Ordinanza n. 1067/2026 - Roma, Sezione 1T
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del decreto del Ministro dell’Interno del 28 gennaio 2026, con il quale è stato disposto, per i tifosi del Napoli, il c.d. divieto di trasferta di cui all’art. 7-bis.1, della l. n. 401 del 1989; - della nota n. 555/ONMS/2026, prot. n. 11522 del 28 gennaio 2026, con cui la Segreteria del Dipartimento di Pubblica Sicurezza ha trasmesso il predetto decreto; - di tutti gli atti presupposti, consequenziali o comunque connessi, tra cui in particolare eventuali informative delle forze dell’ordine, eventuali provvedimenti del CASMS, eventuali provvedimenti dell’ONMS, nonché di eventuali provvedimenti attuativi del decreto stesso, ancorché non conosciuti e non richiamati nel provvedimento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto del Ministro dell'Interno del 28 gennaio 2026 che ha disposto, fino al termine della stagione, la chiusura dei settori ospiti per le trasferte della S.S.C. Napoli e il divieto di vendita dei relativi titoli ai residenti nella Regione Campania
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, il decreto ministeriale adottato a seguito dei gravi disordini verificatisi il 25 gennaio 2026 sull'autostrada A1, tra tifoserie riconducibili a Lazio e Napoli. Sono stati dedotti, secondo quanto emerge dall'ordinanza, vizi relativi all'erronea applicazione dell'art. 7-bis.1 della l. n. 401/1989, sostenendo che la disposizione riguarderebbe disordini verificatisi all'interno degli impianti sportivi; la natura sostanzialmente punitiva, anziché preventiva, della misura; l'assenza di una specifica dimostrazione del pericolo per ciascuna trasferta e per ciascuna squadra avversaria; la violazione del principio di proporzionalità, anche in ragione dell'estensione del divieto ai residenti dell'intera Regione Campania. I ricorrenti contestavano inoltre la ricostruzione dei fatti, in particolare l'effettiva sussistenza di scontri fisici tra le tifoserie.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare, ritenendo insussistente, allo stato e con riserva di ogni questione di rito, il fumus boni iuris. In via sommaria, ha ritenuto che i fatti del 25 gennaio 2026 — con la presenza di numerosi tifosi travisati e armati di spranghe, l'occupazione e il blocco della sede autostradale, l'interruzione del traffico, il fermo e l'identificazione di circa 300 tifosi del Napoli e l'abbandono di tubi e artifizi pirotecnici — fossero riconducibili ai gravi episodi di violenza richiesti dall'art. 7-bis.1 della l. n. 401/1989, anche indipendentemente dalla prova di scontri fisici. Ha qualificato il decreto come misura preventiva e cautelare, non punitiva, diretta a fronteggiare il rischio di reiterazione di turbative dell'ordine e della sicurezza pubblica. Ha escluso che la norma limiti la misura ai disordini verificatisi all'interno degli stadi e ha ritenuto non necessaria una distinta esplicitazione del pericolo per ogni singola gara, considerato che i disordini si erano verificati durante trasferte diverse delle due tifoserie e lungo il percorso di movimentazione. La durata è stata considerata compresa nel limite massimo biennale previsto dalla legge; quanto all'ambito territoriale del divieto, non sono state formulate censure specifiche riferite all'estensione all'intera Regione Campania. Il periculum in mora è stato ritenuto recessivo rispetto all'interesse pubblico alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, poiché il pregiudizio prospettato consisteva essenzialmente nella perdita della possibilità di assistere dal vivo alle prossime trasferte della squadra. Le spese della fase cautelare sono state compensate per la peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 7-bis.1 l. n. 401/1989
in caso di gravi episodi di violenza commessi in occasione di competizioni riguardanti il gioco del calcio, il Ministro dell’Interno, quale autorità nazionale di pubblica sicurezza, può disporre, con proprio decreto, il divieto, per una durata non superiore a due anni, di apertura del settore ospiti degli impianti sportivi in cui si svolgono gli incontri di calcio individuati in relazione al pericolo di turbativa dell'ordine pubblico
La disposizione consente una misura preventiva e cautelare, non punitiva, anche quando i gravi episodi di violenza si verifichino al di fuori degli impianti sportivi, durante la movimentazione delle tifoserie, purché siano idonei a evidenziare un pericolo di reiterazione di turbative dell'ordine e della sicurezza pubblica. La durata deve rimanere entro il limite massimo di due anni.
art. 55 c.p.a.
La tutela cautelare richiede la verifica del fumus boni iuris e del periculum in mora; la domanda è stata respinta perché non sono stati ravvisati sufficienti elementi di fondatezza e il pregiudizio privato è risultato recessivo rispetto all'interesse pubblico primario.
Massime di principio
- Il potere ministeriale di vietare l'apertura dei settori ospiti e la vendita dei relativi titoli di accesso, previsto dall'art. 7-bis.1 della l. n. 401/1989, ha natura preventiva e cautelare e non sanzionatoria: la misura può essere adottata per fronteggiare il pericolo di reiterazione di violenze o turbative dell'ordine pubblico in occasione di future trasferte.
- Ai fini dell'applicazione dell'art. 7-bis.1 della l. n. 401/1989, i gravi episodi di violenza rilevanti non devono necessariamente verificarsi all'interno dell'impianto sportivo, potendo consistere anche in disordini avvenuti durante la movimentazione delle tifoserie e lungo le vie di accesso o di rientro dalle trasferte.
- La misura preventiva può essere riferita alle successive trasferte di una tifoseria senza una distinta dimostrazione del pericolo per ciascuna singola partita, quando le modalità e il luogo degli episodi pregressi evidenzino un rischio generale di reiterazione connesso agli spostamenti della tifoseria.
- Nel giudizio cautelare, il periculum derivante dalla limitazione della possibilità di assistere dal vivo a partite in trasferta è recessivo rispetto all'interesse pubblico primario alla prevenzione di nuovi episodi di violenza e alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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