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Sentenza

Sentenza n. 1791/2026 - Milano, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza n. 345/2024 del Tribunale di Como - Sezione Lavoro.

Giustizia amministrativa202504452

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Como, Sezione Lavoro, n. 345/2024, passata in giudicato, con condanna al pagamento di somme a titolo di carta docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditrici private)

Prevale il privato

La controversia

Le ricorrenti hanno promosso giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., deducendo l'inadempimento del Ministero rispetto alla sentenza del Tribunale di Como n. 345/2024. Il titolo giudiziale, notificato il 29 gennaio 2025 e passato in giudicato, aveva riconosciuto a una ricorrente euro 2.500,00 per cinque anni scolastici e all'altra euro 2.000,00 per quattro anni scolastici, a titolo di carta docente. È stato chiesto di ordinare il pagamento, nominare un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia e porre le spese a carico dell'Amministrazione. Il Ministero si è costituito, ma non ha adeguatamente contestato la pretesa né ha dimostrato l'adempimento. Il TAR ha inoltre verificato il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo, previsto per le amministrazioni pubbliche prima dell'avvio dell'esecuzione coattiva.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, dichiarando l'inottemperanza del Ministero al giudicato e ordinandogli di provvedere entro novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Il pagamento deve comprendere le somme riconosciute dal titolo, dedotti eventuali importi già versati, gli accessori di legge maturati e tuttora dovuti, gli oneri di registrazione e le spese documentate aventi titolo nel provvedimento, nonché gli interessi maturati dopo la proposizione del ricorso, nei limiti risultanti dal titolo e dalla legge. Il giudice ha precisato che i conteggi prodotti dalle creditrici non vincolano definitivamente l'Amministrazione: capitale residuo, interessi, misura e decorrenza devono essere verificati secondo il giudicato, gli artt. 1283 e seguenti c.c. e le ulteriori disposizioni applicabili. Per il caso di inutile decorso del termine, è stato nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, con incarico da attivare su istanza del creditore e da eseguire entro i successivi sessanta giorni. Il commissario dovrà determinare l'importo dovuto e adottare gli atti contabili necessari, senza compenso aggiuntivo perché l'attività rientra nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Consente il giudizio di ottemperanza per conseguire l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti giudiziari esecutivi.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici dispongono di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo per eseguire i provvedimenti giudiziari di condanna al pagamento di somme di denaro, prima dell'avvio del recupero coattivo.

  • artt. 1283 e seguenti c.c.

    La quantificazione del capitale residuo e degli interessi deve essere verificata secondo il titolo giudiziale e i criteri legali relativi a misura e decorrenza; i conteggi del creditore non sono di per sé vincolanti.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese a favore dei difensori che si dichiarano antistatari.

  • artt. 26 e 39 c.p.a.

    Fondano, rispettivamente, la disciplina delle spese nel processo amministrativo e il rinvio alle disposizioni del codice di procedura civile, incluso il regime della distrazione delle spese.

  • art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002

    Rileva per l'onere relativo al contributo unificato secondo quanto indicato nel dispositivo.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza a un giudicato di condanna al pagamento di somme di denaro ha funzione esecutiva e non costitutiva: il giudice deve assicurare il soddisfacimento del diritto già riconosciuto dal titolo, senza ridefinirne autonomamente l'oggetto.
  • Quando il titolo esecutivo è una sentenza passata in giudicato, l'inadempimento dell'amministrazione può essere dichiarato in sede di ottemperanza se il pagamento non è stato eseguito e il termine dilatorio previsto per le amministrazioni pubbliche è decorso.
  • Gli importi indicati dal creditore in sede di ottemperanza non vincolano definitivamente l'amministrazione; capitale residuo, interessi, misura e decorrenza devono essere determinati alla luce del titolo giudiziale e delle norme applicabili.
  • In caso di perdurante inerzia dell'amministrazione dopo il termine assegnato dal giudice, è possibile nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l'intervento all'istanza del creditore e all'inutile decorso del termine.
  • Il commissario ad acta, quando l'attività esecutiva rientra nei compiti istituzionali dell'organo nominato, non ha diritto a un compenso aggiuntivo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereOnere della prova e principio dispositivo

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