Cassazione Penale, Sentenza n. 18733/2022 del 11/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza del Tribunale di Milano che, in funzione di giudice del riesame, ha confermato la misura cautelare e ha rigettato la richiesta di rinvio dell'udienza camerale presentata ai sensi dell'art. 309, comma 9-bis, c.p.p. Ficarra deduce violazione dell'art. 309, comma 9-bis, dell'art. 178 lett. c) c.p.p. e dell'art. 24 Cost., sostenendo che la complessità del procedimento e le oggettive difficoltà nei contatti con il difensore avrebbero imposto il differimento dell'udienza per garantire la piena tutela della difesa.
La decisione
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Motiva che il rigetto dell'istanza di differimento ex art. 309, comma 9-bis, non è impugnabile in Cassazione e, comunque, che la decisione del tribunale era correttamente motivata: l'istanza era fondata su esigenze prevalentemente organizzative e pretestuose, analoga richiesta era già stata presentata un mese prima in relazione a fatti e atti sovrapponibili, e non è stata documentata alcuna straordinaria difficoltà nei colloqui detenuto-difensore oltre le ordinarie difficoltà tecniche. La Corte condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende; dispone altresì la comunicazione del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
art. 309 c.p.p., comma 9-bis
Prevede la possibilità di chiedere il differimento dell'udienza camerale per esigenze di difesa; il tribunale deve verificare la sussistenza di motivi attinenti alla difesa sostanziale e non meramente pretestuosi, ma il rigetto dell'istanza non è corredato da una sanzione espressa e, secondo la Corte, non è impugnabile in Cassazione salvo nullità per carenza o apparente motivazione.
art. 178 lett. c) c.p.p.
Riferito dal ricorrente come norma processuale pertinente; la Corte non ravvisa violazione della stessa nelle decisioni impugnate, valutando che non sussistono profili tali da incidere sui diritti di difesa da tutelare con quella disposizione.
art. 24 Costituzione
Il ricorrente invoca la garanzia del giusto processo; la Corte ritiene che, alla luce della motivazione del tribunale e della mancanza di documentazione di difficoltà straordinarie, non si sia verificata lesione del diritto di difesa tale da rendere ammissibile il ricorso.
art. 94 disp. att. c.p.p.
Norma procedurale che impone la comunicazione del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario per l'inserimento nella cartella del detenuto; la Corte dispone l'adempimento di tale comunicazione.
Massime di principio
- La richiesta di differimento dell'udienza ex art. 309, comma 9-bis, c.p.p. deve indicare motivi attinenti alla difesa sostanziale e non essere meramente pretestuosa; il giudice verifica la sussistenza di tali motivi ma non può sindacarne la qualità oltre questo limite.
- Il rigetto dell'istanza di differimento, salvo carenza assoluta o apparente di motivazione, è normalmente inammissibile in sede di legittimità; pertanto è essenziale che il provvedimento sia adeguatamente motivato per evitare vizi impugnabili.
- Per giustificare un differimento per problemi di comunicazione con il difensore è necessario fornire documentazione che attesti difficoltà straordinarie (non solo le ordinarie criticità tecniche connesse alla detenzione).
- Richieste ripetute e sovrapponibili relative a medesimi atti o a prove già disponibili al giudice possono essere considerate pretestuose e determinare il rigetto dell'istanza.
- In caso di provvedimento di rigetto, se la motivazione è completa e mostra la pretestuosità delle ragioni addotte, il ricorso per cassazione risulta inefficace; viceversa, la nullità per mancanza di motivazione resta una via percorribile.
- Chi propone istanze processuali di rinvio deve valutare l'opportunità di documentare accuratamente le ragioni in chiave di difesa sostanziale per conservare i rimedi impugnatori.
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