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Direttiva 2021/2167

Direttiva (UE) 2021/2167 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2021 relativa ai gestori di crediti e agli acquirenti di crediti e che modifica le direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32021L2167

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva istituisce un quadro comune UE per autorizzare e vigilare i gestori di crediti e per disciplinare gli acquirenti di crediti deteriorati, con l’obiettivo di favorire mercati secondari efficienti, competitivi e trasparenti per i NPL. Il testo non incide sui diritti dei debitori e dei consumatori, che restano protetti dalla normativa UE e nazionale applicabile, e introduce obblighi informativi, requisiti organizzativi, regole di cooperazione tra autorità e sanzioni. La direttiva modifica inoltre le direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE, soprattutto in materia di informazione sulle modifiche contrattuali, misure di tolleranza e diritti del consumatore in caso di cessione del credito.

Disciplina armonizzata dei gestori di crediti e degli acquirenti di crediti deteriorati originati da enti creditizi dell’Unione, per sviluppare il mercato secondario dei NPL e rafforzare la tutela dei debitori e dei consumatori.

Ambito di applicazione

Si applica ai gestori di crediti che agiscono per conto di un acquirente di crediti con riferimento ai diritti del creditore derivanti da un contratto di credito deteriorato, o al contratto di credito deteriorato stesso, emesso da un ente creditizio stabilito nell’Unione, nonché agli acquirenti di crediti che acquisiscono tali diritti o contratti. La direttiva non si applica, tra l’altro, alla gestione di crediti svolta da enti creditizi dell’Unione, da taluni organismi di investimento collettivo/gestori di fondi, né ai crediti non originati da enti creditizi dell’Unione, salvo i casi espressamente previsti. Restano salve le limitazioni nazionali al trasferimento di crediti non scaduti, scaduti da meno di 90 giorni o non risolti secondo il diritto civile nazionale, nonché le possibilità per gli Stati membri di esentare notai, avvocati e ufficiali giudiziari che operano nell’ambito della propria professione.

Gestori di crediti e acquirenti di crediti deteriorati

La direttiva istituisce un quadro armonizzato per il mercato secondario dei crediti deteriorati originati da enti creditizi dell’Unione. L’obiettivo dichiarato è duplice: consentire una più agevole cessione e gestione dei NPL e, al contempo, preservare in modo elevato la tutela dei debitori, in particolare dei consumatori.

Finalità e contesto

La direttiva si inserisce nel più ampio piano UE di contrasto ai crediti deteriorati e di rafforzamento dell’Unione bancaria e dell’Unione dei mercati dei capitali. I considerando evidenziano che mercati secondari efficienti, competitivi e trasparenti dovrebbero favorire la riduzione degli stock di NPL, migliorare la resilienza del sistema finanziario e sostenere la concessione di credito all’economia reale.

Ambito di applicazione

La disciplina riguarda i gestori di crediti che agiscono per conto di un acquirente di crediti e gli acquirenti di crediti che acquisiscono diritti derivanti da contratti di credito deteriorati o il contratto stesso, purché il credito sia stato emesso da un ente creditizio stabilito nell’Unione (articoli 1 e 2). Restano esclusi, tra l’altro, la gestione svolta direttamente dagli enti creditizi dell’Unione, quella di taluni gestori di fondi/organismi di investimento, nonché i crediti non originati da enti creditizi UE, salvo casi particolari di sostituzione del credito da parte di un ente creditizio.

Sono altresì preservate le limitazioni previste dal diritto nazionale sul trasferimento di crediti non scaduti, scaduti da meno di 90 giorni o non risolti ai sensi del diritto civile nazionale. Gli Stati membri possono inoltre esentare notai, ufficiali giudiziari e avvocati che esercitano nell’ambito della propria professione.

Definizioni chiave

L’articolo 3 definisce i concetti fondamentali della direttiva: ente creditizio, creditore, debitore, contratto di credito, contratto di gestione del credito, acquirente di crediti, fornitore di servizi di gestione dei crediti, gestore di crediti, attività di gestione dei crediti, Stato membro di origine e Stato membro ospitante, consumatore e contratto di credito deteriorato. In particolare, il gestore di crediti è una persona giuridica che, nell’ambito della propria attività d’impresa, gestisce ed esegue i diritti e gli obblighi connessi al credito deteriorato per conto dell’acquirente di crediti.

Autorizzazione dei gestori di crediti

Il nucleo della direttiva è il regime di autorizzazione dei gestori di crediti (articoli 4-9). Gli Stati membri devono esigere che il gestore ottenga un’autorizzazione nello Stato membro di origine prima di iniziare l’attività. La domanda va presentata all’autorità competente nazionale, che deve verificare la completezza entro 45 giorni e decidere entro 90 giorni dalla ricezione della domanda completa.

I requisiti sostanziali includono, tra gli altri:

  • forma di persona giuridica con sede legale o principale nello Stato membro di autorizzazione;
  • buona reputazione degli esponenti aziendali e dei titolari di partecipazioni qualificate;
  • esperienza e conoscenze adeguate dell’organo di direzione o amministrazione nel suo complesso;
  • solidi dispositivi di governance e controlli interni;
  • politiche adeguate per il corretto e diligente trattamento dei debitori;
  • procedure interne per registrare e trattare i reclami;
  • eventuali procedure AML/CFT, se il diritto nazionale qualifica i gestori come soggetti obbligati.

L’ABE deve pubblicare orientamenti sui requisiti relativi a esperienza e conoscenze, al fine di evitare divergenze interpretative tra Stati membri.

Ricezione e detenzione di fondi dei debitori

L’articolo 6 attribuisce agli Stati membri una scelta normativa: autorizzare o vietare ai gestori di crediti di ricevere e detenere fondi dai debitori. Se tale facoltà è ammessa, occorrono presìdi aggiuntivi: conto separato presso un ente creditizio, segregazione e protezione delle somme, imputazione del pagamento all’acquirente di crediti e rilascio al debitore di ricevuta o quietanza liberatoria.

Contratto di gestione del credito ed esternalizzazione

Quando l’acquirente non gestisce direttamente il credito, il rapporto con il gestore deve essere regolato da un contratto scritto di gestione del credito (articolo 11). Il contratto deve precisare in modo dettagliato le attività affidate, la remunerazione, i poteri di rappresentanza, l’impegno al rispetto della normativa UE e nazionale applicabile e una clausola di trattamento leale e diligente dei debitori.

L’esternalizzazione delle attività a fornitori terzi è ammessa solo entro condizioni rigorose (articolo 12): contratto scritto, impossibilità di esternalizzare tutte le attività in blocco, mantenimento della piena responsabilità del gestore, accesso diretto alle informazioni, obbligo di preservare controllo interno, solidità e continuità operativa. I fornitori di servizi di gestione dei crediti non possono ricevere o detenere fondi dai debitori.

Attività transfrontaliere dei gestori di crediti

Gli articoli 13 e 14 introducono un meccanismo di passaporto UE per i gestori autorizzati. Il gestore che intende operare in uno Stato membro ospitante deve notificare le informazioni richieste all’autorità dello Stato membro di origine, che le trasmette entro 45 giorni allo Stato ospitante. Il gestore può iniziare a prestare servizi dalla data di conferma del ricevimento da parte dello Stato ospitante oppure, in mancanza, allo scadere di due mesi dalla trasmissione delle informazioni.

La vigilanza è affidata primariamente allo Stato membro di origine, con obblighi di cooperazione stretta con lo Stato ospitante e, se necessario, con lo Stato in cui il credito è stato concesso. Sono previsti controlli, ispezioni in loco, assistenza reciproca e poteri sanzionatori anche nei confronti di gestori che operano oltrefrontiera.

Informazioni ai potenziali acquirenti e trasparenza dei trasferimenti

L’articolo 15 impone agli enti creditizi di fornire al potenziale acquirente tutte le informazioni necessarie per valutare il valore del credito deteriorato e la probabilità di recupero, nel rispetto della riservatezza commerciale e della protezione dei dati. Tali informazioni servono a rendere possibile una due diligence informata prima della conclusione del trasferimento.

Gli enti creditizi devono inoltre comunicare semestralmente alle autorità competenti i trasferimenti effettuati, indicando almeno saldo aggregato, numero ed entità dei crediti ceduti e, se rilevante, la presenza di contratti con consumatori. Le autorità possono richiedere una frequenza trimestrale in caso di necessità, ad esempio in periodi di crisi.

Modelli di dati e norme tecniche

Per standardizzare e rendere comparabili le informazioni sui crediti deteriorati, l’articolo 16 incarica l’ABE di elaborare progetti di norme tecniche di attuazione sui modelli di dati. I progetti devono essere presentati entro il 29 settembre 2022; la Commissione li adotta mediante atti di esecuzione.

I modelli si applicano ai crediti emessi dal 1° luglio 2018 che diventano deteriorati dopo il 28 dicembre 2021. Per i crediti originati in quel periodo ma anteriori all’adozione delle norme tecniche, gli enti creditizi compilano il modello con i dati già disponibili.

Obblighi degli acquirenti di crediti

Gli acquirenti di crediti non sono soggetti ad autorizzazione prudenziale, poiché acquistano a proprio rischio crediti deteriorati già esistenti e non creano nuovo rischio sistemico in termini prudenziali (considerando e articolo 17). Tuttavia, il legislatore impone che, quando il credito riguarda consumatori, persone fisiche o PMI, l’acquirente domiciliato nell’Unione, o il suo rappresentante, designi un soggetto vigilato o un gestore di crediti per lo svolgimento delle attività di gestione. Gli Stati membri ospitanti possono estendere l’obbligo ad altre categorie di crediti.

L’acquirente deve rispettare la normativa di tutela dei consumatori, contrattuale, civile e penale applicabile, nonché le regole sul segreto bancario e sulla normativa insolvency nella misura pertinente. La direttiva non introduce un nuovo regime amministrativo generale per l’acquisto del credito, ma solo gli obblighi specifici previsti dal testo.

Acquirenti di paesi terzi e rappresentante nell’Unione

Quando l’acquirente non è domiciliato nell’Unione, l’articolo 19 impone la designazione scritta di un rappresentante nell’Unione. Questo rappresentante è il punto di contatto con le autorità competenti e risponde dell’osservanza degli obblighi della direttiva, senza pregiudizio degli obblighi del gestore di crediti eventualmente nominato.

Notifiche in caso di ulteriore trasferimento

Se l’acquirente trasferisce a sua volta il credito deteriorato, l’articolo 20 impone notifiche biennali alle autorità competenti del proprio Stato membro di origine sui nuovi cessionari e sulle caratteristiche aggregate del portafoglio trasferito. Le autorità devono poi trasmettere tali informazioni allo Stato membro ospitante e allo Stato membro di origine del nuovo acquirente.

Vigilanza, poteri e cooperazione tra autorità

Gli articoli 21 e 22 delineano il sistema di vigilanza. Gli Stati membri devono designare autorità competenti dotate di adeguate competenze, risorse e poteri. Tali autorità devono poter ottenere informazioni, ispezionare, indagare, imporre sanzioni e adottare misure correttive; se vi sono più autorità, deve essere individuato un unico punto di contatto.

La valutazione dei requisiti del gestore di crediti deve essere svolta con approccio basato sul rischio, tenendo conto di dimensioni, natura, portata e complessità dell’attività. Le autorità degli Stati membri interessati devono cooperare strettamente e scambiarsi tutte le informazioni necessarie.

Sanzioni amministrative e rimedi

L’articolo 23 obbliga gli Stati membri a prevedere sanzioni amministrative e misure correttive efficaci, proporzionate e dissuasive. Le misure minime comprendono:

  • revoca dell’autorizzazione;
  • ordine di cessare e rimuovere la violazione;
  • sanzioni pecuniarie.

Le autorità devono considerare la gravità e durata della violazione, il grado di responsabilità, la capacità finanziaria, i profitti ottenuti o le perdite evitate, i danni a terzi, la cooperazione prestata, precedenti violazioni e le possibili conseguenze sistemiche. Deve essere assicurato il diritto di essere sentiti, la motivazione della decisione e il diritto di ricorso.

Reclami e protezione dei dati

I gestori di crediti devono disporre di procedure efficaci, trasparenti e gratuite per il trattamento dei reclami dei debitori, con registrazione dei reclami e delle misure adottate (articolo 24). Le autorità competenti devono a loro volta pubblicare procedure per la gestione dei reclami riguardanti acquirenti, gestori e fornitori di servizi. Il trattamento dei dati personali è disciplinato dal GDPR e dal regolamento (UE) 2018/1725 (articolo 25).

Modifiche alle direttive sul credito al consumo e sul credito immobiliare

Gli articoli 27 e 28 modificano la direttiva 2008/48/CE e la direttiva 2014/17/UE. Vengono introdotti nuovi articoli che obbligano il creditore a comunicare al consumatore, prima della modifica dei termini e delle condizioni del contratto, una descrizione chiara delle modifiche, il calendario di attuazione, i mezzi e i termini di reclamo e l’autorità competente a cui rivolgersi.

Inoltre, in materia di morosità ed esecuzione, i creditori devono adottare politiche e procedure adeguate per offrire, se del caso, un ragionevole grado di tolleranza prima dell’avvio delle procedure esecutive o di escussione. Le misure possono includere rifinanziamento, modifica della durata, cambiamento della tipologia di contratto, differimento delle rate, modifica del tasso, sospensione temporanea dei pagamenti, rimborsi parziali, conversione valutaria, remissione parziale e consolidamento del debito.

Per la direttiva 2014/17/UE viene inoltre introdotto il diritto del consumatore, in caso di cessione del credito, di opporre al cessionario gli stessi mezzi di difesa opponibili al creditore originario e il diritto a essere informato della cessione, salvo che il creditore originario continui a gestire il credito con il cessionario.

Recepimento e regime transitorio

Gli Stati membri devono adottare e pubblicare le misure di recepimento entro il 29 dicembre 2023 e applicarle dal 30 dicembre 2023 (articolo 32). I soggetti già attivi nella gestione dei crediti secondo il diritto nazionale al 30 dicembre 2023 possono continuare fino al 29 giugno 2024, o fino all’ottenimento dell’autorizzazione se anteriore. Gli Stati membri con regimi già equivalenti o più rigorosi possono prevedere il riconoscimento automatico dei soggetti già operanti.

Valutazione e riesame

La Commissione deve effettuare una valutazione entro il 29 dicembre 2026, includendo almeno il numero di gestori autorizzati, il numero di gestori operanti in altri Stati membri, il rischio AML/CFT e il livello di cooperazione tra autorità (articolo 30). Entro il 29 dicembre 2023 la Commissione deve inoltre presentare una relazione sulla possibile introduzione di massimali sulle commissioni da inadempimento, sulle misure di tolleranza per alcune categorie di debitori e sulla necessità di formati comuni di segnalazione per le comunicazioni ai debitori (articolo 31).

Profili pratici per il mercato italiano

Per operatori italiani, la direttiva rileva soprattutto per: i) autorizzazione e vigilanza dei servicer/NPL manager; ii) strutturazione dei contratti di servicing e outsourcing; iii) gestione transfrontaliera di portafogli deteriorati; iv) compliance informativa verso debitori e autorità; v) presìdi privacy e, se del caso, AML/CFT. Le scelte lasciate agli Stati membri riguardano in particolare l’eventuale autorizzazione a detenere fondi dei debitori, l’estensione di alcuni obblighi ad altre categorie di crediti e l’eventuale riconoscimento automatico dei soggetti già operanti in regimi equivalenti o più rigorosi.

Disposizioni principali

Oggetto e finalità

L’articolo 1 stabilisce un quadro e requisiti comuni per i gestori di crediti e per gli acquirenti di crediti deteriorati originati da enti creditizi stabiliti nell’Unione. La finalità è facilitare la gestione e il trasferimento dei crediti deteriorati, riducendo gli ostacoli ai mercati secondari e preservando la tutela dei debitori.

Ambito di applicazione ed esclusioni

L’articolo 2 delimita l’ambito ai crediti deteriorati emessi da enti creditizi stabiliti nell’Unione. Sono esclusi, tra gli altri, la gestione svolta dagli stessi enti creditizi dell’Unione, da taluni GEFIA/OICVM e da enti non creditizi vigilati che operano nel proprio Stato membro, l’acquisizione di crediti deteriorati da parte di enti creditizi dell’Unione e i trasferimenti avvenuti prima del 30 dicembre 2023. Gli Stati membri possono inoltre esentare notai, avvocati e ufficiali giudiziari che svolgono attività nell’ambito della loro professione.

Definizioni rilevanti

L’articolo 3 definisce, tra gli altri, ente creditizio, creditore, debitore, contratto di credito, contratto di gestione del credito, acquirente di crediti, fornitore di servizi di gestione dei crediti, gestore di crediti, attività di gestione dei crediti, Stato membro di origine e ospitante, consumatore e contratto di credito deteriorato (esposizione deteriorata ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013).

Autorizzazione dei gestori di crediti

Gli articoli 4-9 impongono che il gestore di crediti ottenga un’autorizzazione nello Stato membro di origine prima di iniziare l’attività. La domanda è esaminata dall’autorità competente designata dallo Stato membro e deve essere decisa, una volta completa, entro 90 giorni; la completezza va verificata entro 45 giorni. Sono previsti requisiti di onorabilità, competenza, governance, controlli interni, politiche di trattamento corretto dei debitori, procedure reclami, eventuali presìdi AML/CFT e obblighi informativi. L’ABE deve emanare orientamenti su reputazione e conoscenze/esperienza e orientamenti sui registri nazionali dei gestori autorizzati.

Possibilità di ricevere e detenere fondi dai debitori

L’articolo 6 lascia agli Stati membri la scelta se consentire o vietare ai gestori di crediti di ricevere e detenere fondi dai debitori. Se consentito, occorrono conto separato presso un ente creditizio, tutela dei fondi da pretese dei creditori del gestore, imputazione del pagamento all’acquirente e rilascio di ricevuta/quietanza al debitore.

Contratto di gestione del credito ed esternalizzazione

Gli articoli 11 e 12 disciplinano il rapporto scritto tra acquirente e gestore di crediti, che deve specificare attività, remunerazione, poteri di rappresentanza, impegni di conformità normativa e clausole sul trattamento diligente dei debitori. L’esternalizzazione a fornitori terzi è ammessa solo entro condizioni stringenti: contratto scritto, divieto di esternalizzare tutte le attività, mantenimento della responsabilità del gestore, diritto di accesso alle informazioni e obbligo di capacità residua alla cessazione. I fornitori esterni non possono ricevere o detenere fondi dai debitori.

Prestazione transfrontaliera e vigilanza dei gestori

Gli articoli 13 e 14 introducono il passaporto per i gestori autorizzati: notifica allo Stato membro di origine, trasmissione delle informazioni allo Stato membro ospitante entro 45 giorni e possibilità di avvio dell’attività dopo conferma o, in mancanza, allo scadere di due mesi. La vigilanza resta in capo allo Stato membro di origine, con cooperazione stretta con lo Stato ospitante e, se del caso, con lo Stato in cui il credito è stato concesso; sono previste ispezioni, scambio di informazioni e poteri sanzionatori anche in caso di violazioni continuative.

Informazioni dovute dagli enti creditizi ai potenziali acquirenti

L’articolo 15 impone agli enti creditizi di fornire ai potenziali acquirenti le informazioni necessarie per valutare il valore dei crediti deteriorati e la probabilità di recupero, nel rispetto della riservatezza e della protezione dei dati. Sono previsti obblighi di notifica semestrale alle autorità competenti sui portafogli trasferiti, con facoltà di richiesta trimestrale in caso di necessità.

Modelli di dati e norme tecniche di attuazione

L’articolo 16 incarica l’ABE di elaborare progetti di norme tecniche di attuazione sui modelli di dati da usare per la trasmissione delle informazioni di cui all’articolo 15. I progetti devono essere presentati entro il 29 settembre 2022 e le norme adottate dalla Commissione tramite atto di esecuzione. I modelli si applicano ai crediti emessi dal 1° luglio 2018 che diventano deteriorati dopo il 28 dicembre 2021.

Obblighi degli acquirenti di crediti e designazione del gestore

L’articolo 17 stabilisce che gli acquirenti domiciliati nell’Unione, o i loro rappresentanti, devono designare un soggetto vigilato o un gestore di crediti per i crediti deteriorati verso consumatori, persone fisiche o PMI; gli Stati membri ospitanti possono estendere l’obbligo ad altri contratti. Gli acquirenti non sono soggetti ad autorizzazione prudenziale, ma restano soggetti alla normativa di tutela dei consumatori, contrattuale, civile e penale applicabile.

Rappresentante di acquirenti di paesi terzi

L’articolo 19 impone agli acquirenti non domiciliati nell’Unione di designare per iscritto un rappresentante nell’Unione, responsabile verso le autorità competenti per l’osservanza degli obblighi derivanti dalla direttiva.

Notifiche in caso di trasferimento da parte dell’acquirente

L’articolo 20 prevede che l’acquirente o il suo rappresentante comunichi biennalmente alle autorità competenti del proprio Stato membro di origine i dati del nuovo acquirente e le informazioni aggregate sul portafoglio trasferito; le autorità devono trasmettere tali dati senza indugio allo Stato membro ospitante e allo Stato membro di origine del nuovo acquirente.

Sistema di vigilanza, poteri e cooperazione

Gli articoli 21 e 22 attribuiscono alle autorità competenti poteri di autorizzazione, indagine, ispezione, richiesta informazioni, revoca, divieto di attività, revisione dei contratti di esternalizzazione e imposizione di misure correttive. È richiesto un approccio basato sul rischio per la valutazione dei requisiti di governance, controlli interni e trattamento dei debitori. Sono previste cooperazione, scambio di informazioni e un unico punto di contatto se vi sono più autorità nazionali.

Sanzioni amministrative e provvedimenti correttivi

L’articolo 23 impone sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, almeno sotto forma di revoca dell’autorizzazione, ordine di cessazione/ripristino della conformità e sanzioni pecuniarie. Sono elencate numerose violazioni, tra cui carenze organizzative, violazione degli obblighi informativi, mancato rispetto delle regole sui fondi dei debitori, assenza di designazione del gestore o del rappresentante e violazioni degli obblighi verso il debitore.

Reclami e protezione dei dati

L’articolo 24 impone procedure efficaci, trasparenti e gratuite per i reclami dei debitori, con registrazione dei reclami e delle misure adottate. L’articolo 25 rinvia al GDPR e al regolamento (UE) 2018/1725 per il trattamento dei dati personali.

Modifiche alle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE

Gli articoli 27 e 28 introducono nuovi articoli nelle direttive sul credito al consumo e sul credito immobiliare: obbligo di informare il consumatore prima di modifiche contrattuali, elenco delle modifiche, calendario, mezzi e termini di reclamo, e indicazione dell’autorità competente. Sono inoltre rafforzate le regole sulle misure di tolleranza prima dell’esecuzione/escussione e sul diritto del consumatore di far valere nei confronti del cessionario le stesse eccezioni e difese opponibili al creditore originario; il consumatore deve essere informato della cessione, salvo gestione continuata da parte del creditore originario.

Recepimento, regime transitorio ed entrata in vigore

L’articolo 32 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare le misure di recepimento entro il 29 dicembre 2023 e di applicarle dal 30 dicembre 2023. I soggetti che svolgevano già attività di gestione dei crediti conformemente al diritto nazionale al 30 dicembre 2023 possono continuare fino al 29 giugno 2024 o fino all’ottenimento dell’autorizzazione, se anteriore. La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in GUUE.

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