Sentenza n. 1677/2026 - Palermo, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione da parte del Ministero della sentenza del Tribunale ordinario di Palermo che riconosceva il diritto al beneficio della Carta del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precario)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a., deducendo la mancata esecuzione di una sentenza del Tribunale ordinario di Palermo, passata in giudicato per mancata impugnazione e notificata all’Amministrazione. Ha chiesto la condanna del Ministero a dare integrale esecuzione al titolo mediante l’accredito sulla Carta del docente di euro 1.500,00, oltre agli interessi legali, somma riferita ai contratti a tempo determinato stipulati negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, nonché la nomina di un Commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. L’Eco Burgus s.r.l., costituitasi per errore, ha chiesto di essere estromessa dal giudizio.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistenti i presupposti per l’ottemperanza, verificando il passaggio in giudicato della sentenza azionata e il decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997. Ha quindi accolto il ricorso nei limiti indicati, condannando il Ministero a dare puntuale e completa esecuzione al titolo e a corrispondere alla ricorrente l’importo di euro 1.500,00, oltre agli interessi legali secondo quanto stabilito nel titolo. Ha assegnato all’Amministrazione sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inerzia, ha nominato Commissario ad acta il responsabile pro tempore della DGOSV del Ministero, con facoltà di delega, stabilendo che l’incarico è obbligatorio, non può essere rifiutato o limitato da disposizioni interne dell’Amministrazione e deve essere svolto senza compenso, trattandosi di dirigente dello stesso Ministero. Il TAR ha inoltre precisato le modalità di deposito telematico degli atti del Commissario nel fascicolo PAT. L’Eco Burgus s.r.l. è stata estromessa dal giudizio. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in euro 552,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari; spese compensate nei confronti delle altre parti.
Norme richiamate
artt. 112 ss. c.p.a.
Disciplinano il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del giudicato e degli altri titoli esecutivi nei confronti della pubblica amministrazione.
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice amministrativo di ordinare l’ottemperanza al titolo, fissare il termine per l’adempimento e nominare, in caso di persistente inerzia, un Commissario ad acta.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Il decorso del termine previsto dalla disposizione costituisce, nella fattispecie, uno dei presupposti per procedere all’esecuzione coattiva del titolo nei confronti dell’Amministrazione.
art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001
può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro
La regola dell’assenza di compenso per il Commissario ad acta, prevista per l’ottemperanza relativa ai decreti emessi ai sensi della legge Pinto, è stata ritenuta applicabile per analogia anche alle condanne amministrative al pagamento di somme di denaro.
art. 1, comma 777, lett. l), l. 208/2015
Richiamata quale disposizione che prevede la disciplina dell’art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001, applicata analogicamente al caso di specie.
Massime di principio
- Quando una sentenza del giudice ordinario è passata in giudicato, è stata notificata all’amministrazione obbligata ed è decorso il termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, il giudice amministrativo può accogliere il giudizio di ottemperanza e ordinare all’amministrazione l’esecuzione puntuale e integrale del titolo.
- Nel giudizio di ottemperanza relativo a una condanna al pagamento di somme di denaro, il giudice può assegnare all’amministrazione un termine per adempiere e nominare un Commissario ad acta per il caso di persistente inerzia.
- Quando il Commissario ad acta è individuato in un dirigente dell’amministrazione inadempiente, l’incarico costituisce un munus obbligatorio, non rifiutabile né limitabile da disposizioni interne, ed è svolto senza compenso in quanto riconducibile all’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
- La disciplina che esclude il compenso del Commissario ad acta nei giudizi di ottemperanza relativi ai decreti emessi ai sensi della legge Pinto può essere applicata analogicamente anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, quando il Commissario appartenga alla stessa amministrazione obbligata.
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