Cassazione Penale, Sentenza n. 34757/2026 del 28/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Magistrato di sorveglianza di Bologna, con provvedimento del 13 dicembre 2024, aveva dichiarato inammissibile il reclamo proposto ai sensi dell’art. 69-bis Ord. pen. contro un proprio provvedimento emesso ai sensi dell’art. 35-ter Ord. pen. Il reclamo era stato inviato via PEC all’indirizzo del Tribunale di sorveglianza di Bologna, giudice ad quem, anziché all’indirizzo PEC del Magistrato di sorveglianza, giudice a quo. Il ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, la violazione dell’art. 87-bis, comma 7, lett. c), d.lgs. n. 150/2022: secondo la difesa, l’indirizzo utilizzato era compreso nell’elenco del DGSIA, gli uffici avevano la stessa sede e l’atto era comunque pervenuto al giudice competente entro il termine. Con il secondo motivo ha denunciato la violazione degli artt. 178, 179, 591 e 568, comma 5, c.p.p., sostenendo che il Magistrato di sorveglianza non potesse dichiarare l’inammissibilità e dovesse trasmettere l’atto al Tribunale di sorveglianza. Dagli atti risultava che il reclamo era giunto via PEC al Tribunale il 12 dicembre 2024, ma era stato inoltrato al Magistrato di sorveglianza lo stesso giorno in forma cartacea, brevi manu, e non via PEC all’indirizzo telematico del giudice che aveva emesso il provvedimento.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ha ritenuto infondato il primo motivo: l’inoltro dell’impugnazione all’indirizzo PEC del Tribunale di sorveglianza, ufficio distinto dal Magistrato di sorveglianza nonostante la medesima sede, non rispettava l’obbligo di presentazione al giudice che aveva emesso il provvedimento. Il successivo passaggio dell’atto al giudice a quo, avvenuto entro il termine ma in forma cartacea e brevi manu, non sanava l’inammissibilità, poiché la sanatoria delineata dalla Corte costituzionale e dalle Sezioni Unite opera quando la cancelleria dell’ufficio erroneamente destinatario inoltra l’atto via PEC all’indirizzo dell’ufficio competente entro il termine perentorio. Il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: l’art. 87-bis, comma 8, d.lgs. n. 150/2022 attribuisce al giudice a quo il potere di dichiarare l’inammissibilità per l’inosservanza delle modalità di presentazione; l’art. 568, comma 5, c.p.p. non sana l’errore materiale nella trasmissione dell’atto né consente di eludere le cause di inammissibilità previste dall’art. 591 c.p.p. Esito finale: rigetto, senza rinvio, e spese processuali a carico del ricorrente.
Norme richiamate
art. 87-bis, comma 4, d.lgs. n. 150/2022
Il reclamo proposto dal ricorrente avrebbe dovuto essere inviato al Magistrato di sorveglianza di Bologna, che aveva emesso il provvedimento impugnato, al quale il Direttore Generale dei Sistemi Informativi ha assegnato l'indirizzo di posta elettronica depositoattipenali.uffsorv.bologna@giustiziacert.it, mentre il ricorrente ha ammesso di averlo inviato al diverso Ufficio costituito dal Tribunale di sorveglianza, giudice ad quem, avente l'indirizzo telematico depositoattipenali.tribsorv.bologna@giustiziacert.it.
L’impugnazione telematica deve essere indirizzata all’ufficio del giudice che ha emesso il provvedimento, utilizzando il relativo indirizzo PEC; l’identità della sede fisica non rende equivalenti indirizzi appartenenti a uffici distinti.
art. 87-bis, comma 7, lett. c), d.lgs. n. 150/2022
Tale forma di trasmissione, secondo l'interpretazione fornita dalle sentenze della Corte costituzionale e della Corte di Cassazione sopra citate, interpretazione a cui questo Collegio intende aderire, non ha un effetto sanante, permanendo l'inammissibilità «allorché l'impugnazione, una volta che sia stata ricevuta dalla cancelleria del giudice competente per l'impugnazione, sia stata da questa trasmessa brevi manu in forma cartacea alla cancelleria del giudice che ha adottato il provvedimento impugnato … nell'ipotesi da ultimo considerata, il mantenimento della sanzione processuale dell'inammissibilità non potrà considerarsi alla stregua di una restrizione sproporzionata del diritto di difesa dell'interessato, né di un inutile formalismo» (sentenza n. 77/2026 Corte cost., paragrafo 6.6.2.).
L’invio iniziale a un indirizzo PEC errato non è sanato dalla successiva consegna cartacea e brevi manu al giudice competente: l’inammissibilità permane se non vi è stato, entro il termine, inoltro telematico all’indirizzo PEC dell’ufficio competente.
art. 87-bis, comma 8, d.lgs. n. 150/2022
La competenza del giudice a quo a dichiarare l'inammissibilità di una impugnazione per violazione dell'art. 582, comma 1, cod. proc. pen. è stabilita dall'art. 87-bis, comma 8, d.lgs. n. 150/2022, per cui la doglianza del ricorrente per avere il giudice a quo provveduto in tal senso è manifestamente errata.
Il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato può dichiarare l’inammissibilità dell’impugnazione quando non siano rispettate le modalità di presentazione prescritte.
art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
Non vi è dubbio, pertanto, che la norma di cui all'art. 87-bis, comma 4, d.lgs. n. 150 del 10/10/2022, non sia stata rispettata, con conseguente verificarsi della causa di inammissibilità prevista dal comma 7, lett. c), della medesima norma, e dall'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
La violazione delle disposizioni che individuano le modalità e l’ufficio presso cui presentare l’impugnazione determina l’inammissibilità ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
art. 582, comma 1, c.p.p.
Nessuna incostituzionalità è stata, infine, ravvisata nella previsione dell'obbligo di inviare l'atto di impugnazione al giudice a quo, anziché al giudice ad quem, trattandosi di una disposizione corrispondente a quella di cui all'art. 582, comma 1, cod. proc. pen., la cui violazione è da sempre sanzionata con la inammissibilità, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
L’atto di impugnazione deve essere presentato al giudice che ha emesso il provvedimento; l’inosservanza di tale regola comporta l’inammissibilità.
art. 568, comma 5, c.p.p.
L'art. 568, comma 5, cod. proc. pen. non costituisce ... un tertium comparationis omogeneo, trattandosi di disposizione che sancisce la (sola) irrilevanza della qualificazione attribuita dal ricorrente alla propria impugnazione, la cui ammissibilità resta però subordinata al rispetto dei requisiti previsti dagli artt. 581 e seguenti cod. proc. pen.: tra cui, per l'appunto, la stessa regola generale, sancita dall'art. 582, comma 1, cod. proc. pen., secondo cui l'atto di impugnazione deve essere presentato mediante deposito nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.
La norma rende irrilevante la qualificazione attribuita all’impugnazione, ma non esonera dal rispetto dei requisiti di ammissibilità, incluso il deposito presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento; non sana quindi l’erronea trasmissione dell’atto.
art. 69-bis Ord. pen.
Detta norma, infatti, ha superato quella di cui all'art. 69-bis Ord. pen., che stabilisce la competenza del tribunale di sorveglianza a decidere ogni questione sui reclami proposti avverso le ordinanze del magistrato di sorveglianza, stante la sua natura speciale, che la rende applicabile al verificarsi dell'ipotesi di inammissibilità prevista dall'art. 87-bis, comma 7, d.lgs. n. 150/2022.
La competenza generale del Tribunale di sorveglianza sui reclami non impedisce che, nel caso specifico di inammissibilità per inosservanza delle modalità telematiche, provveda il giudice a quo secondo la disciplina speciale dell’art. 87-bis.
Massime di principio
- L’impugnazione telematica deve essere inviata all’indirizzo PEC riferito all’ufficio del giudice che ha emesso il provvedimento. Uffici distinti restano tali anche quando condividono sede e personale e non diventano equivalenti per il fatto che il messaggio sia giunto a una cancelleria situata nello stesso edificio.
- Se l’impugnazione è inviata a un indirizzo PEC errato ma incluso nell’elenco del DGSIA, l’inammissibilità è esclusa quando la cancelleria dell’ufficio erroneamente destinatario la inoltra, su propria iniziativa, via PEC all’indirizzo dell’ufficio competente entro il termine perentorio. Non è invece sanante la trasmissione cartacea o brevi manu al giudice competente.
- Non sussiste un obbligo legale della cancelleria dell’ufficio non competente a ricevere l’impugnazione di inoltrarla all’ufficio competente; il rischio della mancata trasmissione tempestiva ricade sull’interessato.
- Il giudice che ha emesso il provvedimento può dichiarare l’inammissibilità dell’impugnazione per inosservanza delle modalità di presentazione previste dalla disciplina speciale, anche quando una diversa disposizione attribuisce al giudice dell’impugnazione la decisione sui reclami.
- L’art. 568, comma 5, c.p.p. rende irrilevante la qualificazione data dalla parte all’impugnazione, ma non sana la violazione delle regole di presentazione e deposito né consente di superare le cause di inammissibilità previste dal codice.
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