Cassazione Penale, Sentenza n. 49471/2022 del 29/12/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente era stato condannato dal Tribunale di Foggia per il reato di cui all'art. 727 cod. pen. (abbandono di animali) per aver lasciato sei cuccioli davanti a un canile. Ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) contestazione dell'elemento materiale del reato, sostenendo che lasciare i cani davanti a un canile non configuri abbandono e che non fosse provata la proprietà degli animali; (2) contestazione dell'elemento soggettivo, affermando la mancanza di volontà di abbandono e anzi un comportamento volto alla tutela dei cuccioli; (3) mancato riconoscimento, da parte del Tribunale, della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen., richiesta espressamente dalla difesa in sede di precisazione delle conclusioni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto manifestamente infondati e inammissibili i primi due motivi. Ha confermato che l'abbandono si realizza anche quando l'animale venga lasciato davanti a un canile, specie se la struttura non accetta la presa in carico, e ha ritenuto integrato l'elemento soggettivo della condotta. Ha inoltre censurato la genericità del ricorso in relazione alla presunta contraddittorietà delle prove, richiamando l'onere di specificità in Cassazione. Invece ha accolto il terzo motivo: il Tribunale non aveva risposto alla esplicita richiesta della difesa relativa all'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis), pur avendo inflitto la pena pecuniaria al minimo. Perciò la sentenza è stata annullata limitatamente a quel punto e rinviata al Tribunale di Foggia in diversa composizione perché valuti, con discrezionalità, se sussistano i presupposti per l'applicazione dell'art. 131-bis; il resto della sentenza è stato confermato.
Norme richiamate
art. 727 cod. pen.
La Corte interpreta l'art. 727 come applicabile anche quando l'animale venga abbandonato davanti a un canile: l'abbandono consiste nel distacco volontario che pone l'animale in condizioni di rischio per la sopravvivenza; il rifiuto di accettazione da parte della struttura non assicura che chi abbandona abbia adempiuto a un dovere di custodia.
art. 593, 3° comma cod. proc. pen.
Norma richiamata per spiegare l'inappellabilità delle sentenze di condanna alla sola pena dell'ammenda e la conseguente conversione dell'appello in ricorso per cassazione.
art. 568, 5° comma cod. proc. pen.
Richiamata per indicare che l'atto di impugnazione convertito deve possedere i requisiti formali e sostanziali propri dell'impugnazione che si sarebbe dovuta proporre; non è ammessa deroga favorevole all'impugnante.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale che limita la riproduzione dei motivi di ricorso alle estensioni consentite; citata in relazione ai limiti della formulazione del ricorso.
art. 131-bis cod. pen.
La Corte ricorda che la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere valutata dal giudice e che la mancata risposta del Tribunale alla richiesta difensiva di applicazione dell'art. 131-bis costituisce motivo di annullamento limitato con rinvio per una nuova valutazione.
Massime di principio
- Lasciare un animale davanti a un canile non esclude automaticamente il reato di abbandono: va valutato se la condotta ha concretamente posto l'animale in una situazione di rischio e se la presa in carico da parte della struttura era effettiva o è stata rifiutata.
- L'elemento soggettivo (volontà e coscienza dell'atto) è fondamentale: la mera affermazione di buona fede o di intento protettivo deve essere provata; il giudice può ritenere integrata la volontarietà anche in presenza di dichiarazioni difformi dell'imputato o di testimoni.
- In Cassazione i ricorsi che censurano la motivazione di merito devono essere molto specifici: è necessario identificare esattamente gli atti o le dichiarazioni contestate, riprodurle o allegarle e spiegare perché compromettono in modo decisivo la logica della sentenza.
- Se la difesa chiede espressamente l'applicazione di una causa di non punibilità (es. art. 131-bis), il giudice di merito deve fornire una risposta motivata; la mancanza di risposta può comportare annullamento limitato e rinvio.
- La pronuncia di annullamento limitato per riconoscimento della causa di non punibilità non rende nulla l'accertamento della responsabilità già effettuato: il giudicato si forma per le statuizioni autonome non annullate, mentre la valutazione sulla non punibilità è questione distinta da esaminare nel giudizio di rinvio.
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