Cassazione Civile, Ordinanza n. 07425/2024 del 20/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio, prendendo atto della rinuncia intervenuta e delle conclusioni concordi delle parti costituite. Ha inoltre precisato che le spese del giudizio di cassazione restano a carico di ciascuna parte, ai sensi dell'art. 391, ultimo comma, c.p.c. La pronuncia di estinzione, non essendo conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., ha escluso l'applicabilità dei commi terzo e quarto dell'art. 96 c.p.c.
Esito
Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio in cui la Corte d'appello aveva dichiarato costituita, ai sensi degli artt. 5 e 55 del r.d. n. 1447/1992, una servitù coattiva di passaggio a favore dello stabilimento industriale della ricorrente e del relativo allacciamento ferroviario, su una striscia di terreno in Avezzano appartenente dapprima a un consorzio e poi alla resistente, nonché sulla tratta ferroviaria realizzata sul fondo. La stessa Corte d'appello aveva poi rimesso la causa in istruttoria per determinare l'indennità dovuta, e con sentenza definitiva aveva liquidato l'indennità in euro 739.063 per l'effettivo esercizio della servitù. La società ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi avverso entrambe le decisioni. Nel corso del giudizio di legittimità, le parti costituite hanno però rappresentato di avere rinunciato alle domande originarie e ai relativi diritti, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere, la cassazione senza rinvio delle sentenze impugnate e la cancellazione della trascrizione della domanda introduttiva; è in atti anche una rinuncia della ricorrente alle domande e alla servitù datata 17/03/2023.
Norme richiamate
art. 380-bis c.p.c.
La proposta di definizione del giudizio è stata comunicata alle parti; la pronuncia di estinzione successiva non era conforme a tale proposta.
art. 380-bis.1 c.p.c.
A seguito della richiesta della ricorrente di ottenere la decisione del ricorso, è stata fissata l'adunanza in camera di consiglio.
art. 391, ultimo comma, c.p.c.
In caso di estinzione del giudizio di cassazione, le spese restano a carico di ciascuna parte.
art. 96 c.p.c.
La Corte ha escluso l'applicabilità delle disposizioni sulla responsabilità aggravata, poiché la pronuncia di estinzione non era conforme alla proposta di definizione del giudizio.
artt. 5 e 55 r.d. n. 1447/1992
Sono le norme poste a base della declaratoria di costituzione della servitù coattiva di passaggio a favore dello stabilimento industriale e dell'allacciamento ferroviario.
Massime di principio
- Quando, nel giudizio di cassazione, le parti costituite rinunciano alle domande e ai diritti azionati e chiedono concordemente la cessazione della materia del contendere, il giudizio deve essere dichiarato estinto.
- La rinuncia del ricorrente alle domande e al diritto controverso è idonea a determinare la definizione estintiva del giudizio anche se siano già state impugnate sia la sentenza non definitiva sia quella definitiva rese nei gradi di merito.
- In caso di estinzione del giudizio di cassazione, le spese restano a carico di ciascuna parte, salvo diversa regolazione nei limiti consentiti dalla disciplina processuale applicabile.
- La pronuncia di estinzione non conforme alla proposta di definizione accelerata del giudizio esclude l'applicazione delle sanzioni per responsabilità aggravata previste dall'art. 96, commi terzo e quarto, c.p.c.
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