Sentenza n. 1196/2026 - Palermo, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Palermo – Sezione Lavoro, recante condanna del Ministero al pagamento delle spese di lite distratte in favore del difensore
Esito
Favorevole al ricorrente (professionista)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Palermo – Sezione Lavoro n. 347/2024, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento di € 1.500,00 per spese di lite, oltre rimborso spese generali del 15%, contributo unificato, CPA e IVA come per legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Il ricorrente ha dedotto l’inadempimento dell’amministrazione, documentando il passaggio in giudicato della sentenza e la notifica del titolo al Ministero il 10 giugno 2024. Il termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 è inutilmente decorso senza pagamento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, ritenendo sussistenti i presupposti dell’art. 114 c.p.a., in particolare il passaggio in giudicato del titolo e l’inutile decorso del termine dilatorio previsto per l’esecuzione delle condanne pecuniarie nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Ha ordinato al Ministero di provvedere al puntuale e integrale pagamento delle somme dovute entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. Per il caso di ulteriore inadempimento, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario della medesima direzione. Il commissario deve svolgere il munus obbligatoriamente e depositare gli atti esclusivamente tramite il Processo amministrativo telematico. Il TAR ha ritenuto applicabile per analogia l’art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001, escludendo il compenso del commissario in quanto dirigente dell’amministrazione resistente e ricompreso nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Ministero è stato inoltre condannato alla rifusione delle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in € 552,00 oltre accessori e contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza; il TAR ne ha ritenuto integrati i presupposti in presenza di un titolo giudiziale passato in giudicato e dell’inadempimento dell’amministrazione.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
Prevede il termine dilatorio per l’esecuzione delle condanne al pagamento di somme di denaro nei confronti delle pubbliche amministrazioni; il termine è decorso inutilmente nel caso esaminato.
art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001
può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro
La disposizione, pur riferita ai giudizi di ottemperanza relativi ai decreti emessi ai sensi della legge n. 89/2001, è stata applicata per analogia alla nomina del commissario ad acta in relazione ad altre condanne pecuniarie, escludendo il compenso quando il commissario sia un dirigente dell’amministrazione resistente.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza a una condanna pecuniaria della pubblica amministrazione, il passaggio in giudicato del titolo e l’inutile decorso del termine dilatorio previsto dalla legge consentono al giudice amministrativo di ordinare il pagamento integrale delle somme dovute entro un termine assegnato.
- In caso di persistente inadempimento dell’amministrazione, il giudice dell’ottemperanza può nominare un commissario ad acta, anche individuandolo in un dirigente dell’amministrazione obbligata, con facoltà di delega a soggetti muniti delle necessarie competenze.
- Il munus di commissario ad acta, quale ausiliario del giudice, è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né ostacolato da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza.
- La disciplina sull’assenza di compenso per il commissario ad acta prevista per l’ottemperanza relativa ai decreti della legge n. 89/2001 può essere applicata analogicamente alle altre condanne al pagamento di somme di denaro quando il commissario sia un dirigente dell’amministrazione resistente, poiché l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
- Il commissario ad acta deve depositare atti e documenti nel fascicolo telematico mediante la procedura del Processo amministrativo telematico prevista per gli ausiliari del giudice.
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