Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 20121/2025 del 18/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

L'ente della riscossione aveva emesso nei confronti del contribuente quattro avvisi di intimazione di pagamento, sollecitando il pagamento di quattro cartelle ritenute non pagate. Il contribuente aveva impugnato gli atti dinanzi alla giurisdizione tributaria, ma sia il primo giudice sia il giudice d'appello avevano respinto il ricorso. In cassazione il contribuente ha proposto sei motivi: (1) nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente/abnorme e violazione delle norme sulla motivazione e sul giusto processo; (2) inesistenza della sentenza per mancanza della sottoscrizione del giudice relatore; (3) omesso esame e violazione del giudicato formatosi su una precedente decisione che aveva accertato la mancata notifica delle cartelle; (4) erronea affermazione dell'esistenza della notifica delle cartelle senza adeguata prova e senza considerare la precedente pronuncia; (5) violazione delle regole sulla prova e sulla prescrizione quinquennale, con deduzione della mancata notifica e dell'intervenuta prescrizione; (6) omessa motivazione sul motivo di appello relativo alle spese di primo grado e sulla questione di legittimità costituzionale sollevata.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo la motivazione della sentenza d'appello meramente apparente perché apodittica e non idonea a rendere percepibile il percorso logico seguito dal giudice. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, affinché riesamini la controversia con adeguata motivazione e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti.

Norme richiamate

  • art. 36 d.lgs. 546/1992

    la sentenza tributaria deve contenere una motivazione idonea a rendere percepibile il fondamento della decisione; la sua mancanza o apparenza determina nullità

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato come parametro di censura per dedotte omissioni decisorie o motivazionali

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato in relazione alla valutazione della prova e alla dedotta carenza probatoria sulla notifica

  • art. 132 c.p.c.

    la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

  • art. 160 c.p.c.

    invocato per le nullità della notificazione e del procedimento di notificazione

  • art. 111 Cost.

    richiamato come parametro del dovere di motivazione e del giusto processo

  • art. 161 c.p.c.

    invocato in relazione alla dedotta inesistenza/nullità della sentenza per vizio di sottoscrizione

  • art. 360 c.p.c.

    primo comma, nn. 3, 4 e 5

    utilizzato come base dei motivi di ricorso per violazione di legge, nullità della sentenza e omesso esame di fatti decisivi

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per contestare la ripartizione dell'onere probatorio sulla notificazione delle cartelle

  • art. 24 Cost.

    invocato insieme alle garanzie del contraddittorio e della tutela giurisdizionale

  • art. 24 legge 11 marzo 1953, n. 87

    richiamato dal ricorrente in relazione alla questione di legittimità costituzionale sollevata

  • art. 6 CEDU

    richiamato quale parametro del giusto processo e dell'obbligo di motivazione

  • art. 13 Protocollo aggiuntivo CEDU

    richiamato dal ricorrente a sostegno delle garanzie di tutela effettiva

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato in relazione alla motivazione della sentenza

Massime di principio

  • La sentenza tributaria è nulla quando la motivazione, pur esistente graficamente, è solo apparente, cioè non consente di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice e non rende controllabile la decisione.
  • Non è sufficiente una motivazione apodittica o meramente adesiva alla decisione di primo grado: il giudice d'appello deve esplicitare i fatti rilevanti, le prove considerate e il ragionamento che conduce al decisum.
  • Quando la decisione impugnata è cassata per vizio radicale della motivazione, gli ulteriori motivi di ricorso restano assorbiti.
  • Nel giudizio tributario, la questione della notifica delle cartelle e dell'eventuale giudicato formatosi su una precedente decisione costituisce un punto decisivo che deve essere espressamente esaminato e motivato dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.