Ordinanza n. 532/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'annullamento - della Graduatoria Provinciale per le Supplenze (GPS) per la provincia di Livorno valida per l’anno scolastico 2023/2024, nella parte in cui dispone l’inserimento dei ricorrenti nelle fasce aggiuntive 1C e 1D, in quanto possessori di abilitazione all’insegnamento o specializzazione sul sostegno conseguita all’estero, a non ancora munita del riconoscimento da parte del Ministero dell’Istruzione e del Merito; - del Decreto Ministeriale 15 giugno 2023 n. 119, avente ad oggetto: “Procedura straordinaria in attuazione dell’articolo 5, commi da 5 a 17, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44”, nella parte in cui prevede l’inserimento dei ricorrenti nelle fasce aggiuntive 1C e 1D, in quanto possessori di abilitazione all’insegnamento o specializzazione sul sostegno conseguita all’estero, a non ancora munita del riconoscimento da parte del Ministero dell’Istruzione e del Merito, e ne inibisce l’accesso al ruolo (anche mediante la c.d. “call veloce” di cui dell’articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019 n. 159), e segnatamente all’art. 2, comma 2, laddove dispone “La presente procedura non si applica a coloro che sono inclusi nella prima fascia delle GPS o negli elenchi aggiuntivi per i posti di sostegno con riserva di riconoscimento del titolo di specializzazione conseguito all’estero”; - della Circolare Ministeriale 19 luglio 2023 prot. n. 43440 che detta istruzioni operative sulla formazione delle GPS per l’Anno Scolastico 2023/2024, e segnatamente al punto 2 nella parte in cui è scritto “coloro che sono inclusi nella prima fascia delle GPS o nel relativo elenco aggiuntivo con riserva di riconoscimento del titolo di abilitazione, ovvero di specializzazione sul sostegno, conseguito all’estero sono inclusi in un secondo elenco aggiuntivo”; - dell’Avviso del Ministero dell’Istruzione e del Merito prot. 44017 del 20 luglio 2023 di apertura delle funzioni telematiche per la c.d. Call veloce per l’anno scolastico 2023-2024, nella parte in cui preclude ai ricorrenti la presentazione delle istanze di partecipazione alle immissione in ruolo; - di ogni altro atto precedente o successivo, comunque connesso con i provvedimenti impugnati, ivi compreso, per quanto di ragione, il precedente D.M. 6 maggio 2022 n. 112 che disciplina la formazione e l’utilizzo delle GPS per il biennio 2022 – 2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Graduatoria Provinciale per le Supplenze della provincia di Livorno per l'anno scolastico 2023/2024, nonché gli atti ministeriali che collocano i docenti con titoli esteri non ancora riconosciuti nelle fasce aggiuntive e precludono l'accesso alle procedure di immissione in ruolo e alla call veloce
Esito
La controversia
I ricorrenti hanno chiesto l'annullamento della graduatoria GPS di Livorno, del decreto ministeriale n. 119/2023, della circolare ministeriale n. 43440/2023, dell'avviso ministeriale relativo alla call veloce e degli atti connessi, contestando la disciplina che colloca nelle fasce aggiuntive 1C e 1D i docenti muniti di abilitazione all'insegnamento o specializzazione sul sostegno conseguita all'estero, ma non ancora riconosciuta dal Ministero, escludendoli dalla procedura straordinaria e dall'accesso al ruolo, anche mediante call veloce. Con il ricorso introduttivo è stata inoltre formulata istanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami, in ragione dell'elevato numero di controinteressati e delle prevedibili difficoltà di reperimento dei loro indirizzi.
La decisione
Il TAR, senza definire il merito delle censure rivolte contro la disciplina delle GPS e delle procedure di immissione in ruolo, ha ritenuto sussistenti i presupposti processuali per autorizzare l'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami. Considerato l'elevato numero di controinteressati e la difficoltà di reperirne gli indirizzi, ha disposto la pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero e degli Uffici Scolastici Regionali interessati di un sunto del ricorso, degli atti impugnati e dell'elenco dei controinteressati. La pubblicazione dovrà essere richiesta entro il termine perentorio di 20 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza; la prova della pubblicazione dovrà essere depositata entro 10 giorni dalla pubblicazione. L'inosservanza del primo termine è espressamente sanzionata con l'improcedibilità del ricorso.
Norme richiamate
art. 27, comma 2, c.p.a.
Consente, nell'ambito delle modalità di instaurazione del contraddittorio, di adottare modalità particolari quando ciò sia necessario in relazione alle caratteristiche del giudizio e al numero dei destinatari.
art. 49 c.p.a.
Costituisce la base normativa per disporre l'integrazione del contraddittorio; nel caso concreto l'integrazione è stata autorizzata mediante notificazione per pubblici proclami.
Massime di principio
- Quando il numero dei controinteressati è elevato e risultano prevedibili difficoltà nel reperimento dei loro indirizzi, il giudice amministrativo può autorizzare l'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami, ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 49 c.p.a.
- L'autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami può essere subordinata alla pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione di un sunto del ricorso, degli atti impugnati e dell'elenco dei controinteressati, secondo termini e modalità fissati dal giudice.
- Il termine assegnato per richiedere la pubblicazione può essere qualificato come perentorio e il suo mancato rispetto può comportare l'improcedibilità del ricorso.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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