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Sentenza

Sentenza n. 2056/2026 - Catania, Sezione 3

per l’ottemperanza del decreto ingiuntivo n. 554/2025 del Giudice di Pace di Ragusa.

Giustizia amministrativa202600828

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione del decreto ingiuntivo n. 554/2025 del Giudice di Pace

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza del decreto ingiuntivo, notificato all'Amministrazione il 1° luglio 2025, con il quale il Giudice di Pace aveva condannato l'Amministrazione al pagamento di € 5.390,63, oltre interessi fino all'effettivo soddisfo, nonché delle spese legali liquidate in € 145,50 per esborsi e € 600 per compensi, oltre accessori. Il Ministero ha comunicato che la Prefettura avrebbe proceduto al pagamento, ma, alla data della decisione, il pagamento non risultava eseguito né il procedimento di pagamento concluso. Il ricorso è stato ritenuto ammissibile ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. a), c.p.a., essendo decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996 tra la notificazione del titolo e la proposizione del ricorso.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che il decreto ingiuntivo era tuttora ineseguito nonostante l'avvio del procedimento amministrativo di pagamento. Ha ordinato al Ministero dell'Interno di conformarsi al titolo esecutivo, pagando le somme capitale, gli interessi maturati fino all'effettivo soddisfo e le spese riconosciute nel decreto. Per l'eventuale inutile decorso del termine assegnato, ha nominato commissario ad acta il Dirigente dell'Ufficio contabilità, gestione finanziaria, attività contrattuale e servizi generali della Prefettura-UTG di Siracusa, con facoltà di delega, attribuendogli il compito di adottare, su istanza della parte interessata e in un ulteriore termine di sessanta giorni, gli atti necessari all'esecuzione. Ha inoltre condannato il Ministero al pagamento di € 1.000,00 per le spese del giudizio, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. a), c.p.a.

    Il ricorso per ottemperanza è ammissibile per ottenere l'esecuzione di un provvedimento giudiziario esecutivo non adempiuto dall'Amministrazione.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996

    Il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'Amministrazione deve decorrere prima della proposizione del ricorso per ottemperanza nei confronti delle amministrazioni pubbliche.

  • art. 71, comma 2, d.P.R. n. 115/2002

    La domanda è presentata, a pena di decadenza: trascorsi cento giorni dalla data della testimonianza, o dal compimento delle operazioni per gli onorari e le spese per l'espletamento dell'incarico degli ausiliari del magistrato; trascorsi duecento giorni dalla trasferta, per le trasferte relative al compimento di atti fuori dalla sede in cui si svolge il processo e per le spese e indennità di viaggio e soggiorno degli ausiliari del magistrato.

    Il termine per la domanda di liquidazione del compenso del commissario decorre dal compimento dell'ultimo atto di esecuzione dell'incarico.

Massime di principio

  • Il ricorso per ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziario esecutivo sia stato notificato all'amministrazione e sia decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996 senza che l'obbligazione pecuniaria sia stata adempiuta.
  • La comunicazione dell'amministrazione circa l'avvio del procedimento di pagamento non esclude l'inadempimento né rende improcedibile il ricorso per ottemperanza se, alla data della decisione, il pagamento non è stato effettuato e il procedimento non si è concluso.
  • In presenza della mancata esecuzione di un titolo giudiziario, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione di conformarsi al titolo e nominare preventivamente un commissario ad acta per l'ipotesi di inutile decorso del termine assegnato.
  • Il commissario ad acta, una volta attivato su istanza della parte interessata, deve compiere gli atti necessari all'esecuzione del titolo entro il termine fissato dal giudice e comunicare tempestivamente il proprio insediamento alla segreteria del giudice dell'ottemperanza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietà

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