Direttiva 2021/1927
Direttiva di esecuzione (UE) 2021/1927 della Commission del 5 novembre 2021 che modifica gli allegati I e II della direttiva 66/402/CEE del Consiglio per quanto riguarda le condizioni relative alle sementi di frumento ibrido prodotte mediante maschiosterilità citoplasmatica (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva di esecuzione (UE) 2021/1927 aggiorna la disciplina UE sulle sementi di cereali per consentire, a condizioni definite, la produzione di frumento ibrido mediante maschiosterilità citoplasmatica (CMS). Introduce requisiti tecnici specifici per le colture, soglie di purezza varietale e livelli minimi di maschiosterilità, nonché un regime temporaneo valido fino al 31 agosto 2029. Prevede inoltre obblighi di comunicazione annuale da parte delle autorità di certificazione verso Commissione e Stati membri, al fine di monitorare l’esperienza applicativa e riesaminare le norme.
Modifica gli allegati I e II della direttiva 66/402/CEE per introdurre condizioni tecniche specifiche e temporanee per la produzione e certificazione di sementi di frumento ibrido ottenute mediante maschiosterilità citoplasmatica (CMS).
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri, alle autorità di certificazione e agli operatori della filiera sementiera interessati alla produzione, ai controlli ufficiali e alla commercializzazione di sementi di cereali, in particolare ai frumenti ibridi Triticum aestivum subsp. aestivum, Triticum aestivum subsp. spelta e Triticum turgidum subsp. durum prodotti mediante CMS. La disciplina riguarda anche i controlli su sementi certificate e sementi di base e, per effetto delle modifiche agli allegati, incide sulle condizioni tecniche di coltura, purezza varietale e obblighi di comunicazione. Le nuove disposizioni sono temporanee e si applicano dal 1º settembre 2022 al 31 agosto 2029; gli obblighi annuali di comunicazione si estendono fino al 28 febbraio 2030.
Modifica delle regole UE sulle sementi di cereali per il frumento ibrido prodotto mediante CMS
La direttiva di esecuzione (UE) 2021/1927 interviene sulla direttiva 66/402/CEE, che disciplina la commercializzazione delle sementi di cereali nell’Unione, per introdurre una disciplina specifica sul frumento ibrido ottenuto mediante maschiosterilità citoplasmatica (CMS). Il provvedimento risponde all’esigenza di allineare la normativa UE all’evoluzione tecnica della selezione vegetale e di rendere applicabili, per il frumento, condizioni simili a quelle già previste per altri ibridi prodotti mediante CMS, in particolare l’orzo.
Finalità e contesto
Secondo i considerando, l’Unione riconosce da tempo la CMS come tecnica di selezione utilizzata a livello mondiale per la produzione di ibridi. Per il frumento, l’esperienza tecnica mostra che il sistema di produzione ibrida richiede condizioni specifiche e che, in caso di CMS, è opportuno ammettere una purezza varietale inferiore rispetto ad altri ibridi, così da garantire stabilità produttiva anche in condizioni climatiche sfavorevoli. La disciplina è concepita come sperimentale e temporanea, in modo da consentire agli operatori e alle autorità di certificazione di acquisire esperienza e alla Commissione di riesaminare il quadro regolatorio sulla base dei dati raccolti.
Ambito di applicazione
La direttiva incide sulla produzione e certificazione delle sementi di cereali, con focus sui frumenti ibridi Triticum aestivum subsp. aestivum, Triticum aestivum subsp. spelta e Triticum turgidum subsp. durum prodotti mediante CMS. Le nuove regole riguardano:
- le colture destinate alla produzione di sementi di base e sementi certificate;
- i controlli ufficiali a posteriori;
- le soglie di purezza varietale e di maschiosterilità;
- gli obblighi informativi delle autorità di certificazione.
Le disposizioni nazionali di recepimento devono essere adottate e pubblicate entro il 31 agosto 2022 e si applicano dal 1º settembre 2022 al 31 agosto 2029. Gli obblighi di comunicazione annuale proseguono fino al 28 febbraio 2030.
Modifiche agli allegati I e II della direttiva 66/402/CEE
L’articolo 1 dispone la modifica degli allegati I e II della direttiva 66/402/CEE.
Nell’allegato I viene inserito il nuovo punto 5 ter, che disciplina le colture per la produzione di sementi di base e sementi certificate di frumento ibrido mediante CMS. Le principali condizioni sono:
- distanza minima da fonti vicine di polline che possono causare impollinazione estranea indesiderabile: 300 m per il componente femminile CMS destinato a sementi di base e 25 m per la produzione di sementi certificate;
- identità e purezza varietale sufficienti dei componenti;
- limiti massimi di piante non conformi al tipo:
- sementi di base: 0,1% per linea mantenitrice e linea ristoratrice, 0,3% per componente femminile CMS;
- sementi certificate: 0,3% per linea ristoratrice, 0,6% per componente femminile CMS, 1% se il componente femminile CMS è un singolo ibrido;
- livello minimo di maschiosterilità del componente femminile:
- 99,7% per sementi di base;
- 99% per sementi certificate;
- verifica della conformità mediante controlli ufficiali a posteriori;
- possibilità di produrre sementi certificate in coltivazione mista, combinando un componente femminile maschiosterile e un componente maschile che ripristina la fertilità.
Nell’allegato II, sezione C, la purezza varietale minima delle sementi certificate per gli ibridi interessati è stabilita al 90%; per Hordeum vulgare, Triticum aestivum subsp. aestivum, Triticum aestivum subsp. spelta e Triticum turgidum subsp. durum prodotti mediante CMS, la purezza varietale minima è ridotta all’85%. Le impurità diverse dal ristoratore non devono superare il 2%. Anche qui la verifica avviene tramite controlli ufficiali a posteriori su un’adeguata proporzione di campioni.
Regime temporaneo e monitoraggio
La scelta del legislatore UE è espressamente prudenziale: le nuove condizioni sono applicabili su base temporanea fino al 31 agosto 2029. Questo consente di testare il regime tecnico, ridurre i rischi connessi alla nuova tecnica di produzione e fornire agli agricoltori un nuovo tipo di varietà di frumento. Il termine è considerato sufficiente per permettere l’acquisizione di conoscenze tecniche e il riesame delle condizioni applicate.
Per supportare tale monitoraggio, le autorità di certificazione devono trasmettere alla Commissione e agli altri Stati membri, entro il 28 febbraio di ogni anno, i dati relativi all’anno precedente. Le informazioni da comunicare includono:
- quantità di sementi ibride prodotte;
- risultati dei controlli/ispezioni ufficiali;
- percentuale di lotti respinti per parametri qualitativi insufficienti;
- ulteriori elementi che giustifichino il rifiuto.
L’obbligo di reporting si applica fino al 28 febbraio 2030.
Recepimento, entrata in vigore e destinatari
Gli Stati membri devono adottare e pubblicare entro il 31 agosto 2022 le misure interne necessarie per conformarsi alla direttiva e comunicarne immediatamente il testo alla Commissione. Le norme nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva, oppure esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale, secondo le modalità stabilite dagli Stati membri.
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è destinata agli Stati membri.
Implicazioni pratiche per gli operatori
Per gli operatori sementieri e per i consulenti che assistono imprese agricole e di moltiplicazione sementiera, la direttiva è rilevante perché:
- introduce requisiti tecnici puntuali per la produzione di frumento ibrido mediante CMS;
- consente una soglia di purezza varietale più bassa rispetto al regime ordinario per i prodotti interessati;
- impone controlli ufficiali a posteriori e tracciabilità documentale dei risultati;
- rende necessario monitorare il periodo di validità temporale del regime e la successiva eventuale revisione normativa.
In sintesi, la direttiva non riforma l’intera disciplina delle sementi di cereali, ma aggiusta in modo mirato gli allegati della direttiva 66/402/CEE per consentire, in via controllata e temporanea, la commercializzazione di frumento ibrido ottenuto tramite CMS.
Disposizioni principali
Modifica della direttiva 66/402/CEE
L’articolo 1 dispone la modifica degli allegati I e II della direttiva 66/402/CEE secondo l’allegato della direttiva di esecuzione, per inserire condizioni specifiche relative alle sementi di frumento ibrido prodotte mediante CMS.
Recepimento e applicazione temporanea
L’articolo 2 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare, entro il 31 agosto 2022, le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva. Tali disposizioni si applicano dal 1º settembre 2022 fino al 31 agosto 2029. Le norme nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale. Gli Stati membri devono inoltre trasmettere alla Commissione il testo delle disposizioni nazionali adottate, comprese le disposizioni principali di diritto interno nel settore disciplinato.
Entrata in vigore e destinatari
L’articolo 3 stabilisce che la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 4 indica gli Stati membri quali destinatari.
Condizioni di coltura per frumento ibrido prodotto mediante CMS
Nell’allegato I, nuovo punto 5 ter, sono fissate le condizioni per colture destinate alla produzione di sementi di base e sementi certificate di Triticum aestivum subsp. aestivum, Triticum aestivum subsp. spelta e Triticum turgidum subsp. durum mediante CMS. Sono previste distanze minime da fonti vicine di polline: 300 m per il componente femminile CMS destinato alla produzione di sementi di base e 25 m per la produzione di sementi certificate. Sono inoltre richiesti identità e purezza varietale sufficienti, con limiti percentuali distinti per linea mantenitrice, linea ristoratrice e componente femminile CMS; il livello di maschiosterilità minimo è pari al 99,7% per le sementi di base e al 99% per le sementi certificate. La conformità è verificata mediante controlli ufficiali a posteriori. È consentita la produzione di sementi certificate in coltivazione mista combinando un componente femminile maschiosterile e un componente maschile che ripristina la fertilità.
Soglie di purezza varietale per sementi certificate
Nell’allegato II, sezione C, la purezza varietale minima delle sementi della categoria 'sementi certificate' è fissata al 90%; per Hordeum vulgare, Triticum aestivum subsp. aestivum, Triticum aestivum subsp. spelta e Triticum turgidum subsp. durum prodotti mediante CMS la purezza varietale minima è ridotta all’85%, con impurità diverse dal ristoratore non superiori al 2%. La verifica avviene tramite controlli ufficiali a posteriori su una proporzione adeguata di campioni.
Obblighi annuali di comunicazione
Per l’allegato I, punto 5 ter, e l’allegato II, sezione C, le autorità per la certificazione devono comunicare entro il 28 febbraio di ogni anno alla Commissione e agli altri Stati membri i risultati dell’anno precedente, includendo quantità di sementi ibride prodotte, esiti dei controlli/ispezioni, percentuale di lotti respinti per parametri qualitativi insufficienti e ogni altra informazione che giustifichi il rifiuto. Tale obbligo si applica fino al 28 febbraio 2030.
Adeguamento della sezione sugli ibridi prodotti mediante CMS
Nell’allegato II, il titolo della sezione E è sostituito per includere espressamente gli ibridi di Secale cereale e gli ibridi di Hordeum vulgare, Triticum aestivum subsp. aestivum, Triticum aestivum subsp. spelta e Triticum turgidum subsp. durum prodotti mediante CMS.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- direttiva · 20 ott 2021Direttiva 2021/1883
- direttiva · 24 nov 2021Direttiva 2021/2167
- direttiva · 24 nov 2021Direttiva 2021/2118
- direttiva · 24 nov 2021Direttiva 2021/2101
- direttiva · 7 dic 2021Direttiva 2021/2171
- direttiva · 13 dic 2021Direttiva 2022/287
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →