Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 02993/2023 del 01/02/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dal licenziamento disciplinare irrogato a una dipendente di azienda sanitaria per falsa attestazione della presenza in servizio, condotta ritenuta emersa dagli esiti di indagini penali e dall'ordinanza del GIP emessa nel relativo procedimento. In primo e secondo grado la domanda di illegittimità del licenziamento è stata rigettata. In cassazione la lavoratrice ha proposto tre motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 115 c.p.c. e vizio di motivazione, sostenendo che la Corte d'appello avrebbe deciso senza adeguata allegazione e prova dei fatti e con motivazione apparente; con il secondo ha dedotto violazione degli artt. 2697 c.c., 5 L. n. 604/1966, 116 c.p.c. e 651, 651-bis e 652 c.p.p., lamentando che la Corte avesse errato nella ripartizione dell'onere della prova e avesse attribuito efficacia decisiva a un'ordinanza cautelare penale, non idonea a fare stato nel processo civile; con il terzo ha denunciato violazione dell'art. 2700 c.c., censurando l'idea che i verbali di polizia giudiziaria e l'apprezzamento ivi contenuto sulla rilevanza penale dei fatti fossero coperti da fede privilegiata fino a querela di falso. La Corte di cassazione ha ricondotto la questione alla possibilità per il giudice del lavoro di valutare gli atti di indagine penale ma ha precisato che tali atti non hanno efficacia vincolante né fede privilegiata in senso pieno, sicché l'incolpata può sempre offrire prova contraria in mancanza di giudicato penale; tuttavia ha ritenuto infondati i motivi perché la decisione impugnata si fondava su un accertamento diretto e autonomo delle divergenze tra osservazioni investigative e tabulati di presenza, da cui emergeva la falsa attestazione della presenza in ufficio.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto legittimo il licenziamento disciplinare, valorizzando l'accertamento in fatto compiuto dalla Corte territoriale sulla ripetuta e oggettiva divergenza tra presenza risultante dai tabulati e condotte osservate dagli investigatori. Ha inoltre ribadito che gli atti delle indagini preliminari e i verbali di polizia giudiziaria non sono muniti di fede pubblica privilegiata tale da imporre querela di falso, ma, nel caso concreto, la censura non incideva sulla ratio decidendi perché il giudice d'appello aveva svolto una valutazione autonoma delle prove. Conseguentemente, la lavoratrice è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    invocato per contestare la decisione basata, secondo la ricorrente, su fatti non allegati o provati; la Corte ha escluso il vizio rilevando che il giudice di merito aveva fondato la decisione su un accertamento probatorio diretto.

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente in relazione alla valutazione delle prove; la Corte ha ritenuto che la censura non scalfisse l'autonoma valutazione delle risultanze istruttorie operata nel merito.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato sulla ripartizione dell'onere della prova; la Corte ha ritenuto infondata la doglianza perché la decisione di merito risultava sorretta da prova della condotta contestata e da assenza di prova contraria idonea.

  • art. 5 L. n. 604/1966

    richiamato dalla ricorrente sul tema dell'onere probatorio nel licenziamento; la Corte ha confermato la legittimità del recesso in base all'accertamento della giusta causa/giustificazione disciplinare.

  • art. 651 c.p.p.

    richiamato per negare efficacia di giudicato al materiale del procedimento penale; la Corte ha osservato che nel caso non vi era giudicato penale.

  • art. 651-bis c.p.p.

    richiamato dalla ricorrente in tema di efficacia del giudicato penale nel civile; la Corte ha escluso che un'ordinanza cautelare potesse fare stato nel giudizio civile.

  • art. 652 c.p.p.

    richiamato per escludere vincolatività degli esiti penali nel processo civile; la Corte ha ribadito l'assenza di giudicato penale.

  • art. 2700 c.c.

    richiamato per censurare l'assunto di fede privilegiata dei verbali di polizia giudiziaria; la Corte ha precisato che la fede privilegiata riguarda solo i fatti attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza, non l'apprezzamento sulla loro rilevanza o veridicità intrinseca.

  • art. 384, ultimo comma, c.p.c.

    evocato per correggere la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui attribuiva fede privilegiata agli atti di indagine.

  • art. 55-quater d.lgs. n. 165/2001

    richiamato come norma violata dalla condotta contestata; la Corte d'appello aveva ritenuto integrata la falsa attestazione della presenza in servizio e dunque legittima la sanzione espulsiva.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato nel dispositivo per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato come parametro del contributo unificato aggiuntivo dovuto in caso di rigetto dell'impugnazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di impugnazione del licenziamento disciplinare, il giudice del lavoro può utilizzare gli atti di indagine penale come elementi di prova, ma tali atti non hanno automaticamente efficacia vincolante nel processo civile in assenza di giudicato penale.
  • I verbali e gli atti formati da pubblici ufficiali fanno fede fino a querela di falso solo per i fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza o da lui direttamente percepiti; non coprono invece l'apprezzamento soggettivo sulla rilevanza giuridica o penale dei fatti né l'intrinseca veridicità delle dichiarazioni o delle circostanze documentate.
  • La censura sulla violazione delle regole di prova è infondata quando la decisione di merito si fonda su un accertamento autonomo e diretto del giudice, supportato da plurimi elementi concordanti, e non sulla sola recezione acritica di un atto esterno.
  • In materia di licenziamento disciplinare nel pubblico impiego contrattualizzato, condotte ripetute di falsa attestazione della presenza in servizio, specie se protratte per un arco temporale non apprezzabile e idonee a incrinare il vincolo fiduciario, possono integrare una giusta causa o comunque giustificare la massima sanzione espulsiva.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoProve
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causa
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.