Ordinanza n. 3929/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - della nota/circolare/dispaccio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per i trasporti e la navigazione, Direzione generale per il mare, il trasporto marittimo e per via d’acqua interne, Divisione 5 prot. int. A046130.REGISTRO UFFICIALE.U.0006761 del 13 aprile 2026, avente ad oggetto “Disciplina dell’unità da diporto tipo JST30 prodotto da Sportender Marine s.r.l. – quesito”, conosciuta dalla ricorrente in data 10 giugno 2026; - della nota n. 44229 del 1° aprile 2026 (non conosciuta) del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto, Rep. II, con cui sarebbero state espresse valutazioni in merito all’assoggettabilità dell’unità da diporto tipo JST30 alla disciplina prevista per le “moto d’acqua”; - dell’atto/dispaccio - non conosciuto – con cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto ha reso note alle Capitanerie di porto locali le determinazioni ministeriali in merito all’assoggettabilità dell’unità da diporto tipo JST30 alla disciplina prevista per le “moto d’acqua”; - in quanto atti conseguenti, delle note del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Capitaneria di porto di Gallipoli, Servizio Personale Marittimo Attività Marittime e Contenzioso Sezione Proprietà Navale e Diporto prot. m inf. A8B5E87.REGISTRO UFFICIALE.U.0010261 del 22 aprile 2026 indirizzata ad Acquatopia s.r.l. semplificata; prot. m inf. A8B5E87.REGISTRO UFFICIALE.U.0011765 del 7 maggio 2026 e prot. m inf. A8B5E87.REGISTRO UFFICIALE.U.0011882 dell’8 maggio 2026 indirizzate a Sportender Marine s.r.l.; - di tutti gli atti presupposti, consequenziali e connessi, ancorché non conosciuti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Determinazione ministeriale che assimila l’unità da diporto tipo JST30 a una moto d’acqua e conseguentemente la assoggetta alla relativa disciplina, insieme agli atti presupposti e consequenziali
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società produttrice ha impugnato, chiedendone la sospensione cautelare, la nota ministeriale del 13 aprile 2026 relativa alla disciplina applicabile all’unità da diporto tipo JST30, nonché gli atti del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto e le successive comunicazioni della Capitaneria di porto di Gallipoli. Dal testo emerge che la ricorrente contestava l’assimilazione del natante alle moto d’acqua e la conseguente applicazione della relativa disciplina, lamentando vizi di legittimità non specificati analiticamente nell’ordinanza. Il pregiudizio cautelare dedotto consisteva nella possibile perdita di occasioni commerciali derivante dalla qualificazione ministeriale.
La decisione
Il TAR ha respinto l’istanza cautelare. In sede di delibazione sommaria, fatta salva ogni diversa valutazione nel merito, ha ritenuto che la determinazione impugnata apparisse prima facie esente dai vizi prospettati e legittimamente fondata sulle modalità d’impiego dell’unità, nonché sulle sue caratteristiche di manovrabilità e prestazionali; ne consegue, allo stato, la plausibile assoggettabilità del natante alla disciplina delle moto d’acqua. Ha inoltre escluso il periculum in mora, poiché il danno prospettato, consistente nella possibile perdita di occasioni commerciali, ha natura meramente economica ed è integralmente risarcibile. Nel bilanciamento degli interessi ha ritenuto prevalente l’interesse pubblico alla sicurezza e alla salvaguardia della vita umana in mare rispetto all’interesse commerciale della ricorrente. La società è stata condannata al pagamento delle spese della fase cautelare in favore del Ministero, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori di legge, se dovuti.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare; il TAR ha escluso sia la sufficiente apparenza di fondatezza delle censure sia il periculum in mora.
Massime di principio
- In sede cautelare, l’assimilazione di un’unità da diporto a una moto d’acqua può essere ritenuta prima facie legittima quando risulti fondata sulle concrete modalità d’impiego e sulle caratteristiche di manovrabilità e prestazionali del natante.
- La possibile perdita di occasioni commerciali costituisce, di regola, un pregiudizio di natura economica integralmente ristorabile e non integra, per ciò solo, il periculum in mora richiesto per la sospensione cautelare.
- Nel bilanciamento cautelare, l’interesse pubblico alla sicurezza e alla salvaguardia della vita umana in mare può prevalere sull’interesse economico dell’impresa alla commercializzazione di un’unità da diporto.
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