Cassazione Penale, Sentenza n. 35995/2022 del 23/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per vari reati (tra cui resistenza a pubblico ufficiale e lesioni) e deduceva, con quattro motivi, in particolare la mancata valutazione da parte della Corte d'appello dei "motivi aggiunti" depositati a mezzo PEC (ai sensi dell'art. 585, comma 4 c.p.p.), la violazione di legge e omissione di motivazione quanto al diniego della sospensione condizionale della pena e del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; inoltre allegava la quietanza di risarcimento come prova sopravvenuta utile a revocare le statuizioni civili e a sostenere le attenuanti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso limitatamente alla censura relativa alla mancata valutazione dei motivi aggiunti depositati via PEC: ha accertato che i motivi supplementari erano stati inviati tempestivamente e secondo le modalità previste dalla disciplina (art. 24 d.l. 137/2020 e successive modifiche), ma la cancelleria e la Corte d'appello non ne avevano tenuto conto per un ritardo materiale nell'acquisizione cartacea. Tale omissione di valutazione, che comprendeva anche la quietanza di risarcimento (prova documentale sopravvenuta), ha reso necessario l'annullamento della sentenza impugnata e il rinvio per nuovo giudizio.
Norme richiamate
art. 24 d.l. 28 ottobre 2020 n. 137 (convertito nella legge 176/2020)
il deposito con pec, per avere valore legale, sia effettuato "mediante invio dall'indirizzo di posta elettronica certificata inserito nel Registro generale degli indirizzi certificati" e presso gli indirizzi pec degli uffici giudiziari destinatari indicati
consente il deposito telematico degli atti di impugnazione (compresi i motivi nuovi) mediante PEC se effettuato dalle caselle registrate e verso gli indirizzi indicati; la norma ha efficacia anche per i motivi nuovi purché rispettati termini e forme
art. 585, comma 4, c.p.p.
consente di proporre in appello motivi nuovi, inclusi documenti sopravvenuti al giudizio di primo grado; tali motivi devono essere valutati dalla Corte d'appello se tempestivamente depositati
art. 603, comma 2, c.p.p.
disciplina la valutazione delle prove in appello; la Corte di merito deve esaminare la documentazione sopravvenuta nella sua funzione valutativa
art. 495, comma 1, c.p.p.
riguarda l'assunzione di prove nel giudizio d'appello e la valutazione di elementi sopravvenuti rispetto al primo grado
art. 526, comma 1, c.p.p.
richiede il rispetto del contraddittorio nell'acquisizione di nuovi documenti in sede di appello; l'acquisizione senza contraddittorio può rendere inutilizzabili i documenti
art. 62-bis c.p.
riguarda il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; la valutazione delle attenuanti può essere influenzata da documenti sopravvenuti come la quietanza di risarcimento
Decreto del Ministro della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 (regole tecniche, REGINDE)
regola il registro generale degli indirizzi certificati e le modalità tecniche per il processo telematico cui fare riferimento per il deposito via PEC
Massime di principio
- Il deposito telematico (PEC) di motivi nuovi in appello è ammissibile se effettuato dall'indirizzo iscritto nel registro generale e verso l'indirizzo PEC indicato dall'ufficio giudiziario; il rispetto delle modalità tecniche e dei termini è essenziale per la tempestività.
- Documenti sopravvenuti (es. quietanze di risarcimento) possono essere introdotti mediante i motivi ex art. 585, comma 4 c.p.p. e devono essere valutati dalla Corte d'appello; trattandosi di prova documentale non sempre richiedono rinnovazione istruttoria formale.
- Se la cancelleria o la Corte non acquisiscono o non valutano materiali depositati tempestivamente e secondo le modalità previste, ciò costituisce omissione di valutazione che può determinare l'annullamento della decisione e il rinvio per nuovo giudizio.
- L'acquisizione di nuovi documenti in appello richiede comunque il rispetto del contraddittorio: l'atto di deposito via PEC deve poter essere contestato o integrato dalle controparti per essere utilizzabile in giudizio.
- La Cassazione non sostituisce il giudizio di merito: se riscontra omissioni procedurali (es. mancata valutazione di atti validamente depositati) annulla e rinvia, lasciando alla Corte territoriale la nuova valutazione di merito secondo le regole processuali.
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