Sentenza del 24/09/2015 n. 18940 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società contestava un avviso di accertamento IVA relativo al 2004, con cui l'Amministrazione aveva disconosciuto la detrazione dell'imposta su fatture ritenute soggettivamente inesistenti, emesse tramite una società cartiera nell'ambito di una frode carosello. In particolare, il ricorrente deduceva la violazione del termine dilatorio di sessanta giorni previsto dallo Statuto del contribuente, sostenendo che l'avviso fosse stato notificato anticipatamente senza una valida e specifica motivazione d'urgenza. Contestava inoltre la prova dell'inesistenza delle operazioni e la propria consapevolezza della frode, sostenendo che la società interposta fosse un operatore economico reale e che i prezzi fossero conformi al mercato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto legittima la notifica dell'avviso prima dello scadere dei sessanta giorni, poiché il grave stato di insolvenza della contribuente, già ammessa al concordato preventivo e poi dichiarata fallita, costituiva una concreta ragione di urgenza, rendendo più difficoltoso il futuro pagamento del tributo. L'urgenza può essere provata dall'Ufficio anche per una ragione diversa o ulteriore rispetto a quella indicata nell'avviso, purché sussista effettivamente al momento dell'emissione. Quanto alle fatture, la Corte ha confermato che gli indizi di irregolarità contabili e fiscali della società interposta erano sufficienti a porre a carico della contribuente la prova della reale esistenza delle operazioni e della legittimità della detrazione; la documentazione proveniente dalla stessa società cartiera e la mera regolarità formale dei pagamenti non erano sufficienti. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché diretto a ottenere una nuova valutazione dei fatti. Il ricorrente è stato condannato alle spese, liquidate in euro 8.500, oltre spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Legge n. 212 del 2000, art. 12, comma 7
termine dilatorio di sessanta giorni per la notifica dell'avviso di accertamento dopo il rilascio del processo verbale di chiusura delle operazioni
La violazione del termine comporta, di regola, l'illegittimità dell'atto, salvo che l'Amministrazione dimostri specifiche e concrete ragioni di urgenza esistenti al momento dell'emissione.
Legge n. 212 del 2000, art. 7, comma 1
Richiede che gli atti tributari siano motivati e che siano indicati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19
La detrazione IVA è ammessa solo per imposte relative ad acquisti effettivamente inerenti e documentati; non è detraibile l'imposta riferita a operazioni inesistenti.
D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 54 e 56, comma 5
Consentono all'Amministrazione di fondare l'accertamento anche su presunzioni, elementi indiziari e risultanze di indagini svolte nei confronti di altri soggetti, purché portati a conoscenza del contribuente secondo legge.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d)
Ammette l'utilizzo di presunzioni semplici, purché dotate di adeguata consistenza, per ricostruire il reddito e contestare componenti fiscalmente non deducibili.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3 e 5
Il giudizio di cassazione non consente una nuova valutazione delle prove; la censura motivazionale deve riguardare un fatto controverso e decisivo, mentre la diversa ponderazione degli indizi è normalmente inammissibile.
Massime di principio
- La notifica anticipata di un avviso rispetto al termine di sessanta giorni è illegittima solo se manca in concreto una ragione specifica e attuale di urgenza; non è indispensabile che l'atto descriva perfettamente la ragione, se l'Ufficio ne dimostra l'effettiva sussistenza in giudizio.
- Il semplice avvicinarsi del termine di decadenza dell'Amministrazione non costituisce, da solo, una valida ragione d'urgenza, soprattutto quando il ritardo dipende da inerzia dell'Ufficio. Può invece rilevare una situazione oggettiva, come il grave stato di insolvenza del contribuente, che renda più difficile la riscossione.
- Nelle contestazioni di fatture soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione deve fornire elementi, anche presuntivi e provenienti da indagini su terzi, idonei a dimostrare l'inesistenza o l'interposizione fittizia. Una volta forniti tali indizi, spetta al contribuente provare concretamente la reale operazione e la legittimità della detrazione.
- La regolarità formale delle fatture, delle scritture contabili e dei pagamenti non è sufficiente quando tali elementi possono essere stati precostituiti o facilmente alterati. Occorre documentare la sostanza economica dell'operazione e, nei casi di frode carosello, l'assenza di consapevolezza o di elementi che imponessero una particolare cautela.
- In Cassazione non è possibile chiedere una nuova valutazione degli indizi o dei documenti già esaminati dai giudici di merito; occorre indicare una specifica violazione di legge o un effettivo omesso esame di un fatto decisivo e controverso.
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