Cassazione Civile, Ordinanza n. 28596/2021 del 18/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La società concessionaria aveva ricevuto avvisi di accertamento per IVA relativa agli anni 2001, 2002 e 2003, fondati sulla ritenuta imponibilità di sconti in denaro denominati "bonus" riconosciuti dalla casa concedente. Gli avvisi erano divenuti definitivi per mancata impugnazione. La contribuente aveva poi presentato tre istanze di annullamento in autotutela degli accertamenti e una successiva istanza di rimborso delle somme versate per evitare conseguenze patrimoniali, dopo aver pagato nonostante ritenesse non dovuta l'imposta. Il ricorso per cassazione censurava la sentenza regionale sotto quattro profili: violazione delle norme sull'autotutela tributaria e dei principi costituzionali, per avere escluso che il diniego di autotutela potesse essere sindacato nel merito e per avere ritenuto insussistente un interesse pubblico all'annullamento; omesso esame di un fatto decisivo, consistente nella dedotta esistenza di un interesse pubblico all'autotutela e nella nota dell'Agenzia del 2009 invocata a sostegno; erronea affermazione che il diniego fosse immune da vizi perché fondato su una pretesa acquiescenza; conseguente doglianza sulla statuizione di rigetto del rimborso.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi tre motivi, affermando che nel processo tributario il sindacato sul diniego di autotutela può riguardare solo eventuali profili di illegittimità del rifiuto, in relazione a ragioni di rilevante interesse generale, e non la fondatezza della pretesa tributaria ormai definitiva. Ha ribadito che l'autotutela tributaria è un potere discrezionale dell'Amministrazione, non uno strumento di tutela del contribuente, e che la valutazione comparativa deve bilanciare anche l'interesse alla stabilità dei rapporti giuridici. Ha inoltre escluso il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, poiché la censura investiva una valutazione e non un fatto storico decisivo, e ha chiarito che il pagamento effettuato dopo la definitività degli accertamenti non rendeva la somma indebitamente versata. Il quarto motivo è stato dichiarato assorbito. La ricorrente è stata condannata alle spese ed è stato disposto l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 4-quater d.l. n. 564/1994
richiamato come base normativa dell'autotutela tributaria, qualificata come potere discrezionale dell'Amministrazione e non come rimedio azionabile dal contribuente per ottenere l'annullamento dell'atto definitivo
art. 2 d.m. 11 febbraio 1997, n. 37
richiamato per affermare che l'esercizio dell'autotutela è discrezionale e non sindacabile nel merito dal giudice, salvo profili di illegittimità del rifiuto
art. 10 L. n. 212/2000
invocato dalla ricorrente a sostegno dei principi di collaborazione e buona fede, ma non ritenuto idoneo a trasformare l'autotutela in un diritto del contribuente
art. 1 L. n. 241/1990
richiamato in relazione ai principi di legalità, imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa, ma senza superare la natura discrezionale dell'autotutela
art. 97 Cost.
richiamato come parametro dei principi di buon andamento e imparzialità, ma ritenuto compatibile con la discrezionalità dell'autotutela tributaria
art. 2043 c.c.
evocato dalla ricorrente quale principio del neminem laedere, ma non riconosciuto come fondamento di un obbligo di annullamento in autotutela
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
utilizzato come parametro di ricorso per denunciare violazione di legge
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
richiamato per dedurre omesso esame di un fatto decisivo, ma la Corte ha precisato che non è censurabile in cassazione la diversa valutazione di documenti o argomenti, se non manca l'esame di un fatto storico decisivo
art. 2-quater, comma 1, d.l. n. 564/1994
considerato nel richiamo alla giurisprudenza costituzionale e di legittimità che esclude che l'autotutela tributaria sia un rimedio di protezione del contribuente
art. 19, comma 1, d.lgs. n. 546/1992
menzionato nel quadro delle norme sulla impugnabilità degli atti tributari e del diniego di autotutela, ma non interpretato come fondamento di autonomo sindacato nel merito
art. 3 Cost.
richiamato dalla ricorrente a sostegno delle censure di legittimità costituzionale, respinte perché incompatibili con la natura discrezionale dell'autotutela
art. 23 Cost.
richiamato dalla ricorrente tra i parametri costituzionali, senza effetti sul principio applicato
art. 24 Cost.
richiamato nelle doglianze, ma non ritenuto violato
art. 53 Cost.
richiamato come fondamento del principio di capacità contributiva e della corretta esazione dei tributi, utilizzato dalla Corte per spiegare l'interesse pubblico alla rimozione degli atti illegittimi, ma bilanciato con quello alla stabilità dei rapporti giuridici
art. 113 Cost.
richiamato come parametro di tutela giurisdizionale, senza condurre all'ammissibilità del sindacato sulla pretesa tributaria definitiva
art. 13, comma 6, Statuto del contribuente
menzionato come esempio del ruolo del Garante del contribuente nell'attivazione delle procedure di autotutela
art. 1 d.m. n. 37/1997
richiamato per la possibilità di intervento sostitutivo in caso di grave inerzia dell'ufficio che ha emesso l'atto
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
applicato per dare atto dell'obbligo della ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
richiamato in collegamento con il raddoppio del contributo unificato
Massime di principio
- Nel processo tributario, il diniego di autotutela sull'atto impositivo definitivo è sindacabile dal giudice solo per eventuali vizi di legittimità del rifiuto, collegati a ragioni di rilevante interesse generale, e non può diventare un mezzo indiretto per rimettere in discussione la fondatezza dell'accertamento ormai inoppugnabile.
- L'autotutela tributaria è espressione di un potere ampiamente discrezionale dell'Amministrazione finanziaria, esercitabile d'ufficio e non configurabile come strumento di tutela individuale azionabile dal contribuente per ottenere un provvedimento favorevole.
- Nella valutazione dell'istanza di autotutela l'Amministrazione deve bilanciare l'interesse alla corretta esazione dei tributi con quello alla stabilità dei rapporti giuridici di diritto pubblico; l'esistenza dell'interesse pubblico all'annullamento non esclude, di per sé, un concorrente interesse alla conservazione dell'atto.
- Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda il mancato esame di un fatto storico decisivo, non la diversa valutazione di documenti, argomentazioni o elementi istruttori operata dal giudice di merito.
- Se l'obbligazione tributaria è stata adempiuta in forza di atti divenuti definitivi, il pagamento non può essere qualificato come indebito solo perché il contribuente, in seguito, ritenga che l'imposta non fosse dovuta o richiami comportamenti amministrativi successivi in casi diversi.
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