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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10477/2023 del 19/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (comproprietari)

La controversia

La controversia nasce da un antico atto di divisione di un fabbricato e dell'area circostante, nel quale erano state attribuite porzioni esclusive diverse ai due rami familiari, ma era rimasta in comproprietà un pozzo con i relativi impianti, disciplinato anche da una servitù di passaggio. I ricorrenti hanno agito per ottenere la demolizione e la rimessione in pristino di opere che gli altri comproprietari avrebbero realizzato in violazione di tale assetto: in particolare, una passerella in cemento armato appoggiata sul muro perimetrale e sulla facciata comune, un muro posto a breve distanza dalla porta di accesso al pozzo, un rialzo del piano di calpestio e altre modifiche che avrebbero impedito l'accesso al pozzo, ostruendo inoltre aperture finestrate e alterando la facciata, con richiesta anche di risarcimento del danno. I convenuti avevano resistito proponendo a loro volta domanda riconvenzionale per la regolarizzazione di luci asseritamente irregolari, la rimozione di manufatti degli attori e il risarcimento di danni da infiltrazioni. In appello, la domanda degli attori relativa alla passerella e ai danni era stata respinta; i ricorrenti hanno quindi denunciato con il primo motivo la violazione dell'art. 907 c.c. e il mancato esame di fatti decisivi, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe dovuto applicare l'art. 1102 c.c. sull'uso della cosa comune, perché la facciata era parte comune e l'opera incideva sul pari uso, sull'illuminazione e sui fregi architettonici. Con il secondo motivo hanno contestato il rigetto della censura relativa alla copertura della terrazza/tettoia, deducendo violazione degli artt. 907 c.c., 1158 c.c., 2697 c.c. e 115 c.p.c., nonché l'omessa considerazione della pretesa preesistenza del manufatto, dell'asserita mancanza di contestazioni e della richiesta subordinata di riduzione di soli 20 cm della parte centrale mantenendo la chiusura frontale.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso e ha rigettato il secondo. Ha ritenuto errato l'impianto motivazionale della Corte d'appello nella parte in cui aveva esaminato la passerella solo alla luce delle norme sulle distanze legali e del preteso mancato richiamo dell'art. 907 c.c., senza invece verificare, come imposto dalla disciplina della comunione e del condominio, se l'opera eseguita sulla facciata comune rispettasse i limiti dell'art. 1102 c.c., cioè se non alterasse la destinazione della cosa comune e non impedisse il pari uso agli altri partecipanti. Ha quindi cassato la sentenza impugnata in relazione al solo primo motivo e ha rinviato alla Corte d'appello di Messina, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Quanto al secondo motivo, relativo alla tettoia/copertura della terrazza e alla pretesa usucapione del diritto di limitarne l'altrui veduta, la Corte lo ha ritenuto infondato perché il giudice di merito aveva accertato in fatto la stabilità e la consistenza del manufatto quale costruzione e la sua concreta interferenza sulla veduta, valutazione non sindacabile in cassazione.

Norme richiamate

  • art. 1102 c.c.

    Nella comunione e nel condominio disciplina l'uso della cosa comune: è consentita la più intensa utilizzazione individuale purché non si alteri la destinazione del bene e non si impedisca agli altri il pari uso; prevale sulle norme sulle distanze quando queste siano incompatibili con la struttura e la funzione della cosa comune.

  • art. 1139 c.c.

    Richiamato per l'applicazione, al condominio, delle norme sulla comunione, inclusa la disciplina dell'art. 1102 c.c.

  • art. 907 c.c.

    Evocato dai ricorrenti e dalla Corte territoriale in tema di distanza legale dalle vedute; la Cassazione precisa che, nel contesto della cosa comune, non basta il richiamo alla norma sulle distanze se occorre prima verificare la compatibilità con l'uso della cosa comune.

  • art. 873 c.c.

    Richiamato per affermare che anche una tettoia può integrare una costruzione ai fini delle distanze, se stabile, consistente e immobilizzata al suolo.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato dai ricorrenti per dedurre la mancata contestazione di alcuni fatti; la censura è stata comunque respinta nel merito sul secondo motivo.

  • art. 2697 c.c.

    Invocato dai ricorrenti in relazione alla ripartizione dell'onere della prova sulla pretesa preesistenza del manufatto e sulla legittimità delle modifiche.

  • art. 1158 c.c.

    Citato dai ricorrenti in relazione al preteso acquisto per usucapione del diritto di mantenere la conformazione originaria della copertura della terrazza.

  • art. 385, comma 3, c.p.c.

    Il giudice di rinvio dovrà provvedere anche sulle spese del giudizio di cassazione.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    Richiamato per il deposito delle memorie in prossimità della camera di consiglio.

Massime di principio

  • Quando l'opera contestata incide su una parte comune di un edificio in situazione assimilabile al condominio o alla comunione forzosa, il giudice deve anzitutto verificare la compatibilità dell'intervento con l'art. 1102 c.c.; le norme sulle distanze legali operano solo se compatibili con la disciplina dell'uso della cosa comune.
  • Nel conflitto tra disciplina delle distanze e disciplina dell'uso delle parti comuni, quest'ultima ha natura speciale e prevale se l'applicazione delle distanze sarebbe incompatibile con la struttura del bene comune o con il pari uso degli altri partecipanti.
  • La legittimità di un'opera realizzata sulla cosa comune va valutata in concreto, accertando se essa alteri la destinazione del bene o impedisca agli altri partecipanti un uso paritetico; non è sufficiente un approccio astratto fondato solo sulla norma sulle distanze.
  • Una tettoia o altro manufatto analogo può integrare una 'costruzione' rilevante ai fini delle distanze se presenta stabilità, consistenza e immobilizzazione al suolo.
  • L'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito sulla consistenza del manufatto e sulla sua incidenza concreta sulla veduta è, di regola, insindacabile in cassazione se sorretto da motivazione congrua e plausibile.

Come è indicizzato

MaterieComunionePossessoProveImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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