Corte di giustizia, Sentenza C-296/24
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 18 dicembre 2025. — SM e a. contro Caisse pour l'avenir des enfants. — Domande di pronuncia pregiudiziale proposte dalla Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg. — Rinvio pregiudiziale – Articolo 45 TFUE – Libera circolazione dei lavoratori – Parità di trattamento – Regolamento (UE) n. 492/2011 – Articolo 7, paragrafo 2 – Vantaggi sociali – Assegni familiari – Condizione per la concessione di tale assegno ad un lavoratore non residente per un figlio del coniuge o del partner registrato – Requisito secondo cui tale lavoratore deve “provvedere al mantenimento” di tale figlio – Criteri di valutazione – Presunzione fondata sull’esistenza di un domicilio comune – Direttiva 2004/38/CE – Articolo 2, punto 2, lettera c) – Nozione di “familiare”. — Cause riunite C-296/24 – C-307/24
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha chiarito i criteri per stabilire quando un lavoratore frontaliero provvede al mantenimento del figlio del coniuge o del partner registrato, ai fini degli assegni familiari lussemburghesi. Ha ritenuto che la prova del domicilio comune con il minore sia, in linea di principio, sufficiente a integrare il requisito del mantenimento. Restano possibili eccezioni solo se risulta che il lavoratore non contribuisce affatto alle spese del figlio o ha reso dichiarazioni false.
Assegni familiari al lavoratore frontaliero per il figlio del coniuge o partner registrato: la nozione di "provvedere al mantenimento" è soddisfatta dalla convivenza/domicilio comune
La questione giuridica
Se, ai fini della concessione a un lavoratore frontaliero di un assegno familiare per il figlio del coniuge o del partner registrato con cui non ha legame di filiazione, la condizione del "provvedere al mantenimento" sia soddisfatta per la sola esistenza di un domicilio comune tra lavoratore e minore, ovvero se occorrano ulteriori elementi oggettivi; e se, in caso contrario, determinate circostanze (obbligo alimentare dei genitori, contributi economici, diritto di visita e alloggio, età del figlio) possano escludere o meno tale requisito.
Principio di diritto
L’articolo 45 TFUE, l’articolo 1, lettera i), e l’articolo 67 del regolamento n. 883/2004, letti con l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 492/2011 e con l’articolo 2, punto 2, della direttiva 2004/38, vanno interpretati nel senso che il requisito per concedere al lavoratore non residente un assegno familiare per il figlio del coniuge o del partner registrato è soddisfatto quando esiste una comunità familiare tra lavoratore e minore, attestata dalla convivenza o domicilio comune. Tale elemento, di regola, basta a dimostrare che il lavoratore provvede al mantenimento del figlio; l’amministrazione può negare il beneficio solo in circostanze eccezionali, ad esempio se vi siano false dichiarazioni o se il lavoratore non partecipi in alcun modo alle spese di mantenimento.
Norme richiamate
- Articolo 45 TFUE
- Articolo 267 TFUE
- Regolamento (UE) n. 492/2011, articolo 7, paragrafo 2
- Regolamento (CE) n. 883/2004, articolo 1, lettera i), articolo 3, paragrafo 1, lettera j), articolo 67
- Direttiva 2004/38/CE, articolo 2, punto 2, lettera c)
Assegni familiari al lavoratore frontaliero per il figlio del coniuge o del partner registrato: domicilio comune e requisito del mantenimento
La pronuncia riguarda dodici rinvii pregiudiziali della Cour de cassation (Lussemburgo) in una controversia tra lavoratori frontalieri e la Caisse pour l’avenir des enfants in materia di assegni familiari. Il problema centrale è l’interpretazione della condizione, elaborata dalla giurisprudenza dell’Unione, secondo cui il lavoratore non residente deve "provvedere al mantenimento" del figlio del coniuge o del partner registrato per poterne ottenere il beneficio.
Fatti e procedimento principale
I ricorrenti nei procedimenti principali erano lavoratori frontalieri residenti in Belgio, Germania o Francia e occupati in Lussemburgo. La cassa lussemburghese aveva rifiutato l’assegno familiare per i figli del coniuge o del partner registrato oppure ne aveva ritirato il beneficio con effetto retroattivo dal 1o agosto 2016.
Le autorità nazionali hanno ritenuto che tali minori non fossero "familiari" dei lavoratori ai sensi del codice della previdenza sociale lussemburghese, poiché mancava un legame di filiazione. Il giudice del rinvio ha evidenziato che, secondo la sentenza C‑802/18, il diritto al beneficio per questi minori dipende dal fatto che il lavoratore provveda al loro mantenimento, ma ha chiesto chiarimenti sui criteri di prova di tale requisito.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- l’articolo 45 TFUE sulla libera circolazione dei lavoratori;
- l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 492/2011, relativo alla parità di trattamento e ai vantaggi sociali;
- l’articolo 1, lettera i), e l’articolo 67 del regolamento n. 883/2004, relativi alla nozione di familiare e alle prestazioni familiari;
- l’articolo 2, punto 2, lettera c), della direttiva 2004/38, sulla nozione di "familiare".
Sul piano nazionale, vengono in rilievo gli articoli 269 e 270 del code de la sécurité sociale lussemburghese, che limitavano l’assegno familiare ai figli della persona assicurata.
Questioni sottoposte alla Corte
Il giudice del rinvio chiedeva, in sostanza, se la nozione di "provvedere al mantenimento" possa essere desunta:
- dalla sola esistenza del matrimonio o dell’unione registrata con il genitore del minore;
- dal solo domicilio comune tra lavoratore e figlio;
- da un qualsiasi contributo economico, anche occasionale o indiretto, anche se modesto o non esclusivo;
- oppure se la nozione debba essere esclusa per il solo fatto che il figlio sia sostenuto dai genitori biologici, che esista un obbligo alimentare, o che il minore soggiorni periodicamente presso l’altro genitore.
Ragionamento della Corte
La Corte richiama la propria giurisprudenza costante, in particolare le sentenze Depesme e Caisse pour l’avenir des enfants. Ricorda che il lavoratore non residente può beneficiare di una prestazione collegata all’attività lavorativa anche per il figlio del coniuge o del partner registrato, purché provveda al suo mantenimento.
La Corte afferma che:
- la libera circolazione dei lavoratori va interpretata estensivamente;
- la nozione di "familiare" di cui alla direttiva 2004/38 deve essere presa in considerazione anche nell’ambito dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 492/2011;
- per i figli si presume, in ogni caso, la qualità di familiare a carico fino ai 21 anni.
Elemento decisivo è il domicilio comune. La Corte precisa che la convivenza o il domicilio comune tra lavoratore e figlio del coniuge o partner registrato costituisce, di regola, un elemento oggettivo sufficiente a dimostrare che il lavoratore provvede al mantenimento del minore, perché indica una comunità familiare stabile e la partecipazione alle spese del nucleo domestico.
La Corte aggiunge che non è necessario un domicilio comune a tempo pieno: il rapporto non si interrompe se il minore soggiorna parte del tempo presso l’altro genitore o per ragioni di studio. Inoltre, l’esistenza di un obbligo alimentare a carico dell’altro genitore, di un diritto di visita e alloggio o di un coaffido non esclude che il lavoratore provveda al mantenimento del figlio.
Solo in circostanze eccezionali l’amministrazione può negare il beneficio, ad esempio se il lavoratore ha fatto dichiarazioni false o se risulta che non contribuisce in alcun modo alle spese del minore, le quali sono integralmente sostenute da terzi.
Decisione e dispositivo
La Corte dichiara che la condizione del "provvedere al mantenimento" del figlio del coniuge o del partner registrato è soddisfatta quando esiste una comunità familiare tra il lavoratore non residente e il minore, caratterizzata dall’esistenza di un domicilio comune. In tale ipotesi, il lavoratore ha diritto all’assegno familiare nello Stato membro di occupazione, salva la possibilità di rifiuto solo in situazioni eccezionali debitamente provate.
Principio affermato
Ai fini dell’articolo 45 TFUE, del regolamento n. 883/2004 e del regolamento n. 492/2011, il requisito del mantenimento del figlio del coniuge o del partner registrato è normalmente provato dal domicilio comune con il lavoratore frontaliero, senza necessità di ulteriori dimostrazioni specifiche delle spese sostenute. Tale interpretazione garantisce una lettura ampia e non discriminatoria dei vantaggi sociali connessi alla libera circolazione dei lavoratori.
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