Direttiva 2021/2101
Direttiva (UE) 2021/2101 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2021 che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull’imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva introduce, nella direttiva 2013/34/UE, un obbligo di comunicazione pubblica delle informazioni sull’imposta sul reddito per talune grandi imprese multinazionali, imprese autonome e succursali. L’obiettivo è rafforzare la trasparenza fiscale, il controllo pubblico e la responsabilità delle imprese, senza armonizzare le imposte e senza imporre un onere amministrativo eccessivo. Gli Stati membri devono recepire la direttiva entro il 22 giugno 2023 e le nuove disposizioni si applicano ai bilanci relativi al primo esercizio avente inizio il 22 giugno 2024 o dopo tale data.
Comunicazione pubblica paese per paese delle informazioni sull’imposta sul reddito da parte di grandi imprese multinazionali, imprese autonome e talune succursali, mediante modifica della direttiva 2013/34/UE.
Ambito di applicazione
La direttiva si applica alle imprese capogruppo soggette alla legislazione di uno Stato membro, alle imprese autonome soggette alla legislazione di uno Stato membro, alle imprese figlie medie e grandi stabilite nell’Unione controllate da un’impresa capogruppo non soggetta al diritto di uno Stato membro, e alle succursali aperte in uno Stato membro da imprese non soggette al diritto di uno Stato membro ma aventi forma giuridica comparabile a quella delle imprese elencate nell’allegato I della direttiva 2013/34/UE. L’obbligo riguarda, in via generale, i soggetti che superano la soglia di ricavi consolidati o di ricavi pari a 750.000.000 EUR per due esercizi consecutivi; sono previste esclusioni per i soggetti operanti esclusivamente in un solo Stato membro e nessun’altra giurisdizione fiscale, nonché per banche e gruppi bancari che già pubblicano informazioni ai sensi dell’articolo 89 della direttiva 2013/36/UE. La disciplina si applica nell’Unione e, ai fini della disaggregazione, prende in considerazione anche specifiche giurisdizioni fiscali di paesi terzi, in particolare quelle incluse negli allegati I e II delle conclusioni del Consiglio sulla lista UE riveduta delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali.
Comunicazione delle informazioni sull’imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali
La direttiva 2021/2101 modifica la direttiva 2013/34/UE per introdurre un obbligo di comunicazione pubblica paese per paese delle informazioni sull’imposta sul reddito. L’intervento mira a rafforzare la trasparenza fiscale, il controllo pubblico e la responsabilità delle imprese multinazionali, mantenendo al contempo un equilibrio con la competitività e con la tutela del mercato interno.
Finalità e ratio dell’intervento
Il legislatore unionale collega la nuova disciplina all’esigenza di maggiore trasparenza richiesta da cittadini, investitori, lavoratori e decisori pubblici. La comunicazione pubblica paese per paese è considerata uno strumento idoneo a consentire un giudizio informato sul contributo delle imprese al benessere economico e sul loro livello di adempimento fiscale, senza incidere sull’armonizzazione delle imposte, che resta estranea alla direttiva.
Ambito soggettivo di applicazione
La disciplina si applica alle imprese capogruppo soggette al diritto di uno Stato membro e alle imprese autonome soggette al diritto di uno Stato membro che superano, per ciascuno dei due ultimi esercizi consecutivi, ricavi consolidati o ricavi pari a 750.000.000 EUR.
Sono inoltre coinvolti:
- le imprese figlie medie e grandi stabilite nell’Unione, controllate da un’impresa capogruppo non soggetta al diritto di uno Stato membro;
- le succursali aperte in uno Stato membro da imprese non soggette al diritto di uno Stato membro, a condizione che ricorrano i presupposti di dimensione previsti dall’articolo 48 ter, paragrafo 5.
La direttiva esclude, in sostanza, i soggetti che operano solo in un unico Stato membro e in nessun’altra giurisdizione fiscale. È inoltre prevista una specifica esclusione per le imprese capogruppo e autonome del settore bancario che già effettuano la comunicazione ai sensi dell’articolo 89 della direttiva 2013/36/UE, purché tale comunicazione copra tutte le attività rilevanti.
Definizioni rilevanti
L’articolo 48 bis introduce le definizioni essenziali:
- "impresa capogruppo": l’impresa che redige il bilancio consolidato dell’insieme più grande di imprese;
- "bilancio consolidato": il bilancio che presenta, come se fossero un’unica impresa, la situazione patrimoniale, finanziaria e il risultato economico delle imprese incluse nel consolidamento;
- "giurisdizione fiscale": una giurisdizione, corrispondente o meno a uno Stato, dotata di autonomia fiscale per l’imposta sul reddito delle società;
- "impresa autonoma": un’impresa che non fa parte di un gruppo ai sensi dell’articolo 2, punto 11, della direttiva 2013/34/UE.
Per l’articolo 48 ter, il termine "ricavi" assume un significato tecnico contabile diverso a seconda del quadro di bilancio applicabile: in via generale coincide con i ricavi netti delle vendite e delle prestazioni oppure con i ricavi definiti dal quadro di informativa finanziaria utilizzato per la redazione del bilancio.
Obblighi principali di comunicazione
Le imprese capogruppo e le imprese autonome che superano la soglia di 750.000.000 EUR devono redigere, pubblicare e rendere accessibile una comunicazione delle informazioni sull’imposta sul reddito relativa al più recente dei due esercizi consecutivi in cui la soglia è stata superata. L’obbligo si interrompe solo quando la soglia non è più superata per due esercizi consecutivi.
Per i gruppi extra-UE, gli obblighi si estendono alle imprese figlie medie e grandi stabilite nell’Unione, che devono pubblicare la comunicazione riferita alla capogruppo. Se la capogruppo non fornisce le informazioni richieste, la figlia deve pubblicare ciò che possiede o ha ottenuto, aggiungendo una dichiarazione che attesta la mancata messa a disposizione delle informazioni necessarie.
Le succursali di imprese extra-UE sono soggette a un obbligo analogo: devono pubblicare la comunicazione dell’impresa capogruppo o dell’impresa autonoma, sempre che i ricavi della succursale superino la soglia nazionale applicabile per due esercizi consecutivi e che ricorrano anche gli ulteriori presupposti di cui all’articolo 48 ter, paragrafo 5.
La direttiva prevede anche una clausola anti-elusione: le imprese figlie o succursali non soggette alle regole ordinarie devono comunque pubblicare la comunicazione se sono prive di altra sostanza economica e risultano create al solo scopo di eludere gli obblighi del capo 10 bis.
Contenuto della comunicazione
L’articolo 48 quater dettaglia il contenuto minimo della comunicazione. Essa deve coprire tutte le attività dell’impresa autonoma o della capogruppo, incluse quelle delle partecipate consolidate, e indicare almeno:
- il nome dell’impresa capogruppo o autonoma, l’esercizio interessato, la valuta utilizzata e, se del caso, l’elenco delle imprese figlie rilevanti;
- una breve descrizione delle attività;
- il numero di dipendenti in equivalenti a tempo pieno;
- i ricavi;
- l’utile o la perdita prima dell’imposta sul reddito;
- l’imposta sul reddito maturata nell’esercizio;
- l’imposta sul reddito versata su base di cassa;
- l’importo degli utili non distribuiti al termine dell’esercizio.
La nozione di ricavi comprende anche le operazioni con parti correlate. L’imposta maturata riguarda solo le attività dell’esercizio e non comprende imposte differite o accantonamenti per passività fiscali incerte. Le imposte versate includono anche ritenute alla fonte operate da altre imprese su pagamenti infragruppo.
Disaggregazione per giurisdizione fiscale
Le informazioni devono essere presentate separatamente per ciascuno Stato membro. Se uno Stato membro comprende più giurisdizioni fiscali, esse possono essere aggregate a livello di Stato membro.
Per i paesi terzi, la disaggregazione è più intensa per le giurisdizioni considerate sensibili ai fini della trasparenza fiscale:
- separata per ciascuna giurisdizione inclusa nell’allegato I delle conclusioni del Consiglio sulla lista UE riveduta delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali, se presente al 1° marzo dell’esercizio di riferimento;
- separata anche per ciascuna giurisdizione menzionata nell’allegato II sia al 1° marzo dell’esercizio di riferimento sia al 1° marzo dell’esercizio precedente.
Per tutte le altre giurisdizioni fiscali, le informazioni possono essere fornite in forma aggregata. Il criterio di collegamento delle attività alla giurisdizione si fonda sullo stabilimento, sulla sede fissa di attività economica o sull’attività economica permanente suscettibile di imposizione in quella giurisdizione.
Omissione temporanea di informazioni
Gli Stati membri possono autorizzare l’omissione temporanea di una o più informazioni quando la loro divulgazione possa arrecare grave pregiudizio alla posizione commerciale dell’impresa. In tal caso:
- l’omissione deve essere chiaramente indicata nella comunicazione;
- devono essere esposte le ragioni in modo motivato;
- le informazioni omesse devono essere pubblicate in una comunicazione successiva entro cinque anni.
Un limite assoluto è previsto per le giurisdizioni incluse negli allegati I e II della lista UE delle giurisdizioni non cooperative: le informazioni relative a tali giurisdizioni non possono mai essere omesse.
Pubblicazione, accessibilità e durata della conservazione
La comunicazione deve essere pubblicata entro dodici mesi dalla data di chiusura del bilancio dell’esercizio di riferimento. Deve essere resa gratuitamente accessibile al pubblico in almeno una lingua ufficiale dell’Unione e in formato elettronico leggibile meccanicamente.
La pubblicazione avviene secondo le modalità previste dalla direttiva (UE) 2017/1132. Gli Stati membri possono prevedere un’esenzione dall’ulteriore pubblicazione sul sito web dell’impresa o della succursale se la comunicazione è contestualmente resa disponibile, gratuitamente e in formato elettronico leggibile meccanicamente, sul sito web del registro competente. In ogni caso, la comunicazione deve restare accessibile per almeno cinque anni consecutivi.
Formato standard e poteri della Commissione
Per garantire comparabilità e digitalizzazione, la Commissione deve adottare, mediante atti di esecuzione, un modello comune e formati elettronici di comunicazione leggibili meccanicamente. Nell’esercizio di tali competenze deve essere seguita la procedura d’esame di cui all’articolo 50, paragrafo 2, della direttiva 2013/34/UE.
La direttiva consente inoltre alle imprese di basarsi, per la compilazione della comunicazione, sulle istruzioni di rendicontazione previste dalla direttiva 2011/16/UE, allegato III, sezione III, parti B e C.
Responsabilità e controllo di conformità
Gli Stati membri devono attribuire agli organi di amministrazione, gestione e controllo delle imprese capogruppo e autonome la responsabilità collettiva di garantire la corretta redazione, pubblicazione e accessibilità della comunicazione.
Per le imprese figlie e per le succursali, la responsabilità è calibrata sulla posizione di soggetti che dispongono solo di conoscenze o capacità parziali: essi devono assicurare, al meglio delle loro conoscenze e capacità, che la comunicazione sia coerente con la direttiva e che venga pubblicata correttamente. Se la documentazione è incompleta, deve essere pubblicata una dichiarazione attestante che la capogruppo o l’impresa autonoma non ha fornito le informazioni necessarie.
Ruolo del revisore legale
Se i bilanci dell’impresa sono soggetti a revisione legale, la relazione di audit deve indicare se l’impresa era tenuta, per l’esercizio precedente, a pubblicare la comunicazione delle informazioni sull’imposta sul reddito e, in caso affermativo, se la pubblicazione è avvenuta conformemente alla direttiva.
Recepimento e decorrenza dell’applicazione
Gli Stati membri devono adottare e pubblicare le disposizioni nazionali di recepimento entro il 22 giugno 2023 e informare immediatamente la Commissione. Le norme di recepimento devono applicarsi, al più tardi, dal primo esercizio avente inizio il 22 giugno 2024 o dopo tale data.
La direttiva è entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Gli Stati membri sono i soli destinatari dell’atto.
Clausola di revisione
Entro il 22 giugno 2027 la Commissione deve presentare una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sul rispetto degli obblighi e sul loro impatto. In tale sede deve valutare, tra l’altro, l’opportunità di estendere l’obbligo di comunicazione alle grandi imprese e ai grandi gruppi e di ampliare il contenuto informativo della comunicazione.
La revisione deve considerare anche l’effetto dell’aggregazione delle informazioni per talune giurisdizioni di paesi terzi e dell’omissione temporanea di informazioni, tenendo conto del contesto OCSE e dell’esigenza di bilanciare trasparenza e concorrenza.
Disposizioni principali
Modifica della direttiva 2013/34/UE e nuovo capo 10 bis
La direttiva inserisce nella direttiva 2013/34/UE il capo 10 bis, dedicato alla comunicazione delle informazioni sull’imposta sul reddito, e amplia l’ambito di coordinamento alle succursali aperte nell’Unione da imprese non soggette al diritto di uno Stato membro ma con forma giuridica comparabile a quella delle imprese dell’allegato I.
Definizioni chiave
Vengono definite, ai fini del nuovo capo, le nozioni di impresa capogruppo, bilancio consolidato, giurisdizione fiscale e impresa autonoma. Per l’articolo 48 ter, il termine "ricavi" coincide, a seconda dei casi, con i ricavi netti delle vendite e delle prestazioni o con i ricavi definiti dal pertinente quadro di informativa finanziaria.
Soglie e obblighi di pubblicazione per imprese capogruppo e imprese autonome
Gli Stati membri devono imporre alle imprese capogruppo e alle imprese autonome soggette al proprio diritto di redigere, pubblicare e rendere accessibile una comunicazione delle informazioni sull’imposta sul reddito quando, per ciascuno dei due ultimi esercizi consecutivi, i ricavi consolidati o i ricavi superano 750.000.000 EUR. L’obbligo cessa se la soglia non è più superata per due esercizi consecutivi, fermo restando l’obbligo per il primo esercizio successivo all’ultimo in cui la soglia era superata.
Esclusioni e casi di non applicazione
Le norme non si applicano quando l’impresa autonoma, l’impresa capogruppo e le partecipate, comprese le succursali, sono stabilite o hanno una sede fissa di attività economica o un’attività economica permanente in un solo Stato membro e in nessun’altra giurisdizione fiscale. È inoltre prevista una deroga per imprese capogruppo e imprese autonome soggette alla direttiva 2013/36/UE che già pubblicano informazioni complete ai sensi dell’articolo 89 di tale direttiva.
Obblighi per imprese figlie medie e grandi di gruppi extra-UE
Le imprese figlie medie e grandi stabilite nell’Unione e controllate da un’impresa capogruppo non soggetta al diritto di uno Stato membro devono pubblicare una comunicazione riferita all’impresa capogruppo se il gruppo supera la soglia di 750.000.000 EUR per due esercizi consecutivi. Se le informazioni non sono disponibili, l’impresa figlia deve richiederle alla capogruppo e, in mancanza, pubblicare i dati in suo possesso con una dichiarazione di indisponibilità delle informazioni necessarie.
Obblighi per succursali di imprese extra-UE
Le succursali aperte nell’Unione da imprese non soggette al diritto di uno Stato membro devono pubblicare la comunicazione dell’impresa capogruppo o dell’impresa autonoma, purché i loro ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superino la soglia recepita a norma dell’articolo 3, paragrafo 2, per due esercizi consecutivi. L’obbligo si applica solo se la capogruppo o l’impresa autonoma supera la soglia di 750.000.000 EUR e non dispone di un’impresa figlia media o grande nell’Unione; in mancanza di informazioni, la succursale pubblica i dati in suo possesso con dichiarazione di incompletezza.
Contenuto della comunicazione e criteri di disaggregazione
La comunicazione deve coprire tutte le attività dell’impresa autonoma o della capogruppo, comprese quelle delle partecipate consolidate, e indicare: nome dell’impresa, esercizio, valuta, elenco delle imprese figlie rilevanti, descrizione delle attività, numero medio di dipendenti equivalenti a tempo pieno, ricavi, utile o perdita prima dell’imposta, imposta sul reddito maturata, imposta sul reddito versata e utili non distribuiti. Le informazioni vanno presentate separatamente per ciascuno Stato membro, per ciascuna giurisdizione della lista UE non cooperativa e, per le altre giurisdizioni, in forma aggregata.
Omissione temporanea di informazioni e limite quinquennale
Gli Stati membri possono consentire l’omissione temporanea di una o più informazioni quando la divulgazione possa arrecare grave pregiudizio alla posizione commerciale dell’impresa. L’omissione deve essere chiaramente indicata e motivata; le informazioni omesse devono essere pubblicate in una comunicazione successiva entro cinque anni. Le informazioni relative alle giurisdizioni incluse negli allegati I e II della lista UE non possono mai essere omesse.
Formato, lingua, pubblicazione e accessibilità
La comunicazione deve essere redatta secondo un modello comune e formati elettronici leggibili meccanicamente, adottati dalla Commissione mediante atti di esecuzione. Deve essere pubblicata entro dodici mesi dalla chiusura del bilancio, resa accessibile gratuitamente in almeno una lingua ufficiale dell’Unione e mantenuta accessibile per almeno cinque anni. Gli Stati membri possono prevedere un’esenzione se il documento è reso accessibile gratuitamente e in formato elettronico sul sito web del registro competente ai sensi della direttiva (UE) 2017/1132.
Responsabilità degli organi societari e dei soggetti incaricati delle formalità
Gli Stati membri devono attribuire ai membri degli organi di amministrazione, gestione e controllo delle imprese capogruppo o autonome la responsabilità collettiva di garantire la redazione, pubblicazione e accessibilità della comunicazione. Per le imprese figlie e le succursali, la responsabilità riguarda, al meglio delle conoscenze e capacità dei soggetti interessati, la correttezza della comunicazione e la sua pubblicazione conforme alla direttiva.
Dichiarazione del revisore legale
Quando i bilanci di un’impresa soggetta al diritto di uno Stato membro sono sottoposti a revisione legale, la relazione di revisione deve indicare se, per l’esercizio precedente, l’impresa era tenuta a pubblicare la comunicazione e, in caso affermativo, se l’ha effettivamente pubblicata in conformità della direttiva.
Decorrenza dell’applicazione e recepimento
Gli Stati membri devono recepire la direttiva entro il 22 giugno 2023. Le disposizioni di recepimento devono applicarsi, al più tardi, dal primo esercizio avente inizio il 22 giugno 2024 o dopo tale data. Gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle principali disposizioni nazionali di recepimento.
Clausola di revisione
Entro il 22 giugno 2027 la Commissione deve presentare una relazione sul rispetto degli obblighi e sul loro impatto, valutando anche l’opportunità di estendere l’obbligo alle grandi imprese e ai grandi gruppi e di ampliare il contenuto della comunicazione; deve inoltre valutare l’effetto della presentazione aggregata per talune giurisdizioni di paesi terzi e dell’omissione temporanea di informazioni.
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