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Intesa e abuso

Provvedimento AGCM I805M n. 31078 del 20/02/2024

PREZZI DEL CARTONE ONDULATO/RIDETERMINAZIONE SANZIONE SANDRA

AGCMI805M

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’AGCM ridetermina la sanzione irrogata a Fepa S.p.A. (già Sandra S.p.A.) per la partecipazione a un’intesa orizzontale nel mercato degli imballaggi in cartone ondulato, in esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 462/2023 che aveva annullato il solo capo relativo alla quantificazione della sanzione. L’Autorità conferma l’accertamento dell’infrazione ex art. 101 TFUE e ricalibra l’importo in base al grado di coinvolgimento della società, qualificato come lieve, riducendo la sanzione finale a 8.017.093 euro.

Fepa S.p.A. (già Sandra) - cartello nel mercato del cartone ondulato: rideterminazione della sanzione in ottemperanza alla sentenza Cons. Stato n. 462/2023

Fepa S.p.A. - rideterminazione della sanzione nel caso cartone ondulato

Il provvedimento riguarda la rideterminazione della sanzione irrogata a Fepa S.p.A. (già Sandra S.p.A.) per la partecipazione a un’intesa restrittiva della concorrenza nel mercato degli imballaggi in cartone ondulato. L’intervento dell’AGCM avviene in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato n. 462/2023, che ha annullato il precedente provvedimento solo nella parte relativa alla quantificazione della sanzione.

Origine del procedimento e perimetro del giudicato

Con il provvedimento AGCM n. 27849 del 17 luglio 2019 era stata accertata una unica e complessa intesa continuata nel tempo, contraria all’art. 101 TFUE, posta in essere da numerose imprese del settore e dall’associazione di categoria Gruppo Italiano Fabbricanti Cartone Ondulato. Sandra S.p.A., oggi Fepa S.p.A., era stata sanzionata con 10.689.458 euro per la partecipazione all’intesa nel mercato della produzione e commercializzazione di imballaggi in cartone ondulato.

Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 462/2023, ha confermato nel merito l’accertamento dell’infrazione ma ha censurato la sola quantificazione della sanzione, ritenendo che i criteri applicati avessero prodotto un appiattimento sul massimo edittale e che la sanzione dovesse essere ridefinita secondo criteri maggiormente aderenti alle effettive responsabilità della parte e al principio di proporzionalità.

Parte interessata

Fepa S.p.A. è attiva nella produzione e commercializzazione di fogli e imballaggi in cartone ondulato; al tempo dei fatti il capitale era interamente detenuto da Fausto Ferretti. Nel 2018 il fatturato della società era pari a circa 134 milioni di euro. Nel procedimento di rideterminazione la società ha esercitato il diritto di difesa, è stata sentita in audizione e ha depositato una memoria.

Difese della società e loro rigetto

Fepa ha sostenuto che la propria partecipazione al cartello fosse limitata, sia per durata sia per ruolo, e ha invocato la mancata attuazione dell’intesa, l’aumento della quota di mercato e la riduzione dei prezzi. Ha inoltre dedotto di essere sostanzialmente un’impresa monoprodotto, nonché una disparità di trattamento rispetto ad altri operatori e la rilevanza delle azioni civili risarcitorie promosse dai clienti.

L’Autorità respinge tali argomentazioni. In primo luogo, osserva che la sentenza di appello non ha rimesso in discussione l’accertamento dell’illecito né le prove poste a suo fondamento, ma solo la quantificazione della sanzione. In secondo luogo, chiarisce che le azioni di risarcimento del danno antitrust appartengono al diverso ambito del private enforcement e non incidono sulla funzione punitiva e deterrente della sanzione amministrativa. Infine, esclude che Fepa possa essere qualificata come impresa monoprodotto, poiché opera anche nel foglio in cartone ondulato.

Criteri di rideterminazione adottati dall’Autorità

Per conformarsi alle indicazioni del Consiglio di Stato, l’AGCM conferma gli elementi di base già impiegati nel provvedimento originario: valore delle vendite, coefficiente di gravità, durata dell’infrazione e circostanze attenuanti o aggravanti. La rideterminazione si basa su una graduazione del coinvolgimento delle imprese in tre livelli: pieno, medio e lieve.

L’Autorità ribadisce che i cartelli orizzontali segreti di durata protratta costituiscono le violazioni più gravi del diritto antitrust e che, proprio per garantire un adeguato effetto deterrente, possono giustificare sanzioni vicine al massimo edittale. Per le imprese che avevano già beneficiato della riduzione "soggettiva" del 20% ai sensi del punto 34 delle Linee guida sanzioni, il coinvolgimento viene distinto tra medio e lieve in base alla durata della partecipazione e all’assenza o presenza di circostanze attenuanti.

In particolare:

  • coinvolgimento lieve: partecipazione inferiore a tre anni oppure presenza di almeno una circostanza attenuante diversa dal programma di compliance antitrust;
  • coinvolgimento medio: partecipazione pari o superiore a tre anni senza circostanze attenuanti, salvo quella relativa alla compliance;
  • coinvolgimento pieno: nessuna riduzione soggettiva ex punto 34 delle Linee guida.

Qualificazione del coinvolgimento di Fepa

Applicando tali criteri al caso di Fepa, l’Autorità qualifica la partecipazione della società come lieve. Il dato decisivo è la durata della partecipazione, indicata in 1,95 anni, inferiore alla soglia dei tre anni; inoltre la società aveva già ottenuto nel provvedimento originario la riduzione soggettiva del 20% per il proprio ruolo depotenziato e di minor rilievo strategico.

Di conseguenza, la riduzione soggettiva già riconosciuta viene incrementata di un ulteriore 20%, arrivando a una riduzione complessiva del 40% ai sensi del punto 34 delle Linee guida.

Determinazione finale della sanzione

La nuova sanzione è fissata in 8.017.093 euro. Il calcolo è esposto come segue:

  • soglia ex art. 15, comma 1-bis, L. 287/1990: 13.361.822 euro;
  • riduzione complessiva ex punto 34 delle Linee guida: 5.344.729 euro, pari al 40%;
  • importo finale: 8.017.093 euro.

L’Autorità precisa che tale importo corrisponde al 6% del fatturato complessivo della società ed è quindi inferiore al limite edittale del 10%.

Dispositivo

In conclusione, l’AGCM ridetermina la sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti di Fepa S.p.A. (già Sandra S.p.A.) per la violazione accertata nel provvedimento del 17 luglio 2019, fissandola in 8.017.093 euro. Il provvedimento è notificato alla parte interessata e pubblicato nel Bollettino dell’Autorità.

Punti principali

Contesto del procedimento e precedente decisivo

Il provvedimento è adottato in sede di ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato n. 462/2023, che ha confermato nel merito l’accertamento dell’intesa ma ha annullato la sola quantificazione della sanzione nei confronti di Sandra S.p.A., oggi Fepa S.p.A. Il giudice ha ritenuto necessario rimuovere la discrasia tra i criteri applicati e il limite edittale, chiedendo una nuova determinazione coerente con l’art. 15 L. 287/1990 e con il principio di proporzionalità.

Oggetto dell’illecito originario

L’infrazione riguarda una unica e complessa intesa continuata nel tempo nel mercato della produzione e commercializzazione di imballaggi in cartone ondulato, già accertata con il provvedimento AGCM n. 27849 del 17 luglio 2019. L’Autorità aveva qualificato la condotta come intesa restrittiva per oggetto contraria all’art. 101 TFUE, posta in essere da numerose imprese e dall’associazione di categoria Gruppo Italiano Fabbricanti Cartone Ondulato.

Posizione di Fepa e accertamento confermato

Fepa S.p.A. è una società attiva nella produzione e commercializzazione di fogli e imballaggi in cartone ondulato; nel 2018 il fatturato era di circa 134 milioni di euro. Nel presente procedimento l’Autorità ribadisce che non è possibile rimettere in discussione né l’esistenza dell’infrazione né la responsabilità della società, già definitivamente accertate quanto al merito dalla sentenza di appello.

Valutazione delle difese della parte

La società aveva sostenuto un ruolo marginale, una partecipazione limitata nel tempo, la mancata attuazione dell’intesa e l’asserita natura di impresa monoprodotto; aveva inoltre invocato una disparità di trattamento rispetto ad altri operatori e la pendenza di azioni risarcitorie civili. L’AGCM respinge tutte tali doglianze: le azioni risarcitorie private non incidono sulla sanzione amministrativa, e Fepa non è considerata impresa monoprodotto perché opera anche nel foglio in cartone ondulato.

Criteri di rideterminazione della sanzione

L’Autorità conferma che devono restare fermi gli elementi originari di calcolo: valore delle vendite, coefficiente di gravità, durata dell’infrazione e circostanze attenuanti/aggravanti. In attuazione delle indicazioni del Consiglio di Stato, distingue le partecipazioni in livelli di coinvolgimento pieno, medio e lieve, valorizzando il ruolo effettivo e la durata della partecipazione, e considera particolarmente gravi i cartelli orizzontali segreti di durata protratta.

Qualificazione del coinvolgimento di Fepa

Per Fepa il coinvolgimento è qualificato come lieve, perché la società aveva già beneficiato della riduzione "soggettiva" del 20% e la sua partecipazione all’intesa è durata meno di tre anni, pari a 1,95 anni. Per tale fascia l’Autorità applica un’ulteriore riduzione del 20%, portando la riduzione complessiva al 40% ai sensi del punto 34 delle Linee guida sanzioni.

Esito economico della rideterminazione

La sanzione viene rideterminata in 8.017.093 euro, calcolata partendo dalla soglia di 13.361.822 euro ex art. 15, comma 1-bis, L. 287/1990 e applicando una deduzione complessiva di 5.344.729 euro. L’importo finale corrisponde al 6% del fatturato complessivo della società ed è quindi inferiore al limite edittale del 10%.

Come è indicizzato

Materieintese restrittivecartelloart. 101 tfuerideterminazione sanzionemercato del cartone ondulatoproporzionalità della sanzione

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