere del Garante. Il giudice non ha dichiarato in via definitiva la piena spettanza dell'accesso, poiché residuavano margini valutativi sull'applicazione dei limiti dell'accesso civico. Ha però imposto alla società di riesaminare la richiesta e di esibire i documenti entro trenta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Nel riesame, la società dovrà considerare che i nominativi delle liste sono dati personali, valutare il pregiudizio concreto alla riservatezza e, ove necessario, oscurare nominativi e altri dati personali. Un eventuale diniego fondato sull'abusività della richiesta per la mole dei contratti dovrà essere specificamente motivato. Spese integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 5 d.lgs. n. 33/2013
L'amministrazione o il soggetto tenuto alla trasparenza deve coinvolgere i potenziali controinteressati e, nel riesame, richiedere il parere del Garante per la protezione dei dati personali quando siano coinvolti profili di riservatezza.
art. 3-bis, comma 3, d.lgs. n. 33/2013
La disciplina della trasparenza si applica alla società resistente quale gestore di un servizio pubblico locale.
art. 5-bis, comma 2, lettera a), d.lgs. n. 33/2013
L'accesso civico può essere limitato quando l'ostensione determini un pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali.
art. 5-bis, comma 4, d.lgs. n. 33/2013
Quando il pregiudizio alla riservatezza può essere evitato mediante oscuramento, l'amministrazione può consentire l'accesso parziale ai documenti.
art. 31, comma 3, c.p.a.
Il giudice non può pronunciarsi pienamente sulla spettanza della pretesa quando residuano margini di valutazione amministrativa sui limiti dell'accesso civico.
art. 2 d.P.R. n. 509/1997
«il complesso di strutture amovibili ed inamovibili realizzate con opere a terra e a mare allo scopo di servire unicamente o precipuamente la nautica da diporto ed il diportista nautico, anche mediante l'apprestamento di servizi complementari»
La qualificazione di una struttura come porto turistico non richiede necessariamente la fornitura di servizi complementari ulteriori rispetto all'ormeggio.
art. 4 regolamento UE 2016/679
Il nome e il cognome costituiscono dati personali.
Massime di principio
- La gestione di un porto turistico costituisce servizio pubblico locale di rilevanza economica e a domanda individuale; pertanto, il gestore è soggetto alla disciplina dell'accesso civico nei limiti previsti dal d.lgs. n. 33/2013.
- La qualificazione di una struttura come porto turistico non richiede la presenza di servizi complementari ulteriori rispetto all'ormeggio, quando la struttura serve unicamente o precipuamente la nautica da diporto e il diportista nautico.
- L'inesistenza dei documenti richiesti non può essere dedotta per la prima volta nelle difese giudiziali se non è stata formalmente dichiarata e comprovata nel provvedimento di diniego; il soggetto resistente deve verificare e dichiarare l'eventuale presenza o assenza di documenti anche assimilabili o contenenti i dati richiesti.
- Nel procedimento di accesso civico, l'individuazione di interessi-limite relativi alla riservatezza impone il rispetto delle garanzie procedurali, inclusa la comunicazione ai potenziali controinteressati e, in sede di riesame, la richiesta del parere al Garante per la protezione dei dati personali.
- Nell'accesso civico, i nominativi contenuti in una lista costituiscono dati personali; l'amministrazione deve valutare il pregiudizio concreto alla riservatezza e, ove possibile, assicurare l'accesso mediante oscuramento dei nominativi e degli altri dati personali, anziché negarlo integralmente.
- Un diniego fondato sull'abusività della richiesta per la quantità dei documenti o per il carico di lavoro deve indicare in modo adeguato e specifico tali circostanze.
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