Cassazione Civile, Ordinanza n. 33267/2023 del 29/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La controversia nasce da un'azione risarcitoria promossa dal fallimento contro ex amministratori e sindaci della società fallita per plurimi atti di mala gestio. In primo grado la domanda verso alcuni convenuti fu dichiarata prescritta; verso l'amministratrice ricorrente fu invece accolta, con condanna al risarcimento di due poste di danno: da un lato, la rinuncia/azzeramento di un credito sociale verso una società collegata, operazione ritenuta dannosa; dall'altro, la mancata o insufficiente azione di recupero di un altro credito verso una società poi trasferita all'estero. In appello la condanna fu ridotta e limitata alla seconda posta, mentre furono respinte le contestazioni sulla ritualità delle notifiche e dichiarata inammissibile la querela di falso. In cassazione la ricorrente ha dedotto cinque motivi: 1) nullità della sentenza per errata valutazione della notifica della citazione in rinnovazione eseguita a Londra, sostenendo che mancassero le garanzie richieste e una prova certa di ricezione; 2) nullità per la ritenuta validità della notifica della seconda istanza/udienza tramite Consolato e Royal Mail, contestando l'attestazione elettronica di consegna e la mancata motivazione sulla prova del perfezionamento; 3) nullità per avere dichiarato inammissibile la querela di falso proposta contro i documenti postali e consolari; 4) nullità e vizio motivazionale per avere attribuito alla ricorrente responsabilità per l'inerzia nel recupero del credito verso Cost. Gen. s.r.l., qualificando la scelta come colposa; 5) violazione dell'art. 2697 c.c. per asserita inversione dell'onere della prova sulla responsabilità degli amministratori. La Corte di cassazione ha ritenuto valida la notifica all'estero eseguita secondo il Regolamento CE n. 1393/2007 e ha giudicato infondate o inammissibili le censure sul vizio di motivazione, sulla querela di falso e sul riparto dell'onere probatorio, osservando che la Corte di merito aveva effettuato un accertamento di fatto non sindacabile nei limiti denunciati. Ha quindi rigettato integralmente il ricorso.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso della ricorrente, confermando la decisione di merito nella parte in cui l'aveva condannata al risarcimento in favore del fallimento per la mancata riscossione del credito sociale verso la società scissa. La Corte ha inoltre dichiarato inammissibile la costituzione dell'intimato che non aveva depositato un vero controricorso e ha escluso la rilevanza delle memorie da lui e da altro intimato depositate. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della ricorrente, con ulteriore contributo unificato dovuto ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 142 c.p.c.
La disciplina interna è richiamata solo in via residuale; in presenza di notificazione verso uno Stato membro UE si applica il regolamento europeo e non le forme nazionali incompatibili.
art. 366 c.p.c.
Il controricorso deve contenere l'esposizione dei motivi di diritto, altrimenti la costituzione è inammissibile.
art. 370 c.p.c.
L'assenza di un valido controricorso preclude ulteriori attività processuali dell'intimato, incluse memorie e costituzione tardiva.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Nel rito camerale, la parte che non si è validamente costituita non può depositare memorie o compiere ulteriori attività processuali oltre il termine per il controricorso.
Regolamento (CE) n. 1393/2007
La notificazione diretta a mezzo posta a persona residente in altro Stato membro è valida secondo la legge dello Stato richiesto; non si possono imporre le maggiori formalità previste dal diritto interno dello Stato richiedente. La disciplina eurounitaria prevale su quella nazionale incompatibile.
art. 132 c.p.c.
La motivazione è nulla solo nei casi estremi di motivazione apparente, mancante o incomprensibile; non basta il semplice dissenso sulla ricostruzione fattuale.
art. 112 c.p.c.
L'omessa pronuncia sussiste solo se il giudice non si pronuncia su domande, eccezioni o conclusioni che richiedono una decisione, non quando ometta di esaminare singoli argomenti difensivi.
art. 115 c.p.c.
La violazione è configurabile solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte o ignora prove legali, non per la mera diversa valutazione del materiale istruttorio.
art. 116 c.p.c.
Non è deducibile in cassazione la mera preferenza del ricorrente per una lettura diversa delle prove; il vizio rileva solo nei casi di uso di prove legali in modo contrario al loro regime.
art. 221 c.p.c.
La querela di falso deve indicare, a pena di nullità, elementi e prove a sostegno; il giudice può valutarne preliminarmente l'ammissibilità e dichiararla manifestamente infondata se le allegazioni non sono idonee.
art. 355 c.p.c.
Richiamato per affermare che la valutazione preliminare sull'ammissibilità della querela di falso può evitare dilazioni inutili del processo.
art. 2697 c.c.
La violazione dell'onere della prova sussiste solo se l'onere viene attribuito alla parte sbagliata; non quando si contesti il modo in cui il giudice abbia apprezzato l'esito della prova.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La soccombenza comporta l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 111 Cost.
È richiamato per giustificare un'interpretazione restrittiva della querela di falso, in funzione della ragionevole durata del processo.
Massime di principio
- Quando la notificazione di un atto giudiziario è diretta a una persona residente in un altro Stato membro dell'Unione europea, la validità dell'atto va verificata alla luce del Regolamento (CE) n. 1393/2007; non possono essere imposte, per la sua validità, formalità ulteriori previste dal diritto interno italiano se incompatibili con la disciplina eurounitaria.
- Il Regolamento europeo sulla notificazione postale si fonda sul principio di reciproca fiducia tra gli Stati membri: la spedizione a mezzo raccomandata o mezzo equivalente è sufficiente nei limiti delle modalità previste dalla legge dello Stato richiesto, e la prova della consegna può essere desunta dal certificato o attestazione prevista dal regolamento stesso.
- Il vizio di motivazione denunciabile in cassazione è ormai limitato alle anomalie radicali della motivazione; non è sufficiente dedurre che il giudice abbia mal valutato i fatti o il materiale istruttorio.
- L'omessa pronuncia ricorre solo se manca una decisione su una domanda, eccezione o conclusione; non sussiste se il giudice abbia comunque deciso il motivo, anche senza affrontare ogni singolo argomento difensivo.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo se il giudice addossa l'onere della prova alla parte sbagliata; se invece si contesta il modo in cui le prove sono state valutate, la doglianza attiene al merito e non al riparto dell'onere probatorio.
- La querela di falso deve essere sorretta da specifiche indicazioni di elementi e prove; il giudice può svolgere un vaglio preliminare di ammissibilità e dichiararla inammissibile o manifestamente infondata quando la deduzione non sia idonea a privare il documento della sua efficacia probatoria.
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