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Sentenza

Sentenza n. 10166/2026 - Roma, Sezione 3

per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale Civile di Roma, Sezione Lavoro n. 2887/2025, pubblicata il 10 marzo 2025, resa all’esito del giudizio iscritto al r.g.n. 41862/2024.

Giustizia amministrativa202514972

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale Civile di Roma, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica con una provvista complessiva di 1.000 euro per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza civile passata in giudicato, notificata all'amministrazione e rimasta ineseguita. Il titolo giudiziale aveva dichiarato il diritto della ricorrente al beneficio della carta elettronica previsto dall'art. 1, comma 121, l. 107/2015 e aveva condannato il Ministero alla sua immediata attivazione, con una provvista di 500 euro per ciascun anno di servizio, per complessivi 1.000 euro. Il Ministero si è costituito depositando una memoria di pura forma, senza fornire chiarimenti o indicazioni sull'avvenuta esecuzione. La ricorrente ha quindi chiesto la condanna dell'amministrazione all'integrale attuazione del giudicato.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha accertato che la sentenza civile era passata in giudicato, era stata notificata nelle forme prescritte e che era decorso il termine di 120 giorni previsto per l'esecuzione dei titoli giudiziali nei confronti delle amministrazioni pubbliche. Rilevata l'inerzia del Ministero e l'assenza di prova o chiarimenti circa l'adempimento, il Collegio ha ritenuto fondata la pretesa della ricorrente anche alla luce dei principi sull'onere della prova nei rapporti tra debitore e creditore. In sede di ottemperanza non possono essere nuovamente sindacati i presupposti della pretesa già riconosciuta dal giudicato. Il Ministero è stato pertanto obbligato a dare esecuzione al titolo entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega e senza compenso, incaricato di provvedere entro i successivi 60 giorni previa richiesta della ricorrente. Il TAR ha inoltre disposto la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti del Lazio e all'OIV del Ministero, per quanto di eventuale competenza, in considerazione della reiterata inerzia amministrativa e del contenzioso seriale. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 800 euro di spese di lite, oltre accessori se dovuti, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, nel quale il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione di eseguire il giudicato e nominare, ove necessario, un commissario ad acta.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Costituisce la base normativa del beneficio della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, riconosciuto alla ricorrente dal giudicato civile.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997, come modificato dall'art. 44, comma 3, d.l. 269/2003, convertito dalla l. 326/2003

    Prevede il termine di 120 giorni rilevante per l'esecuzione dei titoli giudiziali nei confronti delle amministrazioni pubbliche; il TAR ne ha constatato il decorso prima della proposizione del giudizio di ottemperanza.

  • art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando il titolo giudiziale è passato in giudicato, è stato notificato all'amministrazione ed è decorso il termine legalmente previsto per l'adempimento, l'inerzia dell'amministrazione legittima l'ordine giudiziale di esecuzione del titolo.
  • L'amministrazione convenuta in ottemperanza deve fornire chiarimenti e indicazioni idonei a dimostrare l'avvenuta esecuzione del giudicato; in mancanza, e a fronte dell'allegato inadempimento, la pretesa del creditore può essere accolta secondo i principi sull'onere della prova nei rapporti tra debitore e creditore.
  • In sede di ottemperanza non è consentito rimettere in discussione i presupposti della pretesa già riconosciuta dal giudicato, dovendo l'amministrazione dare integrale esecuzione al contenuto vincolante del titolo.
  • Il giudice dell'ottemperanza può fissare un termine per l'adempimento e nominare contestualmente un commissario ad acta, destinato a intervenire, su richiesta dell'interessato, in caso di infruttuosa scadenza del termine assegnato all'amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivoEffetto conformativo e riedizione del potere

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