Cassazione Penale, Sentenza n. 11318/2022 del 29/03/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso impugnava la conferma della custodia cautelare in carcere adottata dal Gip di Bari il 13 maggio 2021 e successivamente rigettata dal Tribunale di Bari in sede di riesame. Le censure principali erano: 1) mancata trasmissione da parte del Pm al Gip di Bari di memorie difensive precedentemente depositate dalla difesa davanti al Tribunale del riesame di Genova, con conseguente vizio di nullità del provvedimento cautelare; 2) insufficienza dei gravi indizi di colpevolezza e carenza della motivazione circa le esigenze cautelari (reiterazione e pericolo di fuga). Il Tribunale di Bari aveva ritenuto irrilevante la mancata trasmissione limitando l'obbligo del Pm ai soli elementi difensivi "astrattamente decisivi"; aveva inoltre confermato la sussistenza degli indizi sulla base di intercettazioni e riscontri e ravvisato esigenze cautelari, anche per la latitanza dell'indagato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo fondata la doglianza relativa alla incompletezza della documentazione trasmessa al Gip di Bari. Ha affermato che l'onere di trasmissione delle memorie difensive, in caso di richiesta di nuova misura a seguito di dichiarata incompetenza territoriale, incombe sul Pm e non sulla difesa, e che il giudice del riesame non poteva dichiarare aprioristicamente irrilevanti memorie delle quali non aveva preso visione. La sentenza ha stabilito che, pur non imponendo automaticamente l'annullamento senza rinvio, il giudice del riesame deve o acquisire gli atti mancanti per verificarne l'effettiva indispensabilità o, in mancanza, dichiarare la nullità del provvedimento. In applicazione di tali principi, la Cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al Tribunale di Bari in diversa composizione per nuovo giudizio. La scarcerazione non è automatica in conseguenza del provvedimento; è stata data comunicazione ai sensi dell'art.94 disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
art. 291 cod. proc. pen.
L'onere di trasmettere al Gip, unitamente alla richiesta di misura cautelare, la documentazione già depositata dinanzi al giudice anteriormente ritenuto incompetente incombe sul Pm; la mancata trasmissione non è giustificata dal fatto che la difesa non abbia autonomamente ricostruito gli atti dinanzi al nuovo giudice
art. 292 cod. proc. pen.
commi 2, lett. c-bis, e 2-ter
Il Gip, nell'adottare la misura cautelare, deve esporre le ragioni per le quali gli elementi forniti dalla difesa non sono stati ritenuti tali da paralizzare la richiesta del Pm e valutare anche gli elementi a favore dell'indagato; tale necessità rende rilevante la trasmissione degli atti difensivi potenzialmente favorevoli
art. 309 cod. proc. pen.
Norma richiamata per la competenza del Tribunale cui rinviare il nuovo giudizio di riesame
art. 94 disp. att. cod. proc. pen.
Previsione formale sulla comunicazione dell'annullamento dell'ordinanza al soggetto interessato
Massime di principio
- Quando la competenza territoriale viene decisa diversamente e il Pm chiede la conferma o la rinnovazione di una misura cautelare, grava sul Pm l'obbligo di trasmettere al giudice competente anche le memorie difensive e gli atti di cui abbia diretta conoscenza e disponibilità, purché il loro contenuto sia ancora attuale e rilevante per la nuova valutazione cautelare.
- La mancata trasmissione di memorie difensive già depositate davanti al giudice ritenuto incompetente può determinare la nullità della successiva ordinanza cautelare se quegli atti contenevano elementi idonei, nella prospettazione difensiva, a mettere in crisi il compendio indiziario; il giudice del riesame non può dichiararne l'irrilevanza senza averne preso visione.
- Il giudice del riesame ha il potere (e il dovere) di integrare documentazione mancane, anche d'ufficio, per accertare se gli atti omessi siano effettivamente indispensabili alla corretta valutazione cautelare; l'annullamento automatico non è l'unica strada se il giudice può rettificare l'omissione per vie istruttorie compatibili con la rapidità del procedimento cautelare.
- La difesa non è tenuta a riprodurre gli atti già depositati dinanzi al giudice incompetente: l'omissione è responsabilità del Pm e può costituire motivo di impugnazione autonomo.
- Sotto il profilo del merito cautelare, il giudice deve comunque motivare con chiarezza la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari (reiterazione e pericolo di fuga), sulla base di elementi attuali e concreti; argomentazioni generiche o basate esclusivamente su fatti ormai distanti nel tempo possono essere insufficienti.
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