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Cassazione Penale, Ordinanza n. 25885/2025 del 15/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente impugna la sentenza della Corte di appello di Firenze del 23 maggio 2024, che aveva rideterminato la pena e confermato nel resto la sentenza di primo grado di condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale. Dal testo emerge che il ricorso non viene esaminato nel merito perché ritenuto tardivo: il giudice rileva che il termine di impugnazione era spirato il 30 ottobre 2024, tenuto conto della sospensione feriale, del rito cartolare e dell’ulteriore termine di 15 giorni previsto per l’imputata giudicata in assenza in primo grado ex art. 585, comma 1-bis, c.p.p., mentre il ricorso è stato depositato solo il 5 novembre 2024.

La decisione

La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso per tardività. Rileva che la sentenza di appello è stata pronunciata il 23 maggio 2024, che il termine a disposizione per proporre impugnazione, computato secondo le regole richiamate, è scaduto il 30 ottobre 2024, e che il ricorso è stato invece presentato il 5 novembre 2024. Conseguentemente, la Corte condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende, dichiarando l’inammissibilità senza formalità di procedura ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 585, comma 1-bis, c.p.p.

    aggiunti gg. 15, in quanto imputata giudicata in assenza in primo grado

    Il termine per proporre impugnazione va aumentato di 15 giorni quando l’imputato è stato giudicato in assenza in primo grado.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura

    L’inammissibilità del ricorso può essere dichiarata de plano, senza formalità procedurali, quando risulta immediatamente rilevabile.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando è proposto oltre il termine di legge, anche se il ritardo è di pochi giorni rispetto alla scadenza calcolata secondo le regole processuali applicabili.
  • Nel computo del termine per impugnare occorre considerare la sospensione feriale e, nei casi previsti, l’aumento del termine per l’imputato giudicato in assenza in primo grado.
  • Quando la tardività del ricorso emerge in modo immediato dagli atti, la Corte di cassazione può dichiarare l’inammissibilità senza formalità di procedura.
  • L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende prevista dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieBancarotta fraudolentaImpugnazioni
RamiReati fallimentariProcesso penale
SottomaterieBancarotta patrimoniale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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