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Direttiva 2021/2118

Direttiva (UE) 2021/2118 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2021 recante modifica della direttiva 2009/103/CE concernente l’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32021L2118

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva interviene sulla disciplina UE della RC auto per adeguarla alla giurisprudenza della Corte di giustizia, alle innovazioni tecnologiche e alle esigenze di maggiore tutela delle vittime. Introduce definizioni più precise di "veicolo" e di "uso del veicolo", consente solo in condizioni rigorose i controlli assicurativi transfrontalieri e armonizza gli importi minimi di copertura. Rafforza inoltre il sistema di risarcimento in caso di insolvenza dell’assicuratore, disciplina l’attestazione di sinistralità pregressa e consente strumenti di confronto dei prezzi certificati.

Modifica la direttiva 2009/103/CE sull’assicurazione RC auto, rafforzando la tutela delle persone lese, armonizzando gli importi minimi di copertura e introducendo regole su controlli assicurativi, insolvenza dell’assicuratore, attestazioni di sinistralità pregressa e altri profili transfrontalieri.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri dell’Unione europea, che devono recepirla nell’ordinamento nazionale. Interessa l’assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione di autoveicoli, il controllo dell’obbligo assicurativo, il risarcimento delle persone lese, i veicoli spediti tra Stati membri, i rimorchi, gli strumenti di confronto dei prezzi e i meccanismi di indennizzo in caso di insolvenza dell’impresa di assicurazione. Restano rilevanti alcune esclusioni e deroghe: sedie a rotelle per persone con disabilità fisiche, taluni veicoli/attrezzature non rientranti nella definizione di "veicolo", veicoli in zone soggette a restrizioni, veicoli il cui uso su strade pubbliche non è autorizzato, nonché attività ed eventi sportivi motoristici autorizzati e svolti in aree delimitate con coperture alternative.

Direttiva (UE) 2021/2118: modifica della disciplina RC auto

La direttiva modifica in modo mirato la direttiva 2009/103/CE sull’assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione di autoveicoli. L’intervento mira a rafforzare la protezione delle persone lese, aumentare la certezza del diritto dopo la giurisprudenza della Corte di giustizia e adeguare il sistema ai nuovi profili tecnologici e di mercato.

Finalità e contesto

I considerando evidenziano che l’assicurazione autoveicoli ha un impatto essenziale sul mercato interno e sulla libera circolazione. La revisione del 2017 della Commissione ha mostrato che la direttiva 2009/103/CE funziona complessivamente bene, ma richiede correzioni su punti specifici: insolvenza dell’assicuratore, importi minimi, controlli assicurativi, attestazioni di sinistralità pregressa e ulteriori chiarimenti su veicoli, rimorchi, veicoli spediti e strumenti di confronto.

Ambito soggettivo e oggettivo

La disciplina continua a riguardare gli Stati membri e gli operatori del mercato RC auto. Si applica alla responsabilità civile connessa alla circolazione di veicoli che stazionano abitualmente nel territorio di uno Stato membro, ai controlli assicurativi, ai sistemi di indennizzo in caso di veicolo non identificato o non assicurato, agli organismi per l’insolvenza dell’assicuratore e alle regole sugli strumenti di mercato e informazione. Restano possibili deroghe nazionali in casi tassativi, tra cui veicoli ritirati dalla circolazione, veicoli in aree soggette a restrizioni, veicoli non autorizzati su strade pubbliche e attività sportive motoristiche autorizzate. Le sedie a rotelle per persone con disabilità fisiche sono escluse dalla nozione di veicolo.

Definizioni chiave

La nozione di "veicolo" viene aggiornata per includere solo i mezzi azionati esclusivamente da forza meccanica che circolano sul suolo ma non su rotaia, secondo parametri tecnici di velocità massima di progetto e peso netto massimo. La direttiva introduce anche la definizione di "uso del veicolo", intesa come utilizzo conforme alla funzione di mezzo di trasporto al momento del sinistro, a prescindere dal terreno o dal fatto che il mezzo sia fermo o in movimento. Viene inoltre aggiornato il lessico sostituendo progressivamente il termine "vittima" con "persona lesa" o "parte lesa".

Obbligo di assicurazione e deroghe

L’articolo 3 ribadisce l’obbligo generale per ogni Stato membro di garantire che la responsabilità civile relativa alla circolazione dei veicoli abitualmente stazionanti nel suo territorio sia coperta da assicurazione. Gli Stati membri possono tuttavia prevedere una esclusione per eventi e attività sportive motoristiche, purché svolti in aree delimitate e con coperture alternative idonee a proteggere terzi, spettatori e passanti.

L’articolo 5 consente ulteriori deroghe, ma solo accompagnate da misure equivalenti di tutela:

  • veicoli ritirati dalla circolazione e il cui uso è vietato temporaneamente o permanentemente, previa procedura formale o altra misura verificabile;
  • veicoli utilizzati esclusivamente in zone con accesso limitato;
  • veicoli il cui uso su strade pubbliche non è autorizzato dal diritto nazionale.

Se lo Stato membro deroga all’obbligo assicurativo, deve assicurare che tali veicoli siano trattati come veicoli non assicurati ai fini del risarcimento e della garanzia. È inoltre possibile, per i veicoli non autorizzati su strade pubbliche, derogare anche all’articolo 10 per i danni causati in zone non accessibili al pubblico per restrizioni giuridiche o fisiche. Le deroghe devono essere notificate alla Commissione.

Controlli assicurativi e dati personali

L’articolo 4 autorizza controlli dell’assicurazione solo se non discriminatori e necessari/proporzionati. I controlli sono ammessi soltanto se:

  • sono effettuati nell’ambito di una verifica non esclusivamente finalizzata all’assicurazione; oppure
  • rientrano in un sistema generale di controlli sul territorio nazionale e non richiedono di fermare il veicolo.

Il trattamento dei dati personali è consentito solo per impedire la circolazione di veicoli non assicurati e nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679. Le norme nazionali devono indicare finalità, base giuridica, sicurezza, limiti di conservazione e cancellazione dei dati; una volta verificata la copertura assicurativa, i dati devono essere cancellati senza ritardo.

Importi minimi di copertura

L’articolo 9 armonizza i minimi obbligatori di copertura:

  • 6.450.000 EUR per sinistro per danni alle persone, indipendentemente dal numero delle persone lese, oppure 1.300.000 EUR per persona lesa;
  • 1.300.000 EUR per sinistro per danni alle cose.

Per gli Stati membri non aderenti all’euro, gli importi si convertono in moneta nazionale al tasso del 22 dicembre 2021. Ogni cinque anni dal 22 dicembre 2021 la Commissione riesamina gli importi secondo l’IPCA e adotta atti delegati per aggiornarli entro sei mesi dalla fine di ciascun periodo quinquennale.

Risarcimento dei danni da veicolo non identificato o non assicurato

Il capo 4 viene riformulato per chiarire il ruolo dell’organismo di indennizzo. La persona lesa può rivolgersi direttamente all’organismo, che deve fornire una risposta motivata; gli Stati membri non possono imporre alla persona lesa di provare che il responsabile non possa o non voglia pagare. Per i danni alle cose causati da veicolo non identificato è ammessa una franchigia massima di 500 EUR solo nei casi espressamente previsti.

Protezione in caso di insolvenza dell’assicuratore

La riforma introduce un meccanismo specifico per l’insolvenza dell’impresa di assicurazione, articolato su due ipotesi:

  • danni derivanti da sinistro verificatosi nello Stato membro di residenza della persona lesa (articolo 10 bis);
  • danni derivanti da sinistro verificatosi in uno Stato membro diverso da quello di residenza (articolo 25 bis).

Ogni Stato membro deve istituire o autorizzare un organismo che indennizzi la persona lesa almeno nei limiti dell’assicurazione obbligatoria quando l’assicuratore è soggetto a procedura fallimentare o di liquidazione ai sensi della direttiva 2009/138/CE. L’organismo deve avere fondi sufficienti; il finanziamento può avvenire anche tramite contributi delle imprese autorizzate dallo Stato membro interessato.

La direttiva impone una procedura rapida e coordinata:

  • la persona lesa può presentare la richiesta direttamente all’organismo;
  • l’organismo deve fornire un’offerta motivata o una risposta motivata entro tre mesi;
  • se l’indennizzo è dovuto e l’offerta è accettata, il pagamento deve avvenire senza indebito ritardo e comunque entro tre mesi;
  • l’organismo deve cooperare con gli altri organismi, con l’impresa insolvente, il suo amministratore straordinario o liquidatore e le autorità competenti;
  • il rimborso tra organismi deve avvenire, di regola, entro sei mesi;
  • è riconosciuto il diritto di surrogazione nei diritti della persona lesa, con il limite indicato dalla direttiva.

Gli organismi o gli enti designati devono concludere un accordo attuativo entro il 23 dicembre 2023; in difetto, la Commissione può adottare atti delegati per precisare compiti e obblighi procedurali in materia di rimborso.

Veicoli spediti e rimorchi

Per i veicoli spediti da uno Stato membro a un altro, la persona responsabile della copertura può scegliere lo Stato membro di immatricolazione oppure, per 30 giorni dall’accettazione della consegna da parte dell’acquirente, lo Stato membro di destinazione, anche se il veicolo non è ancora formalmente immatricolato in quest’ultimo. I centri d’informazione degli Stati membri interessati devono cooperare per rendere disponibili le informazioni rilevanti.

Per i sinistri con rimorchio dotato di assicurazione separata, la persona lesa può, in presenza delle condizioni previste, agire direttamente contro l’assicuratore del rimorchio. Quest’ultimo deve inoltre fornire, su richiesta, i dati dell’assicuratore del veicolo trainante o, se non identificabile, del meccanismo di indennizzo dell’articolo 10.

Attestazione di sinistralità pregressa e non discriminazione

L’articolo 16 introduce un diritto del contraente ad ottenere un’attestazione di sinistralità pregressa relativa agli ultimi cinque anni del rapporto contrattuale. Il documento deve essere rilasciato entro 15 giorni, su un modello uniforme definito dalla Commissione con atto di esecuzione entro il 23 luglio 2023.

Gli assicuratori devono:

  • trattare in modo non discriminatorio le attestazioni rilasciate in altri Stati membri;
  • equipararle a quelle nazionali, inclusi gli sconti eventualmente applicabili;
  • pubblicare una panoramica generale delle proprie politiche sull’uso della sinistralità pregressa nel calcolo del premio.

Strumenti indipendenti di confronto dei prezzi

La direttiva consente agli Stati membri di certificare strumenti di confronto gratuiti per prezzi, tariffe e copertura delle assicurazioni RC auto. Tali strumenti, per essere qualificati come indipendenti, devono essere operativamente autonomi dagli assicuratori, trasparenti, basati su criteri oggettivi, aggiornati, aperti a tutti i prestatori e corredati da una procedura efficace per correggere i dati errati.

Informazioni al pubblico e ai centri d’informazione

Gli Stati membri devono assicurare che i centri d’informazione ricevano tempestivamente i dati assicurativi rilevanti e siano informati quando una polizza cessa di coprire un veicolo. Devono inoltre garantire alle persone lese accesso a informazioni essenziali sulle possibili modalità di presentazione della domanda d’indennizzo, soprattutto quando esistono più organismi nazionali competenti.

Poteri della Commissione e riesame

La Commissione dispone di competenze di esecuzione per il modello di attestazione di sinistralità pregressa e di competenze delegate per l’adeguamento degli importi minimi e per la disciplina attuativa dei meccanismi di rimborso in materia di insolvenza. La direttiva prevede inoltre una relazione quinquennale sul funzionamento e sul finanziamento degli organismi per l’insolvenza e, comunque, una valutazione generale entro il 24 dicembre 2030 su sviluppo tecnologico, ambito di applicazione, controlli transfrontalieri e sistemi bonus-malus.

Recepimento e applicazione

Gli Stati membri devono adottare e pubblicare le misure di recepimento entro il 23 dicembre 2023 e applicarle dalla stessa data. Fa eccezione la disciplina necessaria per predisporre gli organismi e gli accordi relativi agli articoli 10 bis e 25 bis, per la quale il termine è anticipato al 23 giugno 2023. La direttiva è entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Disposizioni principali

Definizioni di veicolo, uso del veicolo e persona lesa

L’articolo 1, punto 1, ridefinisce "veicolo" come qualsiasi autoveicolo azionato esclusivamente da forza meccanica che circola sul suolo ma non su rotaia, con velocità di progetto massima superiore a 25 km/h oppure peso netto massimo superiore a 25 kg e velocità di progetto massima superiore a 14 km/h, includendo i rimorchi destinati ad essere utilizzati con tali veicoli. Sono escluse le sedie a rotelle destinate esclusivamente ad essere utilizzate da persone con disabilità fisiche. È introdotta la nozione di "uso del veicolo" come qualsiasi uso conforme alla funzione di mezzo di trasporto al momento del sinistro, indipendentemente da caratteristiche, terreno e stato di moto/immobilità. È inoltre aggiornata la nozione di "persona lesa" o "parte lesa" e introdotto il riferimento allo "Stato membro di origine".

Obbligo di assicurazione e attività sportive motoristiche

L’articolo 3 è riscritto ribadendo l’obbligo degli Stati membri di adottare tutte le misure appropriate affinché la responsabilità civile relativa alla circolazione di un veicolo che staziona abitualmente nel loro territorio sia coperta da assicurazione, salvo le deroghe dell’articolo 5. È inoltre esclusa dall’ambito della direttiva l’attività di veicoli in eventi e attività sportive motoristiche, quali corse, gare, allenamenti, prove e dimostrazioni, purché svolte in zona soggetta a restrizioni e con coperture o garanzie alternative per i danni a terzi, compresi spettatori e passanti.

Controlli assicurativi e protezione dei dati

L’articolo 4 consente controlli dell’assicurazione solo se non discriminatori, necessari e proporzionati; essi devono inserirsi in verifiche non esclusivamente finalizzate all’assicurazione oppure in sistemi generali di controlli sul territorio nazionale, anche sui veicoli che normalmente vi stazionano, senza obbligo di fermare il veicolo. Il trattamento dei dati personali è ammesso solo nei limiti necessari e nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679; le norme nazionali devono specificare finalità, base giuridica, misure di sicurezza, principi di necessità, proporzionalità e limitazione della finalità, oltre al periodo di conservazione, con cancellazione dei dati quando la verifica è conclusa.

Deroghe all’obbligo assicurativo e meccanismi di compensazione

L’articolo 5, paragrafi da 3 a 7, consente deroghe per veicoli ritirati dalla circolazione e il cui uso è vietato, per veicoli utilizzati esclusivamente in aree con accesso limitato e per veicoli il cui uso su strade pubbliche non è autorizzato. In tutti i casi gli Stati membri devono prevedere un trattamento equivalente a quello dei veicoli non assicurati e misure di indennizzo tramite i fondi di garanzia; per i veicoli non autorizzati su strade pubbliche è possibile derogare anche all’articolo 10 per i danni avvenuti in zone non accessibili al pubblico. Le deroghe devono essere notificate alla Commissione, che pubblica l’elenco.

Importi minimi di copertura e adeguamento periodico

L’articolo 9 fissa i minimi obbligatori in 6.450.000 EUR per sinistro per danni alle persone, oppure 1.300.000 EUR per persona lesa, e 1.300.000 EUR per sinistro per danni alle cose. Per gli Stati membri non aderenti all’euro è previsto il cambio al 22 dicembre 2021. Ogni cinque anni dal 22 dicembre 2021 la Commissione riesamina gli importi sulla base dell’IPCA e adotta atti delegati per l’adeguamento entro sei mesi dalla fine di ciascun quinquennio.

Risarcimento per veicoli non identificati o non assicurati

Viene aggiornato il capo 4 e modificato l’articolo 10. La persona lesa può rivolgersi direttamente all’organismo di indennizzo, che deve rispondere motivatamente; gli Stati membri non possono subordinare il pagamento alla prova che il responsabile non possa o non voglia pagare. Per i danni alle cose derivanti da veicolo non identificato è possibile una franchigia massima di 500 EUR solo nei casi previsti. È confermato che si applicano le norme nazionali più favorevoli.

Tutela in caso di insolvenza dell’assicuratore

Sono introdotti gli articoli 10 bis e 25 bis, che impongono a ciascuno Stato membro di istituire o autorizzare un organismo incaricato di risarcire le persone lese, residenti nel proprio territorio, almeno entro i limiti dell’assicurazione obbligatoria, quando l’impresa di assicurazione è soggetta a procedura fallimentare o di liquidazione ai sensi della direttiva 2009/138/CE. Gli organismi devono disporre di fondi sufficienti, garantire cooperazione transfrontaliera, ricevere la domanda direttamente dalla persona lesa e formulare un’offerta o risposta motivata entro tre mesi. Il pagamento deve avvenire entro tre mesi dall’accettazione dell’offerta. È previsto il rimborso tra organismi, il diritto di surrogazione e il riconoscimento reciproco. Gli organismi/enti devono concludere un accordo attuativo entro il 23 dicembre 2023, con potere sostitutivo della Commissione tramite atto delegato se l’accordo non viene raggiunto.

Veicoli spediti e rimorchi

Per i veicoli spediti da uno Stato membro a un altro, l’articolo 15 consente di considerare Stato membro del rischio quello di immatricolazione oppure, per 30 giorni dall’accettazione della consegna da parte dell’acquirente, quello di destinazione, anche se il veicolo non è ancora immatricolato nello Stato di destinazione. I centri d’informazione interessati devono cooperare. L’articolo 15 bis disciplina i sinistri con rimorchio dotato di assicurazione separata: la persona lesa può, in certi casi, rivolgersi direttamente all’assicuratore del rimorchio; quest’ultimo deve anche fornire, su richiesta, le informazioni sull’assicuratore del veicolo trainante o sul meccanismo di indennizzo dell’articolo 10.

Attestazione di sinistralità pregressa

L’articolo 16 riconosce al contraente il diritto di ottenere, su richiesta, un’attestazione di sinistralità pregressa relativa agli ultimi cinque anni, da rilasciare entro 15 giorni su formulario uniforme. Le imprese di assicurazione devono trattare in modo non discriminatorio le attestazioni emesse in altri Stati membri e riconoscere gli eventuali sconti applicabili, pubblicando una panoramica generale delle loro politiche tariffarie in materia. La Commissione deve adottare entro il 23 luglio 2023 atti di esecuzione che definiscano forma e contenuto del modello.

Strumenti indipendenti di confronto dei prezzi

L’articolo 16 bis consente agli Stati membri di certificare strumenti gratuiti di confronto dei prezzi, delle tariffe e della copertura assicurativa, se indipendenti dagli assicuratori, trasparenti, basati su criteri oggettivi, aggiornati e aperti a tutti i prestatori, con chiara indicazione dell’ampiezza del mercato coperto e con una procedura per segnalare dati errati.

Informazioni ai centri d’informazione e alle persone lese

L’articolo 23 impone che le imprese di assicurazione o altre entità forniscano ai centri d’informazione i dati identificativi richiesti e li informino quando una polizza perde validità o cessa di coprire un veicolo. L’articolo 26 rafforza l’obbligo degli Stati membri di facilitare tempestivamente la fornitura dei dati di base necessari per la liquidazione dei danni, mentre l’articolo 26 bis impone di garantire alle persone lese accesso a informazioni essenziali sulle modalità di presentazione della domanda d’indennizzo presso i diversi organismi.

Poteri della Commissione, monitoraggio e riesame

L’articolo 28 bis richiama la procedura di comitato; l’articolo 28 ter disciplina gli atti delegati, conferendo alla Commissione poteri a tempo indeterminato per l’adeguamento periodico degli importi minimi e per 7 anni per le norme su insolvenza, salvo revoca o obiezione di Parlamento e Consiglio. L’articolo 28 quater prevede una relazione entro cinque anni dalle rispettive date di applicazione degli articoli 10 bis e 25 bis sul funzionamento, il finanziamento e la cooperazione degli organismi; e, comunque, entro il 24 dicembre 2030 una relazione generale sull’attuazione della direttiva, con focus su sviluppi tecnologici, ambito di applicazione, controlli transfrontalieri e sistemi bonus-malus.

Termini di recepimento e applicazione

L’articolo 2 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare le disposizioni di recepimento entro il 23 dicembre 2023, applicandole dal 23 dicembre 2023. In deroga, le disposizioni relative all’articolo 10 bis, paragrafo 13, e all’articolo 25 bis, paragrafo 13, devono essere adottate entro il 23 giugno 2023. La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

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