Sentenza n. 996/2026 - Catania, Sezione 2
per la condanna dell'Amministrazione intimata al risarcimento del danno.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: blocco del collegamento al Portale dell’Automobilista e revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di revisione, già annullata in sede giurisdizionale
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione procedente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha chiesto il risarcimento dei danni asseritamente derivati dal blocco del collegamento telematico al Portale dell’Automobilista, disposto dal 27 marzo al 23 luglio 2024, e dalla successiva revoca dell’autorizzazione n. 221/2020, poi annullata dal TAR con sentenza divenuta definitiva. La ricorrente ha dedotto l’illegittimità dell’azione amministrativa, già accertata nel giudizio impugnatorio per carenza dei presupposti della revoca, difetto di istruttoria e travisamento dei fatti, nonché la colpa dell’Amministrazione e il nesso causale con il danno. Ha domandato il ristoro di € 27.144,63 per lucro cessante, € 2.714,46 per danno emergente, ulteriori costi fissi e mancato utilizzo dei mezzi di produzione, pregiudizio all’avviamento e alla reputazione commerciale, nonché € 11.402,45 per le spese sostenute nei precedenti giudizi. L’Amministrazione ha contestato l’automatismo tra annullamento dell’atto e risarcimento, negando la colpa, richiamando la complessità tecnica e normativa della vicenda e sostenendo l’insufficienza della prova del danno. Ha inoltre rilevato che la relazione di parte non dimostrava utili effettivi, che il fatturato non coincide con il lucro cessante e che le spese legali compensate nel giudizio di annullamento non potevano essere richieste come danno emergente.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente la domanda risarcitoria. Quanto al lucro cessante, ha ritenuto che spettasse alla ricorrente provare sia l’esistenza sia l’entità del danno e che, a tal fine, non fossero sufficienti dati sul fatturato, revisioni potenziali o perizie di parte. Secondo il Collegio, il metodo probatorio adeguato consiste nella produzione dei bilanci o, alternativamente, delle dichiarazioni dei redditi relativi all’esercizio precedente e/o successivo, dai quali ricavare l’utile o la perdita netta e parametrarli al periodo di interruzione dell’attività. Poiché la società non ha dimostrato che l’attività producesse ordinariamente utili, non è stato provato il lucro cessante. La stessa carenza probatoria ha escluso il danno emergente relativo ai costi fissi non recuperabili e al mancato utilizzo dei mezzi di produzione, trattandosi di componenti da considerare nel calcolo dell’utile effettivo. Il Collegio ha inoltre escluso la responsabilità aquiliana dell’Amministrazione, ritenendo non sussistente l’elemento soggettivo della colpa in ragione della particolare complessità della questione, della presenza di precedenti giurisprudenziali non uniformi e della compensazione delle spese disposta in una controversia analoga. Sono stati respinti anche i danni per avviamento e reputazione commerciale, sia per l’assenza della colpa sia per la genericità delle allegazioni. Infine, il TAR ha escluso la risarcibilità delle spese sostenute nei precedenti giudizi quando le spese processuali siano state compensate. Le spese del giudizio risarcitorio sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 80, comma 11, d.lgs. 285/1992
il responsabile tecnico deve rilevare il numero di chilometri indicato dallo strumento solo in presenza di manomissioni evidenti o di non funzionamento dello strumento stesso
La disposizione è stata richiamata nella precedente sentenza di annullamento per escludere che il comportamento contestato integrasse, nei termini accertati, il presupposto della revoca.
art. 80, comma 15, d.lgs. 285/1992
La norma è stata richiamata nella precedente sentenza di annullamento per ritenere non applicabile la revoca adottata dall’Amministrazione.
art. 8 d.m. 214/2017
La mancata esecuzione degli adempimenti previsti dalla disposizione è stata valorizzata nella precedente sentenza di annullamento quale profilo di illegittimità dell’azione amministrativa.
art. 30 c.p.a.
Il giudizio ha applicato i principi in materia di responsabilità risarcitoria della pubblica amministrazione, richiedendo la prova del danno ingiusto, della sua entità, del nesso causale e dell’elemento soggettivo.
Massime di principio
- Nel giudizio risarcitorio per attività amministrativa illegittima, l’annullamento del provvedimento non determina automaticamente il diritto al risarcimento: il ricorrente deve provare il danno ingiusto, la sua concreta entità, il nesso causale e l’elemento soggettivo della responsabilità dell’amministrazione.
- Per provare il lucro cessante di un’impresa, il fatturato o il numero di operazioni potenzialmente eseguibili non sono sufficienti, perché non dimostrano l’esistenza né l’entità dell’utile. Occorre, di regola, produrre bilanci o dichiarazioni dei redditi dai quali risulti l’utile o la perdita netta, da rapportare al periodo di mancato esercizio dell’attività.
- I costi fissi sostenuti durante l’interruzione dell’attività e il mancato utilizzo dei mezzi di produzione non costituiscono automaticamente un danno emergente autonomamente risarcibile quando rappresentano componenti dei costi da detrarre dai ricavi per determinare l’utile effettivo non provato.
- La colpa dell’amministrazione può essere esclusa quando l’illegittimità dell’atto si inserisce in una vicenda tecnica e normativa obiettivamente complessa, caratterizzata da orientamenti giurisprudenziali non uniformi e da una questione non agevolmente risolvibile.
- Le spese sostenute in precedenti giudizi non sono risarcibili come danno emergente quando il giudice abbia già disposto la compensazione delle spese processuali, poiché la compensazione esclude che esse possano essere nuovamente pretese a titolo risarcitorio.
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